Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Legalità

Da Regione sostegno concreto a vittime della criminalità

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Da Regione sostegno concreto a vittime della criminalità

Con Delibera di Giunta Regionale n. 5951 del 30 marzo 2026 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei familiari delle vittime della criminalità ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della legge regionale n. 17/2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”.

Con Decreto Dirigente di Struttura n. 6353 del 14 maggio 2026 sono state definite modalità di presentazione della domanda, modulistica e documentazione da allegare.

FINALITÀ

  • Sostenere i familiari delle vittime:
    • nel percorso giudiziario
    • nelle difficoltà economiche derivanti dall’evento criminoso.

BENEFICIARI

Familiari di:

  • esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell’esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e i familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un’azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto
  • soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all’articolo 575 del Codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia, rispetto ai quali sia stata esercitata l’azione penale per il medesimo reato.

Definizione di familiari:

  • coniuge / unione civile / convivente di fatto
  • figli
  • in subordine: genitori, fratelli/sorelle.


MISURA DEL CONTRIBUTO

È fissata negli importi massimi di 20.000 euro per l’assistenza legale e di 20.000 euro per emergenze economiche.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Contributo per assistenza legale

  • Requisiti:
    • costituzione di parte civile e richiesta di condanna alle spese legali
    • non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Presentazione domanda:

  • una sola volta e da parte di un solo familiare
  • in ogni fase e grado del procedimento giudiziario e comunque entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Nell’ ipotesi di richiesta di contributo di cui all’art. 21, comma 1 bis della l.r. n. 17/2015, la sentenza irrevocabile deve confermare che il decesso sia dovuto o conseguente al reato di omicidio doloso. Qualora non si verifichi detta condizione, il contributo regionale dovrà essere restituito.


2. Contributo per emergenze economiche

  • Spese sostenute nei dodici mesi successivi al decesso della vittima per:

a)        rate del mutuo per l’acquisto della prima casa o canone di locazione relativo all’abitazione principale della vittima, solo se il richiedente sia convivente e permanga la sua residenza presso l’abitazione e non si tratti di abitazione di lusso, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 n. 1072

b)        assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica, esercitata presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate

c)        scuola e università, relative a tasse, mensa e acquisto libri di testo, limitatamente al coniuge o convivente e/o figli della vittima

d)        spese funerarie.


Per le spese di cui alla lettera a), devono essere allegati, altresì, il contratto di acquisto dell’immobile e il contratto di concessione del mutuo o il contratto di locazione.

Per le spese di cui alle lettere a) e c) devono essere allegati dichiarazione dei redditi della vittima nell’anno antecedente all’evento o, in assenza, dichiarazione del familiare richiedente attestante la riduzione di reddito conseguente all' evento delittuoso

  • Presentazione domanda:
    • può essere presentata una sola volta da parte dei familiari
    • entro 13 mesi dal decesso.


Le domande per assistenza legale e per emergenze economiche devono essere trasmesse all’email pec: sicurezza@pec.regione.lombardia.it, utilizzando la modulistica allegata.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026

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