Organi Istituzionali
Il Presidente della Regione rappresenta la Regione e presiede la Giunta regionale, ha la direzione e la responsabilità della politica della Giunta, promulga le leggi ed emana i regolamenti. Nomina gli Assessori (anche al di fuori del Consiglio) e ha facoltà di revocarli; può nominare fino a 4 Sottosegretari, che partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da un numero massimo di 16 Assessori. Tra le sue competenze si segnalano l’attuazione del programma di governo e l'approvazione dei regolamenti regionali, salvo quelli spettanti al Consiglio regionale, secondo quanto stabilito dallo Statuto. Gli Uffici della Giunta sono ripartiti in Unità Organizzative e strutture all'interno di Direzioni Centrali e Generali.
Il Consiglio Regionale è l’assemblea legislativa della Regione; concorre con il Presidente della Regione alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività della Giunta regionale. Il nuovo Statuto prevede un rafforzamento delle funzioni di rappresentanza e controllo del Consiglio e, in particolare, pone i presupposti per un incremento delle prerogative dei Consiglieri regionali (per esempio, previsione dell’istituto del cosiddetto question time). Il Consiglio è composto da 80 membri eletti ogni 5 anni. Legifera nelle materie di competenza regionale, può presentare proposte di legge alle Camere nonché, insieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, promuovere referendum abrogativi. I Consiglieri regionali si organizzano in Gruppi Consiliari secondo l'appartenenza alle diverse liste elettorali. Le Commissioni consiliari esaminano preventivamente i progetti di legge riguardanti i diversi ambiti di competenza regionale, e hanno poteri di controllo e vigilanza.
Lo Statuto di autonomia conferma il modello costituzionale dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ai sensi dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione. Il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è regolato in dettaglio dalla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), nel rispetto dei principi fissati dallo Stato (v., in particolare, la legge n. 165/2004).
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