Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Polizia Locale

IOTPL: risarcimento danni per personale del trasporto pubblico locale aggredito

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SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Polizia Locale

IOTPL: risarcimento danni per personale del trasporto pubblico locale aggredito

Oggetto del contributo: contributo, a titolo di indennizzo, in favore degli operatori del Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Lombardia e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.

In attuazione della legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2025, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lett. c) che ha inserito l’articolo 21 bis, “Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso”, nella l.r. n. 17 del 24 giugno 2015, “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità” si è previsto il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso nello svolgimento del servizio, subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.

Il contributo è riconosciuto ai familiari, in caso di decesso dell'operatore.
I criteri e le modalità di erogazione delle risorse, nonché la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza sono disposti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5709 del 2 febbraio 2026 denominata “Criteri e modalità di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari, che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta (art. 21 bis, l.r. n. 17/2015)”.

In caso di decesso dell'operatore il contributo è in favore dei familiari anagraficamente conviventi con la vittima al momento dell'evento.

Per familiari si intendono il coniuge, i figli e, in assenza dei precedenti familiari, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'operatore deceduto (come meglio specificato nell’allegato della citata d.g.r.).

In base agli eventi occorsi sono previste le seguenti tipologie di domande:

  1. per danni permanenti
  2. per decesso
  3. per danni permanenti, nel caso di decesso per altra causa avvenuto entro un anno dall'evento
  4. per inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.

Gli importi del contributo economico previsti per le prime 3 tipologie sono i seguenti:

  • 1.000 euro in caso di invalidità permanente dell’operatore, riconosciuta in misura pari o superiore al 6% e sino al 16%
  • 3.000 euro in caso di invalidità permanente dell’operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 17% e il 32%
  • 5.000 euro in caso di invalidità permanente dell’operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 33% e il 48%
  • 7.000 euro in caso di invalidità permanente dell’operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 49% e il 64%
  • 10.000 euro in caso di invalidità permanente dell’operatore, riconosciuta in misura superiore al 65%
  • 20.000 euro in caso di morte dell’operatore.

L’importo del contributo in caso di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa è previsto nella misura di 10 euro giornalieri, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata l’inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa, fino all’ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione clinicamente attestata, che permette il rientro in servizio.

Giova precisare che il contributo è previsto nella misura di 10 euro giornalieri solo ove l’inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa si protragga per più di dieci giorni.

I dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, come specificato nell'informativa allegata.

 

Come presentare domanda

Ogni domanda di contributo deve essere:

  • compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposita modulistica
  • indirizzata a: Regione Lombardia - Dir. Gen. Sicurezza e Protezione Civile - U.O. Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale
  • inviata per posta cartacea, ordinaria o raccomandata, riportante sulla busta la dicitura: "Domanda per l'accesso al contributo in favore degli operatori del Trasporto Pubblico Regionale e Locale”.

Regione Lombardia
Dir. Gen. Sicurezza e Protezione Civile
U.O. Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano (MI)


Oppure:


Domanda di contributo economico a titolo di indennizzo in caso di invalidità permanente dell’operatore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale

La domanda di contributo deve essere:

  • presentata entro sei mesi dal riconoscimento dell'invalidità permanente da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
  • sottoscritta dal beneficiario o da soggetto delegato.

A corredo della domanda devono essere allegati seguenti documenti:

  1. copia di un documento di identità, in corso di validità, dell’operatore firmatario della domanda
  2. in caso di delega, atto di delega e documento di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante.


Domanda di contributo economico a titolo di indennizzo in caso di decesso dell’operatore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale

La domanda di contributo deve essere:

  1. presentata entro sei mesi dalla data di decesso dell'operatore
  2. sottoscritta dai familiari aventi diritto o da soggetti delegati.

Per familiari si intendono il coniuge, i figli e, in assenza dei precedenti familiari, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'operatore deceduto, purché anagraficamente conviventi con la vittima al momento dell'evento.

Il punto 2.2 dell'allegato della delibera d.g.r. n. 5709 del 2 febbraio 2026 In caso di decesso dell’operatore, quale conseguenza diretta ed esclusiva del reato, l’accesso al contributo è riconosciuto ai familiari. Per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stes­so sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli.

I familiari, oltre a non aver concorso anche colposamente alla commissione del reato, che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo, possono essere ammessi al contributo a condizione che alla data dell'evento, che ha cagionato la morte dell’operatore, risultino anagraficamente conviventi con la vittima o destinatari di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima medesima.

Il familiare, inoltre, non deve versare in una delle seguenti condizioni:

a) avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l’estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione

b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione

c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136).

