Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Terzo settore

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

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Terzo settore

RUNTS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo settore (ETS). 

Il Decreto Ministeriale 106 del 15/09/2020 definisce le procedure di iscrizione e cancellazione degli ETS e le modalità di funzionamento del RUNTS.

Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

Regione Lombardia con DGR 4561/2021 ha individuato l’Ufficio regionale del RUNTS nella Struttura Volontariato e Terzo settore della DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, confermando l’assetto organizzativo e gestionale già utilizzato per i registri regionali dell’associazionismo e del volontariato nell'ambito dell'Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), Province lombarde e Città metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni delegate confermate ex ll.rr. n. 19/2015 e n 32/2015.

In particolare, con DGR 5508 del 16/11/2021 l’Ufficio regionale del RUNTS è stato articolato in perimetri territoriali coincidenti con ciascuna delle Province lombarde e con la Città Metropolitana di Milano, a cui gli Enti del Terzo Settore (ETS) afferiscono in funzione della sede legale. Ogni Provincia adotta gli atti necessari ad assicurare la funzionalità del Registro per l’ambito territoriale di competenza. 

Successivamente con la DGR 1364 del 20/11/2023 è stata confermata la struttura organizzativa del RUNTS. Resta in capo al livello regionale dell’Ufficio il ruolo di coordinamento e di raccordo, anche con gli uffici ministeriali.

Iscrizione al RUNTS

È possibile presentare l’istanza telematica di iscrizione attraverso il portale del RUNTS in una delle seguenti sezioni, istituite ai sensi dell’art. 46 del Codice Terzo Settore:

  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • Reti associative (sezione di competenza dell’Ufficio Statale del RUNTS);
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri Enti del Terzo Settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Enti con personalità giuridica privata

A decorrere dal giorno 24/11/2021, gli enti che hanno presentato istanza di riconoscimento giuridico o di approvazione di statuti conformi al Codice del Terzo Settore, ai sensi del DPR 361/2000, con procedimenti non perfezionati con provvedimento espresso, dovranno presentare istanza di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 1 del D.M. 106/2020.

Personalità giuridica e clausola sospensiva

Le associazioni e fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS (art. 22 del d.lgs. 117/2017).

Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore, già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato  DPR 361/2000. Dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio territoriale del RUNTS, alla Prefettura o alla Regione competente.

Al fine di consentire l’effettuazione della comunicazione predetta, gli enti sono tenuti a fornire all’Ufficio territoriale del RUNTS competente tutti gli elementi informativi al riguardo (es.: Registro pgp di appartenenza – codice fiscale).

Si ricorda che gli enti con personalità giuridica, diversi da ODV e APS già iscritti nei registri regionali vigenti, che intendessero acquisire la qualifica di ETS, devono presentare apposita istanza all’Ufficio territoriale del RUNTS, attraverso la piattaforma telematica dedicata.

Vigilanza

Dalla data di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 del Codice del Terzo Settore, viene meno la competenza dell’ATS e delle Province in relazione all’attività di vigilanza e controllo sulla persona giuridica, ai sensi dell’art. 4, comma 33, della legge regionale 1/2000, in base alla quale:

“Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ASL o dalla provincia in cui l'ente ha la sede legale”.

Fino al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS rimangono invariate le competenze in materia di vigilanza ai sensi del DPR 361/2000.

Dal 2021 sono stati trasferiti al RUNTS i dati relativi alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni Promozione Sociale (APS) già iscritte nei Registri regionali alla data del 22 novembre 2021, nonché i dati relativi alle ODV e APS per le quali i procedimenti di iscrizione pendenti alla data del 22 novembre si sono conclusi favorevolmente.

A decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali non è stato avviato il procedimento di verifica circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico. Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, si invita a consultare l'elenco di ODV/APS iscritte al RUNTS per silenzio-assenso.

Gli enti che presentano istanza di iscrizione telematica al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) possono compilare, se di interesse, l’apposito campo “cinque per mille”, apponendo il relativo flag ed inserendo i dati necessari.  

Di seguito il link al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che spiega le modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del "cinque per mille".


 

Con l’approvazione della legge di stabilità per il triennio 2024-2026, legge regionale 9 del 2023, è stato stabilito di mantenere l’esenzione IRAP e bollo auto anche per le ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), purché iscritte nell'Anagrafe ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Questa esenzione non esonera l'organizzazione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IRAP alla competente Agenzia delle Entrate.

Le agevolazioni previste al comma 5 della l.r. 9/2023 operano nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis».» Tale provvedimento si pone in continuità con quanto già stabilito per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) con l’art. 20 della legge regionale 2 del 2023 che ha mantenuto l’esenzione IRAP e bollo auto per le ODV iscritte nella sezione a) del RUNTS.

Altri riferimenti normativi:
Legge regionale 10 del 14 luglio 2003, art. 77

Legge Regionale n. 2 del 7 agosto 2023

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Allegati

Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio 2026

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