In quest'area sono raccolte le Leggi e i Regolamenti Regionali che disciplinano le politiche per lo sport, la montagna e i giovani in Regione Lombardia.
1. La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26
Il principale riferimento normativo è la Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26, che disciplina la promozione delle attività motorie e sportive, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva e l'esercizio delle professioni della montagna.
La legge riconosce allo sport una funzione di interesse pubblico, attribuendogli un ruolo fondamentale per:
- la promozione del benessere psicofisico della persona;
- l'inclusione e l'integrazione sociale;
- la prevenzione delle discriminazioni;
- la diffusione di corretti stili di vita;
- la formazione educativa dei giovani;
- la promozione delle pari opportunità.
In attuazione di tali principi, la Regione sostiene:
- la pratica sportiva per tutte le fasce di età;
- l'attività motoria delle persone con disabilità;
- lo sport scolastico e universitario;
- la valorizzazione delle eccellenze sportive;
- lo sviluppo dell'impiantistica sportiva;
- la rigenerazione e la diffusione di aree sportive all'aperto;
- la promozione degli sport della montagna e dell'escursionismo;
- la formazione dei tecnici sportivi e dei professionisti della montagna.
La legge costituisce la base giuridica dei principali strumenti di finanziamento regionali rivolti ai Comuni, agli enti locali e al sistema sportivo lombardo.
2. Il regolamento attuativo sugli sport della montagna
La disciplina della legge è sviluppata dal Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, recentemente modificato dal Regolamento regionale 4 novembre 2024, n. 5.
Il regolamento disciplina in particolare:
- la professione di maestro di sci;
- la professione di guida alpina;
- la figura dell'accompagnatore di media montagna;
- l'organizzazione e la sicurezza delle piste destinate agli sport sulla neve;
- i requisiti professionali, formativi e organizzativi delle professioni della montagna.
Le modifiche del 2024 hanno aggiornato numerose disposizioni del regolamento, adeguando la disciplina alle evoluzioni normative e organizzative intervenute negli ultimi anni.
3. La legge quadro sulle politiche giovanili
Accanto alla normativa sportiva opera la Legge regionale 31 marzo 2022, n. 4, che rappresenta la prima legge quadro regionale dedicata alle politiche giovanili.
La legge considera i giovani come protagonisti dello sviluppo economico, sociale e culturale della Regione e promuove politiche integrate finalizzate a:
- favorire l'autonomia personale;
- sostenere la partecipazione attiva alla vita pubblica;
- valorizzare talento e competenze;
- incentivare cittadinanza attiva e volontariato;
- promuovere percorsi di crescita, formazione, lavoro e imprenditorialità;
- favorire il benessere e l'inclusione sociale dei giovani.
Lo sport rappresenta uno degli strumenti attraverso cui tali finalità possono essere perseguite, soprattutto quale fattore di aggregazione, partecipazione e promozione di stili di vita sani.
Le norme sono accessibili tramite link riportato in ogni paragrafo.
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