Indirizzi applicativi
Gli indirizzi applicativi hanno lo scopo di dotare tutti i Comuni lombardi di uno strumento che consenta di attuare correttamente i principi contenuti nella legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015, che modifica la Legge per il governo del territorio.
La circolare regionale n. 3 del 20 febbraio 2017 mette in evidenza che i centri culturali sorti o che sorgeranno dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 2 del 2015, che prevedono nel loro statuto finalità religiose o, di fatto, svolgono regolarmente funzioni di luogo di preghiera, sono a tutti gli effetti da equipararsi a luoghi di culto.
Per i centri culturali esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 2 del 2015, la possibilità di svolgere attività legate al culto è vincolata alla destinazione d'uso dell’edificio che ne ospita la sede. In pratica un ex capannone industriale, un negozio, un’abitazione privata, un garage, ecc. non aventi destinazione d’uso propria di un’attrezzatura religiosa sono da considerarsi fuorilegge. Per sanare questa irregolarità, dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 2 del 2015, esiste una sola strada: chiedere al Comune il cambiamento di destinazione d’uso, che può essere concessa solo previa modifica del Piano di Governo del Territorio (PGT), per inserire tale area nel Piano delle Attrezzature religiose.
I temi trattati dalla circolare riguardano i seguenti aspetti:
- ambito di applicazione della Legge (art. 71, l.r. n. 12 del 2005): associazioni, centri culturali e luoghi di aggregazione per i quali deve essere verificata sussistenza delle finalità statutarie o aggregative nonché la natura né saltuaria né occasionale delle attività, da ricondurre alla religione
- destinazione d’uso degli immobili (art. 52, l.r. n. 12 del 2005): il cambiamento di destinazione d’uso per la realizzazione di luoghi di culto richiede il permesso di costruire e la conformità urbanistica ai sensi della l.r. n. 2 del 2015
- nuove attrezzature religiose e nuovo PGT (art. 72, l.r. n. 12 del 2005): l’installazione di nuove attrezzature religiose prevede l’approvazione del Piano delle Attrezzature religiose
- attrezzature esistenti: la disciplina prevista non si applica alle attrezzature religiose esistenti alla data di entrata in vigore della Strutture temporanee: le opere con durata superiore ai novanta giorni richiedono un titolo edilizio (fatti salvi gli interventi di edilizia libera di cui al d.p.r. n. 380 del 2001) con conseguente
- assoggettamento alle norme dettate dalla l.r. n. 12 del 2005, come modificata dalla l.r. n. 2 del 2015
- funzione di sorveglianza sull’attività edilizia è in capo ai comuni (art. 27, d.p.r. n. 380 del 2001).
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