Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Irap

Esenzione triennale IRAP per imprese commerciali costituite negli anni 2018,2019, 2020 e dal 2021

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SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Irap
Data inserimento:
05 Novembre 2025

Esenzione triennale IRAP per imprese commerciali costituite negli anni 2018, 2019, 2020 e dal 2021

La Giunta Regionale con appositi provvedimenti ha previsto, per le nuove attività commerciali che si insediano nei territori di anno in anno da essa individuati, l’azzeramento, per i primi tre anni, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), nei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

Possono beneficiare della misura

Micro, piccole e medie imprese (sono escluse le grandi strutture di vendita), con sede legale in Lombardia, costituite ex novo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno di validità dell’agevolazione (in assenza di atto costitutivo fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale), o, se già esistenti, che insediano unità locali che svolgano attività:

  • commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114/1998 e cioè: aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti
  • artigianali, la cui attività risulti dal registro delle imprese purché prevedano la vendita di beni di propria produzione negli stessi locali di produzione o in locali a questi adiacenti. Sono escluse le attività artigianali che forniscono servizi, quali acconciatori, estetisti, ecc..

Sono inoltre escluse le attività non soggette all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

Annualità e informazioni operative

  • Centri storici urbani (come definiti dagli strumenti urbanistici):
    • dei comuni capoluogo (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese)
    • in via sperimentale per il primo semestre del 2018, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (Busto Arsizio, Cinisello Balsamo, Gallarate, Legnano, Rho, Sesto San Giovanni, Vigevano).

Normativa di riferimento
Art. 77, commi da 6 octies a 6 terdecies, della l.r. 10 del 2003
d.g.r. n. 7135 del 2 ottobre 2017 che approva le modalità di accesso alla misura

D.g.r. n. 7135 del 2 ottobre 2017

Documento PDF - 126.24Kilobyte

Allegato A - Modalità di accesso all'agevolazione

Documento PDF - 374.18Kilobyte
  • centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici,
    •  dei comuni capoluogo
    •  oppure dei comuni con più di 40.000 abitanti
  • su tutto il territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti.

Riferimenti normativi
Art. 77, commi da 6 octies a 6 terdecies, della l.r. 10 del 2003
Dlgs n. 114 del 1998
d.g.r. n. 1266 del 2019 (modalità per fruire dell'agevolazione ed elenco comuni interessati dalla misura)

D.g.r. n. 1266 del 2019

Documento PDF - 115.93Kilobyte

Allegato A - Modalità attuative

Documento PDF - 350.67Kilobyte

Allegato B - Elenco comuni con più di 40 mila abitanti

Documento PDF - 13.68Kilobyte

Allegato C - Elenco comuni fino a 3 mila abitanti

Documento PDF - 303.6Kilobyte

Elenco comuni con più di 40 mila abitanti per provincia

Documento PDF - 303.6Kilobyte
  • centri storici urbani (come definiti dagli strumenti urbanistici) dei comuni:
    • capoluogo di provincia
    • con popolazione superiore a 40.000 abitanti
    • con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti
  • su tutto il territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti

Riferimenti normativi:
Art 77 della l.r. 10 del 2003, commi da 6 octies a 6 terdecies, della l.r. 10 del 2003
D.lgs n. 114 del 1998 
d.g.r. n. 2846 del 18 febbraio 2020, qui allegata

D.g.r. n. 2846 del 18 febbraio 2020

Documento PDF - 123.94Kilobyte

Allegato A - Modalità attuative

Documento PDF - 136.1Kilobyte

Allegato B - Elenco comuni capoluogo e comuni con più di 40 mila abitanti

Documento PDF - 66.66Kilobyte

Allegato C - Elenco comuni fino a 15 mila abitanti

Documento PDF - 548.55Kilobyte

In sede di dichiarazione annuale IRAP, gli interessati evidenzieranno la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it

L'agevolazione non è subordinata all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione.
 

Non sono ammesse al beneficio le attività per le quali non è prevista l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il beneficio non sarà concesso qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 e il 31 dicembre 2019.

Nel caso in cui l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito dovrà essere restituito, gravato dalle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 della l.r.10/2003.

Non è consentito cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP, comprese quelle previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/200 (riconosciuta alle nuove imprese con sede nei comuni "svantaggiati" (anche per il periodo residuo successivo al triennio di azzeramento dell'aliquota).

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (Regolamento CE della Commissione n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE). L’Agenzia delle Entrate provvederà a registrare il beneficio nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione IRAP in cui viene dichiarata la fruizione. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, la data di concessione corrisponde a quella in cui viene effettuata la registrazione. L’impossibilità di registrazione dell’agevolazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile determina l’illegittimità della fruizione.

L’agevolazione non sarà concessa alle imprese che nel periodo dell’agevolazione hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea (Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio).

La Regione si avvale dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’agevolazione.

Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Regionali
Antonella Ancona - email antonella_ancona@regione.lombardia.it - 02 6765 5871

Direzione Generale Sviluppo Economico
Elisa Aversa
email: elisa_aversa@regione.lombardia.it

Ultimo aggiornamento: 05 Marzo 2026

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