Da Regione sostegno concreto a vittime della criminalità
Con Delibera di Giunta Regionale n. 5951 del 30 marzo 2026 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei familiari delle vittime della criminalità ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della legge regionale n. 17/2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”.
Con Decreto Dirigente di Struttura n. 6353 del 14 maggio 2026 sono state definite modalità di presentazione della domanda, modulistica e documentazione da allegare.
FINALITÀ
- Sostenere i familiari delle vittime:
- nel percorso giudiziario
- nelle difficoltà economiche derivanti dall’evento criminoso.
BENEFICIARI
Familiari di:
- esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell’esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e i familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un’azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto
- soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all’articolo 575 del Codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia, rispetto ai quali sia stata esercitata l’azione penale per il medesimo reato.
Definizione di familiari:
- coniuge / unione civile / convivente di fatto
- figli
- in subordine: genitori, fratelli/sorelle.
MISURA DEL CONTRIBUTO
È fissata negli importi massimi di 20.000 euro per l’assistenza legale e di 20.000 euro per emergenze economiche.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
1. Contributo per assistenza legale
- Requisiti:
- costituzione di parte civile e richiesta di condanna alle spese legali
- non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Presentazione domanda:
- una sola volta e da parte di un solo familiare
- in ogni fase e grado del procedimento giudiziario e comunque entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Nell’ ipotesi di richiesta di contributo di cui all’art. 21, comma 1 bis della l.r. n. 17/2015, la sentenza irrevocabile deve confermare che il decesso sia dovuto o conseguente al reato di omicidio doloso. Qualora non si verifichi detta condizione, il contributo regionale dovrà essere restituito.
2. Contributo per emergenze economiche
- Spese sostenute nei dodici mesi successivi al decesso della vittima per:
a) rate del mutuo per l’acquisto della prima casa o canone di locazione relativo all’abitazione principale della vittima, solo se il richiedente sia convivente e permanga la sua residenza presso l’abitazione e non si tratti di abitazione di lusso, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 n. 1072
b) assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica, esercitata presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate
c) scuola e università, relative a tasse, mensa e acquisto libri di testo, limitatamente al coniuge o convivente e/o figli della vittima
d) spese funerarie.
Per le spese di cui alla lettera a), devono essere allegati, altresì, il contratto di acquisto dell’immobile e il contratto di concessione del mutuo o il contratto di locazione.
Per le spese di cui alle lettere a) e c) devono essere allegati dichiarazione dei redditi della vittima nell’anno antecedente all’evento o, in assenza, dichiarazione del familiare richiedente attestante la riduzione di reddito conseguente all' evento delittuoso
- Presentazione domanda:
- può essere presentata una sola volta da parte dei familiari
- entro 13 mesi dal decesso.
Le domande per assistenza legale e per emergenze economiche devono essere trasmesse all’email pec: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, utilizzando la modulistica allegata.
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