Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Unità dofferta sociali

Unità d'Offerta Sociali (UdOS)

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SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Unità dofferta sociali

In Lombardia, la risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi e prestazioni (anche di sostegno economico) e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio della libertà di scelta.

La rete d’offerta sociali è disciplinata dalla legge regionale 3/2008.

Le Unità d’Offerta Sociali (UdOS) si sviluppano nel rispetto dei requisiti di esercizio stabiliti a livello regionale e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e locale che può attuarsi sia a livello del singolo Comune che a livello associato. 

La rete delle unità d’offerta sociali si configura come un sistema aperto, dinamico, in continua evoluzione in grado di far fronte ai nuovi e diversi bisogni sociali. 

La rete

Nella rete delle unità d’offerta sociali è possibile distinguere:

  • le unità d’offerta sociali della rete regionale (UDOS), ovvero le strutture diurne, semiresidenziali e residenziali in possesso dei requisiti di esercizio stabiliti da specifiche disposizioni regionali che operano a seguito della presentazione della Comunicazione Preventiva per l’Esercizio (CPE) o da precedente autorizzazione al funzionamento (ex l.r. n. 1/86). 

  • le unità d’offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. n. 3/2008), riconosciute e promosse dai Comuni in forma singola o associata o dalle Comunità montane. Tra le unità d’offerta locali sperimentali si possono distinguere:

- le sperimentazioni promosse al fine di verificare la validità delle soluzioni organizzative e/o gestionali innovative adottate in vista di una loro stabilizzazione all’interno del sistema regionale delle unità d’offerta sociali 
- le sperimentazioni promosse in risposta a specifici bisogni territoriali attraverso l’attivazione di risorse della comunità locale che costituiscono ulteriori opportunità a livello dei singoli territori. 

Le unità d’offerta locali sperimentali esercitano la propria attività in base ad un provvedimento adottato dal Comune dove è ubicata la struttura. In tale provvedimento sono definite le caratteristiche organizzative, gestionali e strutturali dell’unità locale sperimentale fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

A seguire l’elenco delle unità d’offerta sociali della rete regionale ordinato in base ai destinatari e al tipo di servizio offerto, con l’indicazione dell’atto normativo di riferimento in cui sono stabiliti i requisiti minimi di esercizio.

Prima infanzia

  • Asilo Nido (dgr n. 2929/2020)
  • Micro Nido (dgr n. 20588/2005)
  • Centro Prima Infanzia (dgr n. 20588/2005)
  • Nido Famiglia (dgr n. 20588/2005)

Minori

  • Comunità educativa (dgr n. 20762/2005)
  • Comunità Educativa Genitore Figli (dgr n. 2857/2020)
  • Comunità Familiare (dgr 20762/2005)
  • Alloggio per l’Autonomia (dgr n. 20762/2005)
  • Alloggio per l’Autonomia di tipo educativo (dgr n. 2857/2020)
  • Alloggio per l’Autonomia Genitore Figli (dgr n. 2857/2020)
  • Servizio educativo diurno - Comunità Educativa Diurna (dgr n. 2857/2020)
  • Servizio educativo diurno - Centro Educativo Diurno (dgr n. 2857/2020)
  • Centro Ricreativo Diurno (dgr n. 11496/2010)
  • Centro di Aggregazione Giovanile (DCR IV/871/1987 "Piano socio assistenziale regionale 88-90")

Persone con disabilità

  • Comunità Alloggio per persone con disabilità (dgr n. 20763/2005)
  • Centro Socio Educativo - C.S.E. (dgr n. 20763/2005)
  • Servizio di Formazione all’Autonomia per persone con disabilità - S.F.A. (dgr n. 7433/2008)

Anziani

  • Centro diurno per anziani (DCR IV/871/1987 "Piano socio assistenziale regionale 88-90")
  • Alloggio Protetto per Anziani (dgr n. 11497/2010)
  • Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) (dgr n. 7776/2018)

È possibile consultare gli elenchi completi e costantemente aggiornati delle unità d'offerta sociali in esercizio presenti sul territorio lombardo cliccando qui.

Come iniziare l'attività

Le modalità di esercizio delle Unità d'Offerta Sociali (UdOS) della rete regionale sono disciplinate dall'art. 15 della legge regionale 3/2008  s.m.i., che prevede che sia presentata al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP una Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) che certifichi da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

Ai fini dell’esercizio, l’unità d’offerta sociale deve infatti possedere i requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d’offerta. Resta ovviamente dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale (es. sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi ecc.), nonché i requisiti di igiene e sicurezza stabiliti dalle norme vigenti.

