Tipo contenuto:
AVVISI
Categoria:
Tassa automobilistica Bollo auto

Allineamento scadenze di pagamento per veicoli provenienti da altre Regioni

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Tassa automobilistica Bollo auto
Data di avviso
18 Novembre 2025

Regione Lombardia, con la Risoluzione n. 2 del 2018, indirizzata agli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’allineamento delle scadenze di pagamento in caso di veicoli provenienti da altre regioni a seguito di compravendita o cambio residenza successivi al 1° marzo 2018.

Al momento della registrazione nel ruolo regionale dell’evento che attribuisce a Regione Lombardia la competenza alla riscossione della tassa automobilistica (acquisto/locazione da parte di contribuente lombardo di veicolo precedentemente appartenente a soggetto non residente in Lombardia o cambio di residenza del proprietario/locatario da altra regione verso la Lombardia), il sistema varia automaticamente la periodicità a partire dall'inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso di validità.

Se l’ingresso del veicolo in Lombardia avviene nel periodo in cui deve essere effettuato il pagamento il sistema genera un periodo d’imposta “di raccordo” a decorrere dall’ingresso in Lombardia, per allineare la decorrenza al mese di immatricolazione facendo così coincidere l’adempimento tributario con l’obbligo di revisione del veicolo.

Il sistema allineerà il periodo tributario annuale al mese di immatricolazione anche per i veicoli, per cui la tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente. 
Qualora l’allineamento al mese di immatricolazione preveda una periodicità superiore al quadrimestre, il pagamento verrà effettuato mediante il raccordo alle scadenze quadrimestrali intermedie, calcolate frazionando il periodo tributario annuale (Es: per un veicolo immatricolato a marzo con ingresso in Lombardia ad aprile con quadrimestre di validità in corso (febbraio/ maggio), i possibili raccordi sono: giugno 2018 (1 mese), giugno - ottobre 2018 (5 mesi), giugno 2018 - febbraio 2019 (9 mesi).

In assenza di indicazioni fornite dagli organi competenti (PRA, Comuni, DTT, Anagrafe Tributaria), gli Studi di Consulenza dovranno acquisire l’autocertificazione della residenza o, in caso di compravendita, l’atto di vendita autenticato secondo la vigente normativa.

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