Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Inquinamento acustico

Tecnico competente: comunicazioni a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017

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Categoria:
Inquinamento acustico
Data inserimento:
21 Gennaio 2025

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017 vengono apportate significative modifiche alle modalità per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica.

Nel Comunicato regionale 18/4/2017 n. 65 (disponibile in allegato) sono fornite indicazioni relative alla presentazione a Regione Lombardia delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica.

Si informa che, con riferimento a quanto previsto dall'allegato 2 - parte B - punto 2 del D.Lgs. 42/2017, è stato istituito con decreto dirigenziale n. 4578 del 21/4/2017 l'elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d'esame dei corsi in acustica e sono state definite le modalità per l'inserimento nell'elenco e per l'utilizzo del medesimo per la costituzione delle commissioni d'esame.

Per la valutazione della non occasionalità dell’attività svolta in materia di acustica applicata ai fini della verifica del requisito di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2017, è stato emanato il decreto 4201 del 26/3/2018 che definisce modalità e criteri che gli uffici regionali utilizzeranno per valutare il possesso del requisito suddetto.

 

Con Comunicato regionale del 27/1/2023 n. 10 (in allegato) sono state aggiornate le modalità per la presentazione della comunicazione preventiva di corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acustica di cui al D.Lgs. 42/2017. Le nuove modalità prevedono la presentazione telematica con l’utilizzo della piattaforma Procedimenti – Servizio IstanTeC 2.0 – Modulo ITCS.

Con nota del 29/3/2022 (in allegato) il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito indicazioni per quanto riguarda l’utilizzo della formazione a distanza per l’erogazione di corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acustica a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19.

Con nota del 6/5/2022 (in allegato) il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito indicazioni per quanto riguarda l’utilizzo della formazione a distanza per l’erogazione di corsi abilitanti per tecnici competenti in acustica a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19.

Con nota del 14/9/2022 (in allegato) il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito indicazioni per quanto riguarda l’utilizzo della formazione a distanza per l’erogazione di corsi abilitanti e di corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acustica a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19.

Con nota del 30/9/2022 (in allegato) il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito indicazioni per quanto riguarda l’utilizzo della formazione a distanza per l’erogazione di corsi abilitanti per tecnici competenti in acustica.

Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente con il regime previgente al d.lgs. 42/2017 possono presentare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo, alla Regione che ha rilasciato il riconoscimento, istanza di iscrizione nell’elenco nazionale di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto citato. Il termine di 12 mesi di cui all’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017 per l’iscrizione, secondo la nota 8753 del 29/5/2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, “in assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché di una esplicita previsione circa la decadenza dal diritto di effettuare tale iscrizione una volta trascorso, deve ritenersi meramente ordinatorio”.
Modalità e modulistica per la presentazione della istanza sono stati definiti con Comunicato regionale 66 del 20 aprile 2017.
Si veda inoltre la nota T1.2018.0053834 del 21/11/2018 di Regione Lombardia indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 

Con la Legge 145/2018, articolo 1, comma 1143, il termine di 12 mesi stabilito all’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017 è stato prorogato mediante sostituzione, nel comma medesimo, delle parole “entro 12 mesi” con le parole “entro 30 mesi”.

 

Con il Comunicato regionale 41 del 15/04/2022 sono state fornite indicazioni per la comunicazione a Regione Lombardia, mediante la piattaforma Procedimenti, delle ore di aggiornamento frequentate per le finalità di cui all’allegato 1, punto 2, al d.lgs. 42/2017. Le nuove indicazioni sostituiscono quelle che erano state date con il Comunicato regionale 79 del 3 agosto 2020 ed anche coloro che hanno già inviato comunicazione di ore di aggiornamento dovranno caricare le informazioni utilizzando la piattaforma Procedimenti, servizio IstanTeC 2.0. Il link per la Piattaforma è https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf 

Si raccomanda di concludere la comunicazione con la consegna formale a Regione Lombardia e di verificare che la pratica risulti nello stato “In carico a RL” e vi sia un numero di protocollo ed una data. Se la pratica risulta ancora nello stato “Compilata” l’iter non è stato concluso.

Per facilitare l’utilizzo dell’applicativo per la comunicazione delle ore di aggiornamento si allega una guida predisposta con la collaborazione della CROIL.

Con legge 18/2024 è stata introdotta una modifica al d.lgs. 42/2017, allegato 1, punto 2. A seguito di questa modifica, il primo ciclo di aggiornamento ha ora durata di otto anni decorrenti dalla data di pubblicazione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti (i successivi restano di cinque anni). In questi primi otto anni dovrà, pertanto, essere conseguito il requisito di almeno trenta ore di aggiornamento distribuite su almeno tre anni. Si raccomanda a coloro che non erano riusciti a conseguire il risultato, originariamente previsto nel primo quinquennio, di almeno trenta ore distribuite su almeno tre anni, di approfittare della occasione per completare almeno trenta ore e per conseguire altresì la prevista distribuzione su almeno tre anni se questo requisito non era stato soddisfatto al termine dei primi cinque anni.

A seguito della modifica al d.lgs. 42/2017 introdotta dalla legge 18/2024, relativamente all'aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, è stata implementata la correzione del modulo ITCC del servizio IstanTeC 2.0, con adeguamento della regola del controllo della data del corso in modo da tener conto del fatto che il primo periodo in cui conseguire il requisito di aggiornamento previsto è ora di otto anni e non più di cinque decorrenti dalla data di iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica di cui al d.lgs. 42/2017. È ora possibile caricare i corsi di aggiornamento effettuati nei primi otto anni dalla data di iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.

Si raccomanda di utilizzare, indipendentemente da quanto indicato nei moduli, l'indirizzo PEC ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
e NON ambiente@pec.regione.lombardia.it

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Ultimo aggiornamento: 02 Marzo 2026

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