Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Registro Regionale Persone Giuridiche Private

Raccordo tra registro regionale delle persone giuridiche private e il registro unico nazionale del terzo settore

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Registro Regionale Persone Giuridiche Private

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5357 del 24 novembre 2025 sono state approvate le linee guida operative atte a disciplinare i punti di contatto tra Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private (RPGP) e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con particolare riferimento: alle operazioni straordinarie, alla rinuncia alla personalità giuridica ex. art. 22, comma 5, CTS, alla cancellazione dal RUNTS degli enti con personalità giuridica.

Dettagli

  • Quando le operazioni straordinarie coinvolgono enti iscritti presso registri diversi, gli atti relativi a tali operazioni (delibera di trasformazione – progetto/delibera/atto di fusione e scissione) devono essere iscritti sia presso il RUNTS sia presso il RPGP;

  • Tutte le iscrizioni e tutti i depositi ai fini pubblicitari, per quanto attiene agli enti già iscritti nel RPGP, a regole invariate, devono essere effettuati presso la CCIAA competente per sede legale in modalità telematica;

  • In caso di operazioni straordinarie che esitino nell’iscrizione dell’ente o degli enti privi della qualifica di ETS nel RPGP, il progetto di fusione/scissione e la delibera di fusione/scissione/trasformazione devono essere comunicati a Regione Lombardia per essere esaminati dagli Uffici Regionali

  • Le iscrizioni e i depositi, per quanto attiene agli enti già iscritti nel RUNTS, devono essere effettuati sul Portale dedicato;

  • Per quanto attiene alla trasformazione implicante il transito da un Registro all’altro:
    1.  il relativo atto produrrà effetto dopo 60 giorni dall’adempimento degli oneri pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c., a meno che non vi sia stato il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso;
    2. l’iscrizione dell’atto di trasformazione ai fini del decorso del termine di 60 giorni (di cui all’art. 2500 novies c.c., richiamato dall’art. 42 bis, co. 2, c.c.) avverrà presso il solo Registro di provenienza dell’ente trasformando, stante l’assenza di un sistema di pubblicità nel registro di destinazione per enti non ancora ivi iscritti. Si ritiene che, in considerazione della clausola di compatibilità (di cui all’art. 42 bis c.c.), la soluzione risponda, da un lato, all’esigenza di tutela dei creditori, posta a fondamento della norma di cui all’art. 2500 novies c.c. (in quanto li pone nella condizione di venire a conoscenza dell’atto di trasformazione), e, dall’altro, alla necessità di operare nel rispetto della struttura e del funzionamento dei due Registri interessati (in assenza della previsione normativa di una “iscrizione condizionata”);
    3. Nel caso in cui il soggetto che esita dalla trasformazione sia un ETS, l’iscrizione nel RUNTS del soggetto esitante dalla trasformazione interviene dopo il decorso del termine di 60 giorni dal deposito per l’iscrizione nel Registro di provenienza, previa verifica dell’atto di trasformazione e delle condizioni di legge;
    4. Nel caso in cui il soggetto che esita dalla trasformazione sia una persona giuridica privata priva della qualifica di ETS, l’iscrizione nel RPGP del soggetto esitante dalla trasformazione interviene, decorso il termine di 60 giorni dal deposito nel Registro di provenienza, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di approvazione delle modifiche statutarie conseguenti alla trasformazione;
    5. Nel caso in cui il deposito dell’atto presso il Registro di destinazione avvenga prima del decorso del termine di cui sopra, l’ufficio rileva l’attuale inefficacia dell’atto di trasformazione, interrompendo il termine di iscrizione per consentire il compimento del termine e la conseguente dimostrazione della mancata proposizione di opposizioni (con certificazione della cancelleria del Tribunale competente o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante).
  • Per le operazioni di fusione e scissione:
    1. resta valida la necessità di duplice iscrizione di tutti gli atti previsti dalla disciplina del codice civile (progetto, delibera e atto) in presenza di enti già iscritti a entrambi i Registri;
    2. nel caso in cui l’operazione di fusione o scissione conduca all’iscrizione ex novo di uno o più enti al RUNTS o nel Registro PGP, sarà possibile procedere all’iscrizione nel registro di destinazione del solo atto finale, fermo restando il deposito nel Registro di provenienza di tutti gli atti dell’operazione;
    3. l’Ufficio RUNTS è competente alla trattazione delle operazioni straordinarie da cui esita un soggetto ETS con Statuto regolato dal CTS (fusione per incorporazione di una PGP in un ETS; fusione tra PGP o PGP + ETS con costituzione di un nuovo ETS; scissione di PGP con costituzione di un nuovo ETS; trasformazione di associazione PGP in Fondazione ETS; trasformazione da Fondazione PGP ad associazione ETS);
    4. in caso di operazioni straordinarie che esitino nell’iscrizione dell’ente o degli enti privi della qualifica di ETS nel Registro PGP, l’approvazione delle modifiche statutarie conseguenti all’operazione straordinaria da parte dell'autorità amministrativa (RPGP) avviene, su istanza di parte, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, che interviene dopo la stipula dell’atto di fusione/scissione; Gli enti sono tenuti a depositare per l’iscrizione sia il progetto sia la/le delibere presso le CCIAA e a comunicarli agli Uffici Regionali. Nei successivi 30 giorni o 15 (in caso di dimezzamento dei termini) dalla trasmissione gli Uffici Regionali possono proporre modifiche o chiedere integrazioni, che dovranno essere attuate prima della presentazione dell’istanza di approvazione delle modifiche statutarie conseguenti all’operazione straordinaria; Sempre in caso di operazioni straordinarie che esitino in enti privi della qualifica di ETS, l’iscrizione dell’atto finale nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private da parte delle CCIAA avverrà dopo la trasmissione da parte di Regione Lombardia del decreto presidenziale di approvazione delle modifiche statutarie conseguenti all’atto. La pratica telematica eventualmente aperta presso la CCIAA verrà sospesa sino alla suddetta comunicazione;
  • Nei casi consentiti dalla legge, i termini di cui agli artt. 2501 ter e 2503 c.c., e, quindi, intercorrenti tra progetto e delibera e tra quest’ultima e l’atto, possono ritenersi dimezzati, in quanto, secondo l’orientamento maggioritario, il termine ordinario di 30 e 60 giorni si applica alle sole spa e sapa (art. 2505 quater c.c.);