Le unità d’offerta locali sperimentali esercitano regolarmente la propria attività in base ad uno specifico provvedimento del Comune di ubicazione in cui vengono realizzate; nell’atto vengono definite le caratteristiche organizzative, gestionali e strutturali del servizio e dovranno essere indicate la data di inizio della sperimentazione e la sua durata.

Accreditamento

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle Unità d'Offerta Sociali (UdOS) della rete regionale in esercizio.

L’istanza di accreditamento è volontariamente espressa dall’ente gestore dell’unità d’offerta in esercizio. Condizione necessaria per ottenere l’accreditamento di una unità d’offerta sociale è aver presentato la C.P.E. per la medesima unità d’offerta (o essere autorizzati secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di accreditamento fissati dal Comune sulla base dei criteri fissati dalla Regione. L’accreditamento implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l’esercizio e l’assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico. L’accreditamento di una unità d’offerta è subordinato alla presentazione da parte del soggetto gestore dell’istanza di accreditamento.


Altre informazioni

Al fine di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta sociali valorizzando ulteriormente il ruolo degli Ambiti sociali territoriali nel governo delle reti locali di unità d’offerta sociali, con DGR 4795 del 28 luglio 2025 sono state approvate le indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale. Tali disposizioni forniscono ai Comuni, alle Comunità montane, agli Uffici di Piano, ai Soggetti gestori e alle ATS, le indicazioni per operare nella rete d’offerta sociale.

Con DGR n. 6443 del 31 maggio 2022, Regione Lombardia ha offerto un quadro di riferimento aggiornato in relazione ai titoli e alle figure professionali socio-educative che possono prestare la loro attività nei servizi rivolti alla prima infanzia (0-3 anni), ai minori e alle persone con disabilità. Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia e alle modiche intervenute in materia è stata predisposta una informativa che fornisce un quadro esaustivo e aggiornato dei titoli che rimangono validi ai fini dell’esercizio del ruolo di operatore socio educativo nei servizi per la prima infanzia per operare quale educatore dei servizi educativi per l’infanzia in Lombardia.

La DGR n. 7633 del 28/12/2017 precisa che con il termine "volontario" - nel rispetto dei requisiti minimi di funzionamento, autorizzazione e accreditamento per le Unità di offerta sociale e alla luce della riforma del terzo settore - si deve intendere colui/colei che si trova in una delle seguenti condizioni:

  • è iscritto/aderente a un Terzo Settore e presta la propria opera in modo non occasionale e comunque secondo quando previsto all’art. 17, commi da 1 a 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • è volontario della Leva Civica;
  • è operatore volontario del Servizio civile universale.

Il personale volontario coinvolto nella gestione dei servizi offerti dalle Unità di offerta sociali deve inoltre essere in possesso dei titoli di studio previsto dagli standard.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Regione Lombardia al fine di semplificare e migliorare le modalità di rilevazione delle informazioni relative alle unità d’offerta della rete sociale regionale e alle unità d’offerta locali sperimentali, ha reso disponibile a partire dal 2015 un sistema informativo per costruire ed alimentare una anagrafica a livello regionale che consenta di disporre di informazioni certe ed aggiornante sulle strutture sul territorio.

Il gestionale AFAM rappresenta uno strumento per agevolare il processo di scambio informativo e per consentire lo sviluppo di azioni di indirizzo, programmazione, coordinamento nonché di controllo e verifica della rete delle unità d’offerta regionali; nello specifico, AFAM costituisce la banca dati delle unità d’offerta sociali della rete regionale e delle unità di offerta locali sperimentali e fornisce il set informativo utile per la definizione dei criteri di riparto ai territori delle risorse autonome regionali (Fondo Sociale Regionale) e dei fondi statali (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo statale 0-6, FNA,…). 


Per informazioni: anagrafica_udosociali@regione.lombardia.it

Manuale anagrafica regionale delle strutture sociosanitarie

Documento PDF - 4.74Megabyte

Applicativo anagrafe strutture sociali

Documento PDF - 3.59Megabyte

Presentazione Anagrafe regionale delle strutture sociali

Documento PDF - 2.27Megabyte

Contatti

Allegati

In allegato gli atti normativi di riferimento in cui sono stabiliti i requisiti minimi di esercizio delle Unità d’offerta sociali della rete regionale

Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026

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