Responsabilità Civile
Oggetto dell’assicurazione è la responsabilità civile derivante ai Soggetti sopra indicati durante l’espletamento delle attività previste o consentite o delegate dalle disposizioni vigenti.
Somme assicurate
| Massimale | € 5.000.000,00 | per sinistro |
Infortuni
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi durante tutte le attività, ovunque svolte, previste o consentite ed organizzate in ragione dei Decreti Regionali, accordi o convenzioni degli Enti Organizzatori nei termini, modalità e fini della Legge Regionale n. 9 del 28/02/2005.
La garanzia è altresì operante durante il “rischio in itinere”.
Relativamente agli infortuni subiti dagli Assicurati mentre utilizzano armi da fuoco, gli stessi saranno indennizzabili a condizione che:
- l’incarico, che prevede tale utilizzo, sia riferito a specifiche e temporanee attività di controllo e ridimensionamento di specie faunistiche;
- gli utenti siano in possesso di regolare porto d’armi;
- l’attività sia disciplinata da apposito Decreto Prefettizio e/o da Decreto Regionale.
Somme assicurate
| per il caso di morte | € 105.000,00 | pro capite |
| per il caso di invalidità permanente | € 105.000,00 | pro capite |
| per inabilità temporanea con ingessatura | € 60 | al giorno |
| indennità per ricovero | € 60 | al giorno |
Franchigia
In caso di Invalidità Permanente non viene corrisposto alcun indennizzo se il grado di invalidità accertato non supera il 3%.
Tuttavia qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 20% l’indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigia.
Garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio
In caso d’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, verranno rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato e rimaste a suo effettivo carico in quanto non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non indennizzate da eventuali assicurazioni private e di Categoria, per prestazioni di seguito indicate:
- Rimborso spese odontoiatriche e per protesi dentarie e/o per apparecchi ortodontici in genere: spese per prestazioni odontoiatriche comprese le spese per l’acquisto, la riparazione o il rifacimento di protesi dentarie o di apparecchi ortodontici in genere entro un anno dall’infortunio. La presente garanzia vale fino a concorrenza di € 1.500,00 per infortunio;
- Rimborso per apparecchi sanitari e protesi in genere: spese per l’acquisto, la riparazione od il rifacimento di apparecchi sanitari e protesi in genere compresi anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, stampelle, tutori, collari, protesi o apparecchi acustici. Sono comunque escluse le spese per protesi dentarie e per apparecchi ortodontici in quanto rimborsabili al precedente punto. La presente garanzia vale fino a concorrenza di € 1.500,00 per infortunio;
- Rimborso spese per l’acquisto di lenti: spese sostenute per l’acquisto di lenti correttive di vizi della vista clinicamente accertati ancorché in conseguenza
di rotture verificatesi in occasione dell’infortunio. Sono altresì comprese, fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni infortunio, le spese per protesi sostitutive oculari e montature; - Spese mediche, sanitarie e/o farmaceutiche: spese mediche, sanitarie e/o farmaceutiche in genere. La presente garanzia vale fino a concorrenza di € 300,00 per infortunio.
Si precisa che fra le spese rimborsabili di cui sopra sono compresi i “ticket” pagati per le prestazioni usufruite dal
S.S.N..
Indennità giornaliera per ricovero
La garanzia è prestata anche per la Indennità Giornaliera a seguito di ricovero in Ospedali o Istituti di Cura, a seguito di Malattia, intendendosi per tale ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Inoltre, per malattia, si intende quella che l’Assicurato può contrarre in dipendenza delle specifiche attività di volontariato.
Sono indennizzabili le sole malattie insorte successivamente alla stipula del contratto e manifestatesi entro 12 (dodici) mesi dal termine del contratto stesso.
Sono esclusi dalla garanzia i ricoveri determinati:
a) da nevrosi o malattie mentali;
b) da intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o dall'uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
c) da cure e da interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici, per applicazioni di carattere estetico, per le cure e protesi dentarie.
Sono, altresì, esclusi i ricoveri in Stabilimenti Termali, Case di Soggiorno e di Convalescenza.
La domanda di liquidazione, corredata dei documenti giustificativi, riportanti altresì l'esatto periodo di degenza con le date di entrata e di uscita dall'Istituto di Cura, deve essere presentata alla Società a degenza terminata e comunque entro 30 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuta la possibilità.
Ai fini della liquidazione si terrà conto delle notti trascorse in regime di ricovero.
Gli assicuratori potranno richiedere all'Assicurato di sottoporsi ad accertamenti e controlli medici, di fornire informazioni e di produrre, ove occorra, copia della cartella clinica redatta nel luogo di cura
Inabilità temporanea con ingessatura a seguito di infortunio
Se, a seguito di un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato ha per conseguenza un'ingessatura che lo renda inabile ad attendere alle Sue occupazioni, gli assicuratori liquidano una diaria giornaliera di € 60,00.
Detta indennità viene corrisposta per l'intera durata dell'ingessatura, con un periodo massimo di 60 giorni da quello dell'infortunio.
Qualora a seguito del medesimo infortunio l'Assicurato riporti un'invalidità permanente indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, dall'indennizzo spettante verrà detratto quanto già corrisposto a titolo della diaria di cui sopra.