Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Ammortizzatori sociali

Cassa integrazione guadagni in deroga

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CIGD

Di seguito sono raggruppati sia l'elenco degli  Accordi Quadro CIGD degli anni 2015-2016 che dei provvedimenti di autorizzazione, revoche, rettifiche e annullamenti – CIGD dal 2023 al 2025.

Per gli anni passati consultare l'Archivio e scrivere a IFLComunicaizone@regione.lombardia.it.

Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 12 gennaio 2016 a seguito dell'approvazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l’anno 2016.

Dal 29 dicembre 2016 è possibile presentare le domande di CIG in deroga di cui alle lett. c) - d) - e) - f) e g) dell'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori 2016 sottoscritto il 16 dicembre 2016 riferite ad un periodo con inizio della Cassa nell’anno 2016  e prosecuzione nell’anno 2017 senza possibilità di frazionamento. Il periodo richiesto non potrà eccedere un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei  periodi richiesti/autorizzati anno 2016.
Nella documentazione relativa all'Accordo Quadro 2016 sono pubblicati il citato Addendum e le regole operative per la presentazione delle suddette istanze.
Si rammenta che le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia entro il termine perentorio del 19 gennaio 2017.

Resta fermo quanto disposto dal D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 che disciplina destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali in materia di ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, l'Accordo Quadro prevede per la CIG in deroga che:

  • l’integrazione salariale in deroga sia destinata ai lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183".
  • Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n.208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c.
  • Per l'anno 2016 per avere diritto al trattamento di CIG in deroga (CIGD) i lavoratori debbano essere in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD.
  • Gli interventi di CIGD possano essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’anno 2016, pari a 91 giorni di calendario.
  • Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili viene effettuato unicamente sulla base dei periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.
  • Le imprese per inoltrare domande di CIGD devono sottoscrivere nuovi e appositi accordi sindacali; ogni domanda deve essere corredata dal rispettivo accordo sindacale e il trattamento previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.
  • Gli accordi di CIGD sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante l'Accordo Quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo.
  • La decorrenza della sospensione in CIGD definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo sindacale stesso.
  • Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (è escluso il conguaglio);
  • Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentino telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:
  • La domanda all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall’Istituto stesso;
  • La domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile. L'istanza deve essere corredata dal medesimo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), e dal numero di protocollo della domanda inviata ad INPS.
  • I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione debbano essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento dell’indennità e numero di protocollo domanda INPS.
  • Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

Per quanto concerne l'indennità di mobilità in deroga, l'Accordo prevede la concessione di tale indennità ai lavoratori provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di 4 mesi così come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sono esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che hanno fruito del trattamento di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, delle indennità ASpI, Mini-ASpI e NASpI e delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

Le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, alle competenti sedi INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Accordo Quadro del 12 gennaio 2016 prevede che Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.

Addendum Accordo Quadro Ammortizzatori 2016

Documento ZIP - 1.79Megabyte

Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 16 dicembre 2014 che recepisce i criteri introdotti dal D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 che disciplina destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
 

In particolare, l'Accordo prevede che:

  • l’integrazione salariale in deroga sia destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;
  • per l'anno 2015 per avere diritto al trattamento di CIG in deroga (CIGD) i lavoratori debbano essere in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD;
  • gli interventi di CIGD possano essere richiesti per una durata massima di mesi 5 nell’intero anno 2015, pari a 152 giorni di calendario. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili viene effettuato unicamente sulla base dei periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione;
  • le imprese per inoltrare domande di CIGD con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2015 devono sottoscrivere nuovi e appositi accordi sindacali;
  • ogni domanda deve essere corredata dal rispettivo accordo sindacale e il periodo previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda;
  • la decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall’accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo stesso; - negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (è escluso il conguaglio);
  • al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentino:
    • la domanda all’INPS, corredata dal relativo accordo sindacale, secondo le modalità definite dall’Istituto stesso, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni;
    • la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” dalla data di apertura del sistema, corredata dal medesimo accordo sindacale e dal numero di protocollo della domanda inviata ad INPS;
  • i dati contenuti nella domanda presentata alla Regione debbano essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell’istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento e numero di protocollo domanda INPS.
     

Per quanto concerne l'indennità di mobilità in deroga, in ottemperanza al citato Decreto Interministeriale, l'Accordo prevede la concessione di tale indennità ai lavoratori provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, che siano disoccupati e che abbiano reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 181/00, che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato e che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.
 

L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di sei mesi. Sono esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che hanno fruito del trattamento di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, delle indennità ASpI e Mini-ASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. Le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 

L'Accordo Quadro del 16 dicembre 2014 prevede che Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative. Sarà cura della Regione pubblicare sul sito istituzionale tali atti nonché rendere nota la data di apertura del sistema informativo "Finanziamenti on line" per la presentazione delle domande di CIG in deroga per l'annualità 2015.

