Cancellazione di Enti precedentemente iscritti nel Registro Regionale/Prefettizio
Si considera vigente lo statuto approvato in sede di iscrizione nel RUNTS.
- in sede di cancellazione, l’Ufficio Runts rappresenta all’ente le conseguenze dell’uso illegittimo dell’acronimo ETS (o similari);
- l’Ufficio Runts comunica all’Ufficio del RPGP di provenienza l’avvenuta cancellazione e, contestualmente, trasmette copia dello statuto in vigore e dell’ultimo bilancio approvato (se la causa della cancellazione non è la sua mancata presentazione);
- l’Ufficio PGP, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 2), prende atto della cessazione del periodo di sospensione e iscrive l’ente con la denominazione risultante dall’ultimo statuto approvato, espunto l’acronimo ETS/ODV/APS. Informata l’Autorità di Vigilanza, la Camera di Commercio e la Direzione Generale competente per materia, il medesimo Ufficio PGP avvia un’interlocuzione con l’ente per:
- invitarlo a espungere il riferimento alla qualifica di ETS (o similari) dalla denominazione;
- informarlo che l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private è subordinata alla verifica della competenza, per materia e per territorio, di Regione Lombardia, e alla consistenza del patrimonio, secondo i limiti fissati con Deliberazione di Giunta Regionale XI 6939 del 12/09/2022;
- chiedere, di conseguenza, di certificare, qualora non abbia presentato una nuova istanza di iscrizione nel RUNTS:
- la consistenza del patrimonio minimo (o invitarlo alla ricostituzione, nel caso di incapienza al netto della devoluzione)
- il mantenimento delle finalità a livello regionale.
Nel caso in cui l’ente, in attesa della propria cancellazione dal RUNTS, provveda a modificare il proprio statuto, dovrà presentare istanza di approvazione delle modifiche statutarie presso l’Amministrazione Regionale. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 1 bis, CTS l’iscrizione nel Registro PGP torna automaticamente operativa in seguito alla cancellazione dal RUNTS. L’Ufficio PGP, trattandosi di modifiche statutarie finalizzate al reingresso nel Registro Regionale, istruisce l’istanza, verificando la sussistenza dei requisiti patrimoniali e la permanenza della competenza territoriale di Regione Lombardia, oltre che la legittimità delle disposizioni statutarie.
Enti che hanno ottenuto la personalità giuridica in sede di iscrizione nel RUNTS
In assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che possa operare, a contrariis, il principio di continuità sotteso all'art. 22, comma 1bis, CTS.
Ad ogni modo, al fine di evitare fraintendimenti circa il mantenimento della personalità giuridica, l’Ufficio Regionale del Runts, si rende necessaria la presentazione di un’istanza per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica presso il Registro PGP.
Qualora l’ente, nelle more della cancellazione dal RUNTS, presenti domanda di riconoscimento presso l’ufficio PGP, quest’ultimo avvia il procedimento, corrispondente a quello di riconoscimento della personalità giuridica e iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2001, detto procedimento si conclude entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che, in caso di cancellazione dal Runts in data successiva, produce effetti a decorrere dalla suddetta data. Si applicano le disposizioni di cui al dPR 361/2000, al Codice civile e al Regolamento Regionale n. 2/2001. Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del suddetto Regolamento “qualora l’ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all’iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 (di 90 giorni) decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata”.
L’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con decorrenza dalla cancellazione dal RUNTS non potrà comunque intervenire:
- in caso di incompetenza, dal momento che nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private possono essere iscritti i soli enti che operano prevalentemente in materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell’ambito del territorio regionale;
- nel caso in cui risulti che il patrimonio è inferiore al minimo stabilito con DGR XI/6939 del 12.09.2022, anche in considerazione dell’obbligo di devoluzione conseguente alla cancellazione dal RUNTS (ai sensi degli art. 50 e 9 CTS).