Allo scopo di favorire l’occupazione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche giovanile e femminile, nei territori dei piccoli comuni lombardi, la l.r. 5 maggio 2004, n. 11 stabilisce che, nei comuni con classe di svantaggio medio e alto (l'elenco, approvato con d.g.r. n. XII/2152 dell' 8 aprile 2024, è consultabile in allegato), alle imprese di nuova costituzione si applica un’aliquota IRAP ridotta dello 0,92% (D.lgs. n. 446/97) per quattro periodi d’imposta, a partire da quello in corso alla data di costituzione. Tale misura è stata incardinata nel complesso delle norme regionali aventi natura tributaria, nel corpo del Testo Unico della disciplina dei tributi regionali (art. 77 sexies della l.r. 10/2003).
L'agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi di imposta se tali imprese, al momento della costituzione, risultano costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e/o da donne. In caso di società, detti soggetti devono costituire la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
Le imprese devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei comuni di cui sopra. Laddove le attività siano svolte in più ambiti comunali, l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente per le attività produttive svolte nei territori oggetto di agevolazione.
L'agevolazione è applicabile anche alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all’art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n° 601, purché l’apporto lavorativo dei soci sia prevalente rispetto a quello offerto da lavoratori terzi.
La d.g.r. n. XII/2599 del 24/06/2024, qui allegata, approva i termini e le modalità (allegato A) per la presentazione delle domande e contestualmente adegua la presente misura al nuovo de minimis – Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023.
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