Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Tassa automobilistica Bollo auto

Esenzione bollo auto per persone con disabilità

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Tassa automobilistica Bollo auto

Esenzione bollo auto per persone con disabilità

Il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto per i veicoli intestati a persona con disabilità o a coloro cui la persona con disabilità risulta essere a carico.

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di:

  • disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
  • handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • persone non vedenti o sordomute assolute;
  • persone invalide pluriamputate;
  • persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse o di persone di cui risultino fiscalmente a carico adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche (patente speciale). L’adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione. L’adattamento del veicolo prodotto in serie deve rispondere alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell’invalido (in questo caso l’esenzione decorre dalla data dell’annotazione dell’adattamento nella carta di circolazione).

L’esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (tra quelli indicati nell'apposita tabella della Guida alle agevolazioni redatta dall’Agenzia delle Entrate)alla persona con disabilità o a coloro cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico. Quest’ultima condizione, dichiarata in regime di autocertificazione, è soggetta a successiva verifica da parte della struttura tributaria di Regione Lombardia.

A partire dal 2025, il requisito dei veicoli ammessi all’esenzione non sarà più la cilindrata del veicolo ma la potenza che non dovrà superare i 185 kw, indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 valgono i precedenti requisiti.

L’esenzione viene riconosciuta, tramite apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile, a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento della richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità alla Commissione medica dell'ATS da parte del cittadino o dalla data di aggiornamento della carta di circolazione, nel caso di obbligo di adattamento del veicolo.

Esempio:

  • periodo di imposta maggio 2019 - aprile 2020
  • data richiesta di accertamento disabilità: 15 dicembre 2019
  • data seduta commissione medica in cui vengono riconosciuti i requisiti necessari all'esenzione: marzo 2020
  • decorrenza esenzione: 1 maggio 2019

L’esenzione non viene riconosciuta nel caso in cui non ricorrano le condizioni di disabilità o il veicolo non presenti le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.

È possibile chiedere il rimborso della tassa già corrisposta. Vedi apposito contenuto
Qualora risultasse attiva la domiciliazione bancaria della tassa auto per il veicolo riconosciuto esente, questa verrà revocata d’ufficio, senza che il cittadino debba farsene carico.

Trasferimento dell'esenzione su altro veicolo

L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona con disabilità o di coloro cui la persona con disabilità risulta essere fiscalmente a carico solo trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione, salvo il caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato. Il passaggio dell'esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.

La richiesta deve essere inoltrata:

  • online, dall'Area Personale Tributi, da coloro che dispongono di SPID o Tessera Sanitaria con PIN,
  • utilizzando il modulo qui allegato con le modalità in esso indicate.

Il trasferimento dell'esenzione per reimmatricolazione di un veicolo transita, direttamente e senza interruzioni, negli archivi della tassa automobilistica sulla nuova targa. 

Cessazione dell'esenzione

Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa, occorre presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, 90 in caso di decesso, apposita comunicazione, utilizzando il modulo qui allegato.

Il modulo può essere:

  • consegnato presso le Agenzie Pratiche Automobilistiche abilitate che forniscono servizi di consulenza, associate alle Reti ACI, AVANTGARDE, ISACO, ITALIANET SERVICE, SERMETRA, SERMETRA NET SERVICE, STANET.  

           oppure, gratuitamente, preferibilmente previo appuntamento 

  • alle Unità territoriali dell'ACI (per individuare la sede più vicina consultare la pagina: www.aci.it/laci/altri-contatti/sedi-e-punti-di-servizio.html)
  • o inviato, tramite posta ordinaria, a:
    Regione Lombardia – UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
    Piazza Città di Lombardia n.1
    20124 Milano

Riferimenti normativi:

art. 44 l.r. 14 luglio 2003, n. 10

Come presentare la domanda

La domanda redatta sull’apposito modulo e corredata dalla documentazione su questo indicata, può essere :

  • trasmessa online attraverso l'Area Personale Tributi cui si accede solo con SPID, CIE o PIN della CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).
  • presentata gratuitamente, previo appuntamento, presso:
    - le Unità Territoriali ACI 
    - gli Uffici del Protocollo di Regione Lombardia
  • oppure presentata alle Agenzie di Pratiche Auto abilitate che forniscono servizi di consulenza (vedi elenco a fondo pagina)
  • inviata tramite posta a:
    Regione Lombardia 
    Direzione Centrale Bilancio e Finanza
    U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
    P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
  • inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, a presidenza@pec.regione.lombardia.it. Se l’istanza e i relativi allegati sono sottoscritti con firma digitale non è necessario allegare copia del documento d’identità. Le istanze che perverranno da caselle di posta elettronica ordinaria saranno scartate

ATTENZIONE: Dal momento della presentazione della richiesta di esenzione e fino alla notifica dell’esito, è sospeso l’obbligo di versamento della tassa auto. In caso di esito negativo si dovrà provvedere al pagamento senza applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dalla stessa l.r. 10 del 2003.

 

TERMINE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Presso gli sportelli abilitati viene rilasciata una  ricevuta di presentazione della domanda

Il procedimento si concluderà nel termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione.

