Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Assicurazioni e risarcimenti

Unità di Offerta Sociale - Risarcimento danni da infortuni e responsabilità civile

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Assicurazioni e risarcimenti

Descrizione

Regione Lombardia ha sottoscritto polizze assicurative Infortuni e Responsabilità Civile (scadenza 31.12.27) per utenti e volontari delle strutture operanti in Regione di cui all'elenco riportato nella sezione "Soggetti assicurati". 

Attenzione: si ricorda che le polizze per la copertura degli utenti delle unità di offerta sociosanitarie non sono più operative. Ai sensi della DGR X/2569 del 2014, per l’accreditamento delle suddette unità, la stipula delle polizze assicurative è a carico del soggetto gestore.

Informazioni e modalità di richiesta

I soggetti assicurati che hanno diritto all'eventuale indennizzo sono:

A1

i Minori in Affido Familiare e maggiorenni in affido famigliare a seguito di provvedimento di prosieguo amministrativo fino alla età di anni 21; minori coinvolti nel progetto Ministeriale P.I.P.P.I. – Programma di intervento per la prevenzione della istituzionalizzazione (art. 4 comma 1 L.R. 3/2008 e L.R. 34/2004); ragazzi di età compresa tra i 17 e 21 anni coinvolti nel progetto sperimentale ministeriale “Care Leavers” (D.Lgs. n. 147/2017); famiglie affidatarie anche part-time e famiglie di appoggio coinvolte nel progetto ministeriale P.I.P.P.I. (esclusivamente per la Responsabilità Civile);

A2

gli Utenti delle Comunità Educative (ivi comprese Comunità di pronto intervento, Comunità Educative genitori-figli, Comunità Educative mamma-bambino), Comunità Familiari, Alloggi per l’Autonomia (ivi compresi Alloggi per l’Autonomia educativi, Alloggi per l’Autonomia genitori-figli, Alloggi per l’Autonomia mamma-bambino) - art. 4L.R. 3/2008, DGR 20762/2005 e DGR 2857/2020;

A3

gli Utenti dei Servizi Educativi Diurni (Comunità Educative Diurne e Centri Diurni Educativi) - art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 2857/2020;

A4

gli Utenti delle Comunità Alloggio per Disabili– art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 20763/2005;

A5

gli Utenti degli Asili Nido, Micro Nido, Centri Prima Infanzia e Nidi Famiglia - art. 4 L.R.3/2008, DGR 20588/2005 e DGR 2929/2020;

A6

gli Utenti dei Centri di Aggregazione Giovanile – art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 7287/2008;

A7

gli Utenti dei Centri Ricreativi Diurni per Minori funzionanti nei luoghi di residenza o in Comuni vicini, durante i periodi di vacanza scolastica - art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 11496/2010;

A8

gli Utenti dei Centri Socio-Educativi per Disabili - art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 20763/2005;

A9

gli Utenti dei Servizi di Formazione all’Autonomia Disabili esposti al rischio di emarginazione anche destinatari di borsa lavoro o tirocinio lavorativo nell’ambito di Enti, Imprese o Cooperative – art. 4 L.R. 3/2008, DGR 7287/2008 e DGR 11263/2010;

A10

gli Utenti e destinatari progetti interventi e servizi per minori co/finanziati (L.R. 23/99);

A11

gli Utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare (DGR 5124/2021 e DGR 5791/2021);

A12

il Personale volontario, il personale del servizio civile e il personale della leva civica operante nelle strutture e/o impegnato nei progetti e servizi di cui ai precedenti punti o operante nelle unità di offerta residenziali per anziani.

Si precisa che la polizza Infortuni è operativa per soggetti con età non superiore agli 80 anni.

È prevista, inoltre,  la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile derivante ai Soggetti sopra indicati durante l’espletamento delle attività previste o consentite o delegate dalle Leggi stesse, oltre che per gli utenti delle Unità di offerta residenziali per anziani e/o delle strutture protette.

Attenzione: si ricorda che le polizze di Regione Lombardia per la copertura degli utenti delle Unità di Offerta Sociosanitarie non sono più operative. Ai sensi della DGR X/2569 del 31/10/2014, per l’accreditamento delle suddette unità, la stipula delle polizze assicurative è a carico del soggetto gestore.

Il Responsabile della Struttura presso la quale opera, o è iscritto, il soggetto che ha subito un infortunio / provocato un danno da RC, dovrà fare una immediata denuncia seguendo le indicazioni sotto riportate.

POLIZZA INFORTUNI

La domanda dovrà essere presentata dal responsabile della struttura presso la quale opera o è iscritto il soggetto che ha subito l'infortunio, entro 30 giorni dal verificarsi dell'incidente, in caso di invalidità permanente, tramite il modulo scaricabile al link in calce. Trascorsi i 30 giorni viene meno il diritto all'eventuale indennizzo.

In caso di morte non è previsto un termine perentorio per la presentazione della denuncia che deve essere trasmessa il prima possibile (sempre a cura del responsabile della struttura presso la quale il soggetto presta servizio).

Alla denuncia di sinistro occorre allegare:

  • certificato medico attestante la prognosi;
  • fatture di spesa in originale.

Successivi certificati medici (decorso lesioni, guarigione clinica con o senza postumi, copia integrale della cartella clinica laddove presente in caso di ricovero ospedaliero) dovranno essere sempre trasmessi a GENERALI ITALIA S.p.A.

La denuncia dovrà essere inviata via PEC a leonardo.assicurazioni@pec.it o con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:

LEONARDO ASSICURAZIONI SRL 
Agenzia di GENERALI ITALIA - Milano Liberazione
Ufficio Sinistri 
Viale della Liberazione 16 - 20124 Milano      

POLIZZA RCTO

La domanda dovrà essere presentata dal responsabile della struttura presso la quale opera o è iscritto il soggetto che ha provocato un danno da RC, nel più breve tempo possibile, tramite il modulo scaricabile al link in calce.

La denuncia dovrà essere inviata via pec sircus@pec.it  e in copia a incarichiregionelombardia@sircus.it  

Modulo di denuncia di sinistro

Documento PDF - 124.02Kilobyte

Sintesi polizze Infortuni e RC per Unità di Offerta Sociale

Documento PDF - 141.26Kilobyte

La polizza assicurativa prevede che la liquidazione dell'eventuale indennizzo avvenga entro due anni dal verificarsi dell'infortunio in proporzione ai postumi accertati e conseguenti all'infortunio stesso.

I massimali di indennizzo sono di 80.000 euro in caso di morte e di 100.000 euro in caso di invalidità permanente.

In caso di invalidità permanente l'indennizzo è proporzionale al danno subito.
È prevista anche una garanzia per il rimborso, entro i massimali sotto specificati, delle spese mediche sostenute ed in caso di infortunio sono indennizzabili le seguenti spese:

  • spese odontoiatriche e per protesi dentarie e/o apparecchi ortodontici: fino a Euro 1.500,00 per infortunio
  • apparecchi sanitari e protesi in genere: fino a Euro 1.500,00 per infortunio
  • rimborso spese per acquisto lenti: fino a Euro 300,00 per infortunio
  • rimborso spese di trasporto: fino a Euro 200,00 per infortunio

Contatti

Allegati

Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026

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