Tassa regionale per l’abilitazione professionale
Il pagamento della tassa regionale per l’abilitazione professionale a carico di coloro che hanno conseguito i titoli di studio in Regione Lombardia non è più dovuto a partire dal 2004 per effetto dell’art. 59 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.
La tassa, inoltre, non è più dovuta neanche per gli anni anteriori a quello della sua disapplicazione in quanto non riscuotibile per effetto della prescrizione intervenuta.
Infatti, la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 all’art. 94 stabilisce che il recupero dei tributi regionali, non gestiti in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, è possibile entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale si sarebbe dovuto effettuare (art. 190 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592).
Di conseguenza, se i titoli di studio sono stati conseguiti in Lombardia prima del 2004 e la tassa non è stata versata, la stessa non è più dovuta poiché sono scaduti i termini per l’accertamento fiscale della stessa ai sensi dell’art. 94 della richiamata l.r. n. 10/2003.
La tassa, infine, non è dovuta per i titoli di studio conseguiti dopo il 31 dicembre 2003 a seguito dell’entrata in vigore della normativa sopra citata.
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