In caso di consegna presso le Agenzie di pratiche auto il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento decorrerà dalla data in cui il responsabile dell'Agenzia trasmetterà al sistema regionale la relativa documentazione.

I termini del procedimento si interrompono nel caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente.

Regione Lombardia comunica, a mezzo raccomandata A./R, la carenza di documentazione all’interessato perché provveda tempestivamente in merito.

Qualora l'esito dovesse risultare negativo la relativa motivazione sarà notificata all'interessato.

Responsabile del procedimento

Michele Colosimo
PRESIDENZA
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI
tel. 02 6765 4730
michele_colosimo@regione.lombardia.it

Diritti e tutele

Titolare del potere sostitutivo:
Manuela Giaretta
Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
tel. 02 6765 4875
e-mail: manuela_giaretta@regione.lombardia.it

Gli atti tributari sono impugnabili solo dinnanzi alle competenti commissioni tributarie ai sensi del d.Lgs. n. 546/92.

Contatti

  • Spazio Disabilità 
    (esclusivamente per informazioni in merito ai requisiti per richiedere l'esenzione non per informazioni relative alle domande presentate)


    tel. 02 6765 4740 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00)


    E-mail: spaziodisabilita@regione.lombardia.it

  • Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02 8390 8383 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle18.00, festivi esclusi)

    Servizio di assistenza attraverso la compilazione di un apposito form

     

Allegati

Modulistica

Domande frequenti

L’esenzione decorre dall’inizio del periodo tributario in corso alla data di presentazione della richiesta di verifica dei requisiti sanitari all’INPS purché all’inizio di tale periodo siano presenti tutti i requisiti previsti:

- esistenza in vita della persona con disabilità;

- intestazione del veicolo alla persona con disabilità o a coloro cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico (come autocertificato nell'apposito modulo)

- in caso di patente speciale, adattamento del veicolo in funzione della disabilità riscontrata dalla Commissione medica.

Nel caso in cui il carico fiscale sia acquisito nel corso dell’anno solare (a seguito di nascita, matrimonio, sentenza, ecc.), l’esenzione è riconosciuta solo se la persona con disabilità è in vita al momento del costituirsi del presupposto d’imposta.

Inoltre, l’esenzione dal pagamento della tassa auto ha effetto dal periodo tributario avente decorrenza nell’anno solare per il quale si è autocertificato il carico fiscale o sia stata esibita la relativa Certificazione Unica o la relativa dichiarazione annuale dei redditi.

Gli uffici provvederanno alla verifica mediante accesso all’Anagrafe tributaria.

 

Il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa auto cessa dal primo giorno del periodo d’imposta avente decorrenza nell’anno solare in cui si perde il carico fiscale della persona con disabilità.

 

 

Alla domanda di esenzione si dovrà allegare copia della carta di circolazione, dalla quale risultino tutti gli adattamenti prescritti, nonché la certificazione della commissione medica per il rilascio della patente speciale. Alla scadenza di tale certificazione l’agevolazione dovrà essere rinnovata con trasmissione agli uffici regionali della nuova documentazione sanitaria.

 

La richiesta di esenzione per disabilità (per sé o per persona fiscalmente a carico) può essere presentata solo dalla persona tenuta al pagamento della tassa auto al momento della costituzione del presupposto impositivo. Quindi, in caso di decesso, i suoi eredi non possono agire in sua vece.

In base allo stesso principio non è possibile ottenere l’annullamento di rilievi emessi per il mancato pagamento di periodi precedenti il decesso della persona tenuta al pagamento (persona con disabilità o coloro cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico) presentando istanza di esenzione a suo nome.

È invece ammessa la presentazione dell’istanza da parte del soggetto obbligato al pagamento che, dopo il decesso della persona con disabilità, dimostri il carico fiscale relativamente ai periodi d’imposta per i quali sussiste il diritto.

 

 

 

 

 

 

Gli eredi del soggetto al quale è stata riconosciuta l’esenzione possono ottenere il rimborso della tassa auto solo nel caso in cui il passaggio di proprietà del veicolo risulti annotato presso il PRA a seguito di accettazione dell’eredità.

No, in quanto non è possibile dimostrare l’uso prevalente del veicolo a favore della persona con disabilità (come previsto anche nell’apposita guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate).

 

 

 

No, se l’auto è intestata a soggetto residente in altra regione l’esenzione non può essere riconosciuta in quanto la tassa auto non è dovuta a Regione Lombardia.

 

L’esenzione non può essere riconosciuta in caso di cointestazione del veicolo per la quale il beneficiario non risulti primo intestatario, come previsto dalla Risoluzione AdE 4/E del 17/01/2007, (in linea con quanto già contenuto nella circolare AdE, n. 197/E del 31 luglio 1998).

Infatti, come riportato nella richiamata Risoluzione “(…) Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. In proposito si fa presente che, poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l’interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi.”.

Lo stesso principio era, anche, indicato anche nella circolare AdE n. 197/E del 1998: “(…) È appena il caso di osservare che restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli che pur se adattati al trasporto di disabili sono intestati a società, a enti o a persone diverse dagli invalidi nonché dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli invalidi non muniti di patente speciale.”.

Il suddetto principio è volto anche a evitare abusi inerenti alle agevolazioni riservate alle persone con disabilità aventi necessità di sostegno intensivo.

 

Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026

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