La domanda di contributo può essere presentata da tutti gli aventi diritto o da soggetto delegato. L'importo totale, di cui alla lettera f) del punto 3.2 dell’allegato alla citata d.g.r. n. 5709/2026, è da ripartirsi in parti eguali tra i familiari aventi diritto e senza accrescimenti per rinuncia o mancata presentazione della domanda.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia di un documento di identità, in corso di validità, del familiare dell’operatore deceduto firmatario della domanda
  • in caso di delega, atto di delega e documento di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante.


Domanda di contributo economico a titolo di indennizzo in caso di decesso dell’operatore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale, già riconosciuto invalido permanente

La domanda di contributo deve essere:

  1. presentata entro sei mesi dal riconoscimento dell'invalidità permanente da parte INAIL
  2. sottoscritta dagli eredi aventi diritto o soggetti delegati.
     

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • atto notorio o giudiziale o dichiarazione sostitutiva da cui risultino:
     
    • generalità degli eredi legittimi
    • che non vi sono altri aventi diritto alla successione
    • relazione di parentela tra gli aventi diritto alla successione e il de cuius
    • la presenza, fra tali eredi legittimi, di persone incapaci (quali minori o interdetti o inabilitati) ovvero persone che si trovano in una delle condizioni previste dall’articolo 463 c.c. (casi di indegnità)
    • nel caso in cui tra gli eredi legittimi vi sia il coniuge, che tra il de cuius ed il coniuge non è stata emessa sentenza di separazione con addebito (colpa) al secondo o a entrambe
       
  • eventuali atti idonei ad attestare situazione o situazioni originarie di famiglia necessarie ad individuare gli eredi legittimi
  • copia di un documento di identità, in corso di validità, del familiare, firmatario della domanda
  • in caso di delega, atto di delega e documento di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante.

Domanda di contributo economico a titolo di indennizzo in caso di inabilità temporanea assoluta dell’operatore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale

La domanda di contributo deve essere:

  • presentata entro sei mesi dalla data di guarigione clinicamente attestata, che permette il rientro in servizio
  • sottoscritta dal beneficiario o da soggetto delegato.
     

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia di un documento di identità, in corso di validità, dell’operatore, firmatario della domanda
  • in caso di delega, atto di delega e documento di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante
  • referto medico riportante la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro per i danni fisici e/o lesioni derivati da un reato del quale l’operatore del Trasporto Pubblico Regionale e Locale è stato vittima nello svolgimento del servizio
  • relazione di servizio dell’accaduto, redatta dall’Ente da cui l’operatore dipendeva al momento del fatto
  • dichiarazione attestante la condizione di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa che risulta superiore a dieci giorni, calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata fino all’ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione che permette il rientro in servizio
  • solo in caso di referto medico con una prognosi di inabilità temporanea assoluta non superiore ai 20 giorni, dichiarazione dell’operatore, firmatario della domanda, di aver già provveduto a presentare querela per il reato di cui ritiene di essere persona offesa.

Responsabile

ANTONINO CARRARA
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
tel. 02 6765 7332
Antonino_Carrara@regione.lombardia.it

Informazioni e contatti

Informazioni relative alla misura contributiva in oggetto e agli adempimenti ad essa connessi possono essere richieste alla Unità Organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, al seguente recapito telefonico 02 6765 8489.

Gli atti connessi al procedimento di cui trattasi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Base Giuridica:

Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2025, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lett. c) che ha inserito l’articolo 21 bis, “Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso”, nella l.r. n. 17 del 24 giugno 2015, “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”.

Il contributo è riconosciuto ai familiari in caso di decesso dell’operatore. Il contributo è concesso a tutti gli operatori che siano vittime di un reato.

Con la d.g.r. n. 5709 del 2 febbraio 2026 "Criteri e modalità di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Lombardia e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta", la Giunta Regionale dettaglia:

  • i beneficiari della misura
  • la quantificazione del beneficio economico erogabile
  • i termini e le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse, nonché i casi di decadenza dal beneficio economico
  • le modalità di trattamento dei dati personali e le misure a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi di chi presenta l'istanza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Con d.d.u.o. n. 1912 del 16 febbraio 2026 sono specificate:

  • la modulistica per la presentazione della domanda di contributo
  • la documentazione da allegare alla domanda.

 

Diritti e Tutele

Gli Istanti possono richiedere, in qualsiasi momento, informazioni circa lo stato dei procedimenti in corso che li riguardino nei seguenti modi:

  • contattando telefonicamente l'Unità organizzativa "Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, al seguente recapito telefonico: 02 6765 8489
  • mediante PEC indirizzata a: sicurezza@pec.regione.lombardia.it

L'eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi dovrà essere presentata in conformità alla L. 241/1990 e alla l.r. 1/2012.

Avverso il provvedimento negativo dell'Amministrazione è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento, è il Direttore Generale pro tempore:

Alberto Cigliano
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
pec sicurezza@pec.regione.lombardia.it

 

 

Contatti

Allegati

Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026

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