Addendum Accordo Quadro Ammortizzatori 2015

Documento ZIP - 3.68Megabyte

Online i decreti di annullamento della revoca autorizzazione trattamenti Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per l’anno 2025.
Allegati
Decreto 7088 del 20 maggio 2025
Decreto 7087 del 20 maggio 2025
Decreto 7086 del 20 maggio 2025
Decreto 7085 del 20 maggio 2025
Decreto 7084 del 20 maggio 2025
Decreto 7083 del 20 maggio 2025
Decreto 7082 del 20 maggio 2025
Decreto 7081 del 20 maggio 2025
Decreto 7080 del 20 maggio 2025
Decreto 7078 del 20 maggio 2025
Decreto 7076 del 20 maggio 2025
Decreto 7074 del 20 maggio 2025
Decreto 7072 del 20 maggio 2025
Decreto 7071 del 20 maggio 2025
Decreto 7069 del 20 maggio 2025
Decreto 7068 del 20 maggio 2025
Decreto 7067 del 20 maggio 2025
Decreto 7066 del 20 maggio 2025
Decreto 7065 del 20 maggio 2025
Decreto 7064 del 20 maggio 2025
Decreto 7063 del 20 maggio 2025
Decreto 7060 del 20 maggio 2025
Decreto 7059 del 20 maggio 2025
Decreto 7057 del 20 maggio 2025
Decreto 1610 del 10 febbraio 2025
Decreto 1611 del 10 febbraio 2025
Decreto 1612 del 10 febbraio 2025
Decreto 1613 del 10 febbraio 2025
Decreto 1614 del 10 febbraio 2025
Decreto 1615 del 10 febbraio 2025
Decreto 1609 del 10 febbraio 2025
Decreto 1479 del 6 febbraio 2025

Decreti anno 2025

Documento ZIP - 5.03Megabyte

Online i decreti di rettifica, revoca, autorizzazioni e annullamento delle autorizzazioni dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga per gli anni 2023 e 2024.

Per info scrivere a IFLComunicaizone@regione.lombardia.it

Accordi Quadro CIGD 2014
Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga - 3° quadrimestre 2014
Stipulato il 5 agosto 2014 l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per il 3° quadrimestre 2014.

Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga - bimestre luglio-agosto 2014
Firmato il 30 giugno 2014 l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per bimestre luglio-agosto 2014.

Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga - 2° trimestre 2014
Firmato il 31 marzo 2014 l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per il 2° trimestre 2014.

Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga - 1° trimestre 2014
Il 23 dicembre 2013 è stato stipulato l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per il 1° trimestre 2014.

 

Provvedimenti di autorizzazione, revoche, rettifiche e annullamenti – CIGD 2020-2025
Periodo 2022 - AUTORIZZAZIONI per i trattamenti di CIG in deroga
Decreti che riconoscono i trattamenti di CIG in deroga riferiti all'anno 2022 a seguito dell'emergenza Covid-19.

Periodo 2022 - ANNULLAMENTO della revoca autorizzazione trattamenti CIG in deroga
Decreti di annullamento della revoca autorizzazione trattamenti CIG in deroga.

Periodo 2022 - RETTIFICHE e REVOCHE dei trattamenti di Cig in deroga
Decreti di rettifica e di revoca delle autorizzazioni dei trattamenti di Cig in deroga per l'anno 2022.

Periodo 2021 - AUTORIZZAZIONI per i trattamenti di Cig in deroga
decreti che riconoscono i trattamenti di Cig in deroga riferite all'anno 2021 a seguito dell'emergenza coronavirus.

Periodo 2021 - RETTIFICHE e REVOCHE dei trattamenti di Cig in deroga
Decreti di rettifica e di revoca delle autorizzazioni dei trattamenti di Cig in deroga per l'anno 2021.

Periodo 2021 - DINIEGO dei trattamenti di Cig in deroga
Decreti con i quali si procede al diniego dei trattamenti di Cig in deroga per l'anno 2021.

Periodo 2020 - AUTORIZZAZIONI per i trattamenti di Cig in deroga
Decreti che riconoscono i trattamenti di Cig in deroga riferite all'anno 2020 a seguito dell'emergenza coronavirus.

Periodo 2020 - RETTIFICHE e REVOCHE dei trattamenti di Cig in deroga
Decreti di rettifica e di revoca delle autorizzazioni dei trattamenti di Cig in deroga per l'anno 2020.

Periodo 2020 - DINIEGO dei trattamenti di Cig in deroga
Decreti con i quali si procede al diniego dei trattamenti di Cig in deroga per l'anno 2020.

Autorizzazioni per i trattamenti di Cig in deroga - Periodo 2016/2017
Decreti che riconoscono i trattamenti di Cig in deroga riferite all'anno 2016/2017.

Autorizzazioni per i trattamenti di Cig in deroga - Periodo 2016
Decreti che riconoscono i trattamenti di Cig in deroga riferite all'anno 2016.

Autorizzazioni Mobilità in deroga
Le concessioni del trattamento di mobilità in deroga autorizzate da Regione Lombardia riferite a diversi anni.

Contatti

Ultimo aggiornamento: 04 Febbraio 2026

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