Regione Lombardia con D.d.s. 23/07/2024, n. 11298, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. 30/07/2024, n. 31, ha dato attuazione all'art. 12, comma 12 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che individua specifiche attività artigiane, puntualmente elencate nelle tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al D.L. 19/2024, esentate da qualsiasi adempimento necessario per legittimarne l'attività, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:
- possesso della qualifica di impresa artigiana ai sensi dell’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- assenza di specifiche disposizioni di settore che prevedano l’assoggettamento dell’attività a specifici regimi amministrativi o ad ulteriori adempimenti di carattere ambientale, sanitario o di sicurezza.
Con il suddetto D.d.s. 11298/2024, Regione Lombardia ha inteso fornire alcune precisazioni, a beneficio degli operatori economici e dei SUAP, al fine di garantire livelli uniformi di applicazione delle recenti disposizioni di cui all'art. 4-bis del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, come introdotte dal sopracitato art. 12, comma 12 del D.L. 19/2024.
Con successiva Circolare 30 ottobre 2024, n. 2, la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, in accordo con la DG Ambiente e Clima, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della D.G.R. 11 dicembre 2018, n. XI/982 "Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale", a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.L. 19/2024.
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