Permesso di ricerca mineraria
Procedimento per presentare istanza per il conferimento di permesso di ricerca mineraria.
Le lavorazioni relative alla ricerca e alla coltivazione delle sostanze minerali si distinguono in due categorie: miniere e cave.
La distinzione è esclusivamente di tipo merceologico, senza considerazioni di tipo giacimentologico o di modalità di coltivazione e recupero ambientale.
Appartengono alla prima categoria, cioè alle miniere, la ricerca e la coltivazione di numerose sostanze minerali, afferenti al settore dei minerali metallici, ai minerali energetici, ai minerali radioattivi e ad alcune tipologie di minerali industriali. L’elenco completo delle sostanze minerali di miniera è riportato all’articolo 2 comma 2 del Regio Decreto n. 1443/1927.
Per effettuare ricerche di sostanze minerali di prima categoria occorre essere muniti di permesso di ricerca.
DESCRIZIONE
Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di sostanze minerali prevede le seguenti fasi, che coinvolgono Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati:
- presentazione dell’istanza da parte del proponente
- avvio procedura ad evidenza pubblica (R.R. 7/2024)
- accertamenti tecnico e amministrativi circa la prospezione e la ricerca del minerale;
- Procedura di VIA/Verifica dell’esclusione dalla procedura di VIA (screening ambientale);
- Conferenza dei servizi;
- Decreto di conferimento di permesso di ricerca oppure decreto di diniego.
La vigenza è 3 anni prorogabili fino ad un massimo di ulteriori anni 7.
Per la conduzione delle attività di ricerca mineraria è garantito il diritto di accesso ai fondi da interessare ai lavori previsti. I possessori dei fondi non possono opporsi ai lavori di ricerca, salvo richiedere una eventuale cauzione. Il permissionario è obbligato a rifondere i danni causati con i lavori di ricerca.
Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza l’assenso di Regione Lombardia. Ogni atto di cessione senza la preventiva autorizzazione regionale è nullo nei confronti delle parti e di Regione stessa.
Il permesso di ricerca può decadere a seguito di mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti, di mancato rispetto degli obblighi previsti con il decreto di conferimento del permesso stesso, per la mancata corresponsione del diritto annuo proporzionale e per la sospensione, senza autorizzazione, dei lavori di ricerca.
Il titolare di un permesso di ricerca, qualora i lavori si concludano positivamente, può richiedere il rilascio della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento, del quale deve dimostrare la coltivabilità tecnica ed economica.
La concessione mineraria può essere conferita a soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca e, in tal caso, il ricercatore ha il diritto di ricevere una somma stabilita a titolo di indennità e di premio per i lavori effettuati.
Al permesso di ricerca si applica la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Chi avvia il procedimento
Soggetti che possono presentare istanza sono imprese ed enti pubblici.
Il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca, in possesso delle capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del programma dei lavori di ricerca e all’esecuzione degli eventuali interventi di riassetto ambientale, mediante interventi di recupero o anche di ripristino ambientale, presenta istanza alla direzione regionale competente in materia di attività minerarie. Il contenuto della domanda rimane riservato fino alla scadenza del termine di cui al comma 5 dell’articolo 4 del regolamento regionale n. 7/2024.
Il permesso di ricerca di sostanze minerali viene conferito a chi abbia la capacità tecnica ed economica adeguata, tenendo conto dell’esperienza acquisita in precedenti ricerche, della disponibilità di risorse tecniche ed economiche e di una adeguata organizzazione aziendale, in relazione sia agli obiettivi di ricerca da perseguire, sia all’entità dei lavori da effettuare. La presenza di tali requisiti va dimostrata attraverso apposita documentazione da presentare con l’istanza.
Modulistica e documentazione da presentare
Alla domanda, ai sensi dell’art. 4 e seguenti del R.D. 29.07.1927 n. 1443, di rilascio di permesso di ricerca minerario (Istanza in marca da bollo sottoscritta dal legale rappresentante) è allegata la seguente documentazione tecnica:
a) delimitazione dell’area del permesso di ricerca, comprensiva di piano particellare e di estratti e mappe catastali;
b) relazione idrologica ed idrogeologica;
c) relazione paesaggistica;
d) relazione geologica;
e) progetto di ricerca mineraria;
f) progetto di riassetto ambientale dell’area interessata dai lavori di ricerca mineraria;
g) verifiche di stabilità degli scavi a cielo aperto e in sotterraneo e dei pendii circostanti durante ed al termine della ricerca mineraria;
h) relazione in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati;
i) certificazioni di processo, ambientali e di sicurezza possedute o da conseguire;
j) interventi previsti per la riduzione delle emissioni di polveri e rumore;
k) interventi previsti per prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque;
l) piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
m) piano economico-finanziario dell’investimento complessivo;
n) documentazione attestante la capacità tecnica e professionale del richiedente e degli eventuali contitolari, dando conto anche delle eventuali attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo e di cui il richiedente è titolare o in compartecipazione;
o) documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente, dando conto anche delle eventuali attività minerarie, di ricerca e di coltivazione, in corso di sviluppo, delle quali è titolare o in compartecipazione;
p) atto costitutivo e statuto, nel caso in cui sia una società a richiedere il permesso.
Riferimenti normativi: Regio Decreto 1443/1927, D.P.R. 382/1994; Regolamento Regionale n. 7/2024.
Costi
Il richiedente dovrà presentare domanda in bollo da 16 euro (se soggetto privato).
Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere a Regione Lombardia un diritto annuo proporzionale per ogni ettaro di superficie compreso all’interno del perimetro del permesso stesso sia per società private che per Enti pubblici. Il pagamento del canone è anticipato: prima della trasmissione del decreto di conferimento, il permissionario deve produrre la ricevuta di pagamento. L’importo del canone annuo è determinato di anno in anno e il relativo decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Inoltre, il proprietario del fondo può richiedere una cauzione al permissionario, che è obbligato a rifondere i danni causati con i lavori di ricerca.
Soggetti coinvolti nel procedimento
I soggetti coinvolti nel procedimento, oltre a Regione Lombardia, sono la Provincia e il Comune in cui ricade l'area interessata, nonché, se presente, la Comunità Montana ed enti gestori di eventuali aree protette.
130 giorni dal ricevimento dell’istanza al netto della fase ad evidenza pubblica di cui al regolamento regionale n. 7/2024.
Normativa
Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e coltivazione delle miniere”, disponibile in pdf allegato.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 , “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”
Legge 30 luglio1990, n. 221, “Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria”
Regolamento regionale n. 7 del 24 dicembre 2024 – “Criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 2, comma 93 bis, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificata dall’articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023)”
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.
Come presentare domanda
Alla PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Quando presentare la domanda:
Non ci sono scadenze particolari per la presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento
Filippo Dadone
AMBIENTE E CLIMA
tel. 0267655711
filippo_dadone@regione.lombardia.it
Diritti e Tutele
Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo:
Direttore Generale
Direzