Esenzione bollo auto per persone con disabilità
Il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto per i veicoli intestati a persona con disabilità o a coloro cui la persona con disabilità risulta essere a carico.
L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di:
- disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
- handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
- persone non vedenti o sordomute assolute;
- persone invalide pluriamputate;
- persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse o di persone di cui risultino fiscalmente a carico adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche (patente speciale). L’adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione. L’adattamento del veicolo prodotto in serie deve rispondere alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell’invalido (in questo caso l’esenzione decorre dalla data dell’annotazione dell’adattamento nella carta di circolazione).
L’esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (tra quelli indicati nell'apposita tabella della Guida alle agevolazioni redatta dall’Agenzia delle Entrate), alla persona con disabilità o a coloro cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico. Quest’ultima condizione, dichiarata in regime di autocertificazione, è soggetta a successiva verifica da parte della struttura tributaria di Regione Lombardia.
A partire dal 2025, il requisito dei veicoli ammessi all’esenzione non sarà più la cilindrata del veicolo ma la potenza che non dovrà superare i 185 kw, indipendentemente dal tipo di alimentazione.
Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 valgono i precedenti requisiti.
L’esenzione viene riconosciuta, tramite apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile, a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento della richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità alla Commissione medica dell'ATS da parte del cittadino o dalla data di aggiornamento della carta di circolazione, nel caso di obbligo di adattamento del veicolo.
Esempio:
- periodo di imposta maggio 2019 - aprile 2020
- data richiesta di accertamento disabilità: 15 dicembre 2019
- data seduta commissione medica in cui vengono riconosciuti i requisiti necessari all'esenzione: marzo 2020
- decorrenza esenzione: 1 maggio 2019
L’esenzione non viene riconosciuta nel caso in cui non ricorrano le condizioni di disabilità o il veicolo non presenti le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.
È possibile chiedere il rimborso della tassa già corrisposta. Vedi apposito contenuto
Qualora risultasse attiva la domiciliazione bancaria della tassa auto per il veicolo riconosciuto esente, questa verrà revocata d’ufficio, senza che il cittadino debba farsene carico.
Trasferimento dell'esenzione su altro veicolo
L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona con disabilità o di coloro cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico solo trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione, salvo il caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato. Il passaggio dell'esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.
La richiesta deve essere inoltrata:
- online, dall'Area Personale Tributi, da coloro che dispongono di SPID o Tessera Sanitaria con PIN,
- utilizzando il modulo qui allegato con le modalità in esso indicate.
Il trasferimento dell'esenzione per reimmatricolazione di un veicolo transita, direttamente e senza interruzioni, negli archivi della tassa automobilistica sulla nuova targa.
Cessazione dell'esenzione
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa, occorre presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, 90 in caso di decesso, apposita comunicazione, utilizzando il modulo qui allegato.
Il modulo può essere:
- consegnato presso le Agenzie Pratiche Automobilistiche abilitate che forniscono servizi di consulenza, associate alle Reti ACI, AVANTGARDE, ISACO, ITALIANET SERVICE, SERMETRA, SERMETRA NET SERVICE, STANET.
oppure, gratuitamente, preferibilmente previo appuntamento
- alle Unità territoriali dell'ACI (per individuare la sede più vicina consultare la pagina: www.aci.it/laci/altri-contatti/sedi-e-punti-di-servizio.html)
- o inviato, tramite posta ordinaria, a:
Regione Lombardia – UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Riferimenti normativi:
art. 44 l.r. 14 luglio 2003, n. 10
Come presentare la domanda
La domanda redatta sull’apposito modulo e corredata dalla documentazione su questo indicata, può essere :
- trasmessa online attraverso l'Area Personale Tributi cui si accede solo con SPID, CIE o PIN della CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
- presentata gratuitamente, previo appuntamento, presso:
- le Unità Territoriali ACI
- gli Uffici del Protocollo di Regione Lombardia - oppure presentata alle Agenzie di Pratiche Auto abilitate che forniscono servizi di consulenza (vedi elenco a fondo pagina)
- inviata tramite posta a:
Regione Lombardia
Direzione Centrale Bilancio e Finanza
U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, a presidenza@pec.regione.lombardia.it. Se l’istanza e i relativi allegati sono sottoscritti con firma digitale non è necessario allegare copia del documento d’identità. Le istanze che perverranno da caselle di posta elettronica ordinaria saranno scartate.
ATTENZIONE: Dal momento della presentazione della richiesta di esenzione e fino alla notifica dell’esito, è sospeso l’obbligo di versamento della tassa auto. In caso di esito negativo si dovrà provvedere al pagamento senza applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dalla stessa l.r. 10 del 2003.
TERMINE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Presso gli sportelli abilitati viene rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda
Il procedimento si concluderà nel termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione.
In caso di consegna presso le Agenzie di pratiche auto il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento decorrerà dalla data in cui il responsabile dell'Agenzia trasmetterà al sistema regionale la relativa documentazione.
I termini del procedimento si interrompono nel caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente.
Regione Lombardia comunica, a mezzo raccomandata A./R, la carenza di documentazione all’interessato perché provveda tempestivamente in merito.
Qualora l'esito dovesse risultare negativo la relativa motivazione sarà notificata all'interessato.
Responsabile del procedimento
Michele Colosimo
PRESIDENZA
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI
tel. 02 6765 4730
michele_colosimo@regione.lombardia.it
Diritti e tutele
Titolare del potere sostitutivo:
Manuela Giaretta
Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
tel. 02 6765 4875
e-mail: manuela_giaretta@regione.lombardia.it
Gli atti tributari sono impugnabili solo dinnanzi alle competenti commissioni tributarie ai sensi del d.Lgs. n. 546/92.
Contatti
-
Spazio Disabilità
(esclusivamente per informazioni in merito ai requisiti per richiedere l'esenzione non per informazioni relative alle domande presentate)
tel. 02 6765 4740 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00) -
Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02 8390 8383 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle18.00, festivi esclusi)
Servizio di assistenza attraverso la compilazione di un apposito form
Domande frequenti
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