I rendiconti annuali dei gruppi consiliari regionali di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono pubblicati, unitamente alla deliberazione della sezione regionale della Corte dei Conti, a decorrere dal primo rendiconto presentato ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174), secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, della stessa l.r. 3/2013.
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