Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Prevenzione della Corruzione

Whistleblowing

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Prevenzione della Corruzione

Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

La nuova disciplina introdotta con il D.lgs n. 24/2023

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non possono più essere segnalate le mere irregolarità.

Soggetti che possono effettuare la segnalazione

È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono presentare segnalazioni al RPCT della Giunta regionale i soggetti di seguito indicati:

  1. dipendenti della Giunta regionale;
  2. collaboratori e consulenti della Giunta regionale;
  3. lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore della Giunta regionale, inclusi i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo società in house ed enti strumentali.
  4. lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Giunta regionale;
  5. volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Giunta regionale;
  6. azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti partecipati da Regione Lombardia, ove questi ultimi assumano veste societaria, es. società in controllo pubblico, società in house, etc, ove ricorra la fattispecie;
  7. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Giunta regionale.

A chi segnalare

  • Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) di Regione Lombardia

In tali casi è possibile accedere alla piattaforma di Regione Lombardia al seguente link: https://gestioneilleciti.servizirl.it/ethics-ext/#/home

Attenzione! Si raccomanda di leggere attentamente le linee guida regionali approvate con Decreto 11293/2023 e aggiornate con decreto del RPCT n. 3894 del 26/03/2026, al fine di recepire le precisazioni fornite dall’ANAC nelle Delibere 478 e 479 del 2025, riportate nel paragrafo in basso

In via assolutamente residuale e sconsigliata, è possibile utilizzare il protocollo generale ovvero nei casi in cui la piattaforma informatica presenti costanti e perduranti disfunzioni o l’interessato non abbia conoscenza di procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.

La segnalazione, in tal caso, può essere presentata utilizzando l’apposito modulo, disponibile sulla intranet e sul sito istituzionale, da compilarsi in ogni sua parte.

È possibile inviare una segnalazione con diversa struttura da quella prevista nel modulo, anche se sconsigliato, a condizione che contenga gli stessi elementi essenziali.

Nei descritti casi residuali di mancato utilizzo della piattaforma, la segnalazione può essere inviata al RPCT di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, con le seguenti modalità:

  • servizio postale;
  • consegna brevi manu.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali e in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:

  • la prima con i dati identificativi del segnalante (indicando busta 1);
  • la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (indicando busta 2).

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale della Regione tramite scansione e registrazione solo dell’involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Si evidenzia al riguardo che i plichi privi della suddetta locuzione “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al Dlgs 24/2023.

Si avverte che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Dlgs 24/2023 (decreto Whistleblowing).

È inoltre possibile chiedere un incontro diretto con il RPCT, per effettuare la segnalazione in forma orale, secondo le modalità previste nelle linee guida e specifiche allegate.

Misure di sostegno ai segnalanti - Elenco enti Terzo settore

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per maggiori informazioni consultare il sito Anac al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Per consultare direttamente l’elenco: Elenco enti Terzo settore iscritti - formato .xlsx (pubblicato il 5 giugno 2024).

IL CANALE ESTERNO

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa
Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 2026

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