  • Gli associati (nel caso di associazione) o l’organo di amministrazione (nel caso di fondazione, salva l’attribuzione di tale competenza nelle fondazioni di partecipazione ad altro organo) possono rinunciare con consenso unanime al decorso del termine di legge tra l’iscrizione del progetto di fusione e quella della delibera di fusione, essendo lo stesso termine posto nel loro interesse (interesse dei soci negli enti lucrativi). È, tuttavia, necessario che si faccia constare la rinuncia unanime al termine da parte dell’Assemblea (Associazioni) o del CdA (Fondazioni);

  • In assenza di specifica disposizione normativa, si conviene che l’Ufficio Regionale del Registro PGP possa unicamente annotare le intervenute operazioni straordinarie effettuate dagli enti durante il periodo di sospensione e che vengono comunicate dagli Uffici Runts;

  • In caso di statuto in parte regolato dal DPR 361/2000 e in parte dal CTS, per cui viene presentata all’Ufficio PGP istanza di approvazione delle modificazioni statutarie afferenti al solo DPR 361/2000 e al c.c., in attesa di una futura iscrizione nel RUNTS, occorre rappresentare all’ente che la DGR XI / 2164 del 30/09/2019 non è più applicabile e che, quindi, l’Ufficio PGP non può più approvare lo statuto parzialmente.

L’art. 22, co. 5, CTS si limita a disciplinare l'ipotesi in cui gli ETS proseguano l'attività in forma di associazione non riconosciuta (rinunciando alla personalità giuridica) all’interno del RUNTS, senza fare alcun riferimento agli effetti per il Registro PGP, nel quale l'iscrizione è sospesa.

Si ritiene che, in questo caso, l’Ufficio Regionale del RPGP si possa limitare ad annotare l’intervenuta rinuncia, in assenza di disposizione normativa che gli attribuisca il potere di procedere alla cancellazione, dato che l’art. 22, comma 1 bis del CTS, prevede che, durante la fase di sospensione, non si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 361/2000.

Qualora l’ente decidesse, in un secondo momento, di operare nuovamente come associazione riconosciuta nel RUNTS, l’eventuale provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica sarà di competenza dell’Ufficio RUNTS ex art. 22, comma 1, CTS.

Cancellazione di Enti precedentemente iscritti nel Registro Regionale/Prefettizio

Si considera vigente lo statuto approvato in sede di iscrizione nel RUNTS.

  1. in sede di cancellazione, l’Ufficio Runts rappresenta all’ente le conseguenze dell’uso illegittimo dell’acronimo ETS (o similari);

  2. l’Ufficio Runts comunica all’Ufficio del RPGP di provenienza l’avvenuta cancellazione e, contestualmente, trasmette copia dello statuto in vigore e dell’ultimo bilancio approvato (se la causa della cancellazione non è la sua mancata presentazione);

  3. l’Ufficio PGP, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 2), prende atto della cessazione del periodo di sospensione e iscrive l’ente con la denominazione risultante dall’ultimo statuto approvato, espunto l’acronimo ETS/ODV/APS. Informata l’Autorità di Vigilanza, la Camera di Commercio e la Direzione Generale competente per materia, il medesimo Ufficio PGP avvia un’interlocuzione con l’ente per:
    1. invitarlo a espungere il riferimento alla qualifica di ETS (o similari) dalla denominazione;
    2. informarlo che l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private è subordinata alla verifica della competenza, per materia e per territorio, di Regione Lombardia, e alla consistenza del patrimonio, secondo i limiti fissati con Deliberazione di Giunta Regionale XI 6939 del 12/09/2022;
    3. chiedere, di conseguenza, di certificare, qualora non abbia presentato una nuova istanza di iscrizione nel RUNTS:
      1. la consistenza del patrimonio minimo (o invitarlo alla ricostituzione, nel caso di incapienza al netto della devoluzione)
      2. il mantenimento delle finalità a livello regionale.

Nel caso in cui l’ente, in attesa della propria cancellazione dal RUNTS, provveda a modificare il proprio statuto, dovrà presentare istanza di approvazione delle modifiche statutarie presso l’Amministrazione Regionale. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 1 bis, CTS l’iscrizione nel Registro PGP torna automaticamente operativa in seguito alla cancellazione dal RUNTS. L’Ufficio PGP, trattandosi di modifiche statutarie finalizzate al reingresso nel Registro Regionale, istruisce l’istanza, verificando la sussistenza dei requisiti patrimoniali e la permanenza della competenza territoriale di Regione Lombardia, oltre che la legittimità delle disposizioni statutarie.


Enti che hanno ottenuto la personalità giuridica in sede di iscrizione nel RUNTS

In assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che possa operare, a contrariis, il principio di continuità sotteso all'art. 22, comma 1bis, CTS.

Ad ogni modo, al fine di evitare fraintendimenti circa il mantenimento della personalità giuridica, l’Ufficio Regionale del Runts, si rende necessaria la presentazione di un’istanza per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica presso il Registro PGP.

Qualora l’ente, nelle more della cancellazione dal RUNTS, presenti domanda di riconoscimento presso l’ufficio PGP, quest’ultimo avvia il procedimento, corrispondente a quello di riconoscimento della personalità giuridica e iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2001, detto procedimento si conclude entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che, in caso di cancellazione dal Runts in data successiva, produce effetti a decorrere dalla suddetta data. Si applicano le disposizioni di cui al dPR 361/2000, al Codice civile e al Regolamento Regionale n. 2/2001. Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del suddetto Regolamento “qualora l’ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 (di 90 giorni) decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata”.

L’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con decorrenza dalla cancellazione dal RUNTS non potrà comunque intervenire:

  • in caso di incompetenza, dal momento che nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private possono essere iscritti i soli enti che operano prevalentemente in materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell’ambito del territorio regionale;

  • nel caso in cui risulti che il patrimonio è inferiore al minimo stabilito con DGR XI/6939 del 12.09.2022, anche in considerazione dell’obbligo di devoluzione conseguente alla cancellazione dal RUNTS (ai sensi degli art. 50 e 9 CTS).

DGR 5357 del 24 novembre+2025 RUNTS

Documento PDF - 413.23Kilobyte

Allegati

Ultimo aggiornamento: 18 Marzo 2026

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