Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Polizia Locale

FIPLoc: Fondo infortuni per operatori di Polizia Locale per danni permanenti

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SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Polizia Locale

FIPLoc: Fondo infortuni per operatori di Polizia Locale per danni permanenti

Beneficio economico in favore degli operatori di Polizia Locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di danni permanenti o decesso subiti nello svolgimento del servizio.

Oggetto del contributo

Contributo, a titolo di indennizzo una tantum, in favore degli operatori di Polizia Locale del territorio lombardo per infortunio, verificatosi a partire dal 10 agosto 2019, subito nello svolgimento del servizio, dal quale sia derivata, come conseguenza diretta ed esclusiva, una lesione che abbia comportato un’invalidità permanente, riconosciuta dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

In caso di decesso dell'operatore il contributo è in favore dei familiari anagraficamente conviventi con la vittima al momento dell'infortunio.

Per familiari si intendono il coniuge, i figli e, in assenza dei precedenti familiari, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'operatore deceduto.

In base agli eventi occorsi sono previste le seguenti tipologie di domande:

  • per danni permanenti
  • per decesso
  • per danni permanenti, nel caso di decesso per altra causa avvenuto entro un anno dall'infortunio.

In tutti i casi il contributo economico è cumulabile con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni.

Contributo regionale

Gli importi del contributo economico sono i seguenti:

  • 5.000 euro in caso di invalidità permanente pari o superiore al 6% e sino al 16%
  • 10.000 euro in caso di invalidità permanente compresa tra il 17% e il 32%
  • 20.000 euro in caso di invalidità permanente compresa tra il 33% e il 48%
  • 30.000 euro in caso di invalidità permanente compresa tra il 49% e il 64%
  • 40.000 euro in caso di invalidità permanente superiore al 65%
  • 50.000 euro in caso di morte dell'operatore. 

I dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, come specificato nell’informativa allegata.

Come presentare la domanda

Ogni domanda di contributo deve essere:

  • riferita ad infortuni verificatisi a partire dal 10 agosto 2019
  • compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposita modulistica
  • sottoscritta
  • indirizzata all' U.O. Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale
  • inviata per posta cartacea, ordinaria o raccomandata a/r, riportante sulla busta la dicitura: "Domanda di contributo per l'accesso al Fondo in favore degli operatori di Polizia Locale", all'indirizzo:

Regione Lombardia
Dir. Gen. Sicurezza e Protezione Civile
U.O. Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano (MI)

  • Domanda di contributo a causa di danni permanenti

La domanda di contributo deve essere:

  1. presentata entro un anno dal riconoscimento dell'invalidità permanente da parte dell'INAIL
  2. sottoscritta dal beneficiario o da soggetto delegato. 
  • Domanda di contributo a causa di decesso

La domanda di contributo deve essere:

  1. presentata entro un anno dalla data di decesso dell'operatore
  2. sottoscritta dai familiari aventi diritto o da soggetti delegati.

Per familiari si intendono il coniuge, i figli e, in assenza dei precedenti familiari, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'operatore deceduto, purché anagraficamente conviventi con la vittima al momento dell'infortunio.
 
Il punto 2.2, dell'allegato della d.g.r. 2532 del 26 novembre 2019 (qui allegata), specifica inoltre che l'accesso al Fondo è riconosciuto al familiare a condizione che questi, al momento dell'evento che ha comportato la morte dell'operatore, risulti anagraficamente convivente con la vittima o destinatario di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima medesima, e si trovi in queste tre condizioni:

    1. non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione
    2. non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione
    3. non esser stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

L'importo totale, di cui alla lettera f) del punto 3.1, dell'allegato della citata d.g.r. n. 2532/2019, è da ripartirsi in parti eguali tra i familiari aventi diritto e senza accrescimenti per rinuncia o mancata presentazione della domanda.
 

  • Domanda di contributo per danni permanenti, nel caso di decesso per altra causa avvenuto entro un anno dall'infortunio

La domanda di contributo deve essere:

  1. presentata entro un anno dal riconoscimento dell'invalidità permanente da parte dell'INAIL
  2. sottoscritta dagli eredi aventi diritto o soggetti delegati.

Responsabile

ANTONINO CARRARA
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

tel.: 02 6765 7332
Antonino_Carrara@regione.lombardia.it

Informazioni e contatti

Informazioni relative alla misura contributiva in oggetto e agli adempimenti ad essa connessi possono essere richieste alla Unità organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, contattando il seguente recapito telefonico: 02 6765 7332.

Gli atti connessi al procedimento di cui trattasi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Base Giuridica

L'articolo 20 bis della l.r. 6/2015 "Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" ha istituito il Fondo per gli operatori di Polizia Locale.

La d.g.r. 2532 del 26 novembre 2019, dal titolo: "Determinazione degli importi del beneficio economico in favore degli operatori di Polizia Locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio, nonchè delle percentuali di invalidità riconosciute, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del beneficio e delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito", dettaglia :

  • gli aventi diritto del fondo
  • la quantificazione del beneficio economico, calcolato in rapporto alla percentuale di invalidità permanente
  • i termini e le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse
  • i casi di decadenza dal beneficio economico
  • la previsione della cumulabilità degli importi erogati con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni.
     

Con d.d.u.o. 18439 del 16/12/2019 sono specificate:

  • la modulistica per la presentazione della domanda di contributo
  • la documentazione da allegare alla domanda.

Termine e conclusione del procedimento

La competente struttura regionale conclude l'istruttoria di ciascuna domanda ed adotta il provvedimento finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo regionale con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente. 

Ove, nel corso dell'attività istruttoria, la domanda risulti incompleta o irregolare, la competente struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1 ("Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria").

Il soggetto richiedente può, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.

Il procedimento non si intende concluso con il silenzio-assenso dell'Amministrazione.

Diritti e tutele

Gli Istanti possono richiedere, in qualsiasi momento, informazioni circa lo stato dei procedimenti in corso che li riguardino nei seguenti modi:

  • contattando telefonicamente l'Unità Organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, ai seguenti recapiti telefonici: 02 6765 8489 / 02 6765 2979.
  • mediante PEC indirizzata a: sicurezza@pec.regione.lombardia.it

L'eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi dovrà essere presentata in conformità alla L. 241/1990 e alla l.r. 1/2012.
Avverso il provvedimento negativo dell’Amministrazione è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento, è:

Alberto Cigliano
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
pec sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Contatti

  • Unità Organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale"

    tel. 02 6765 8489

Allegati

Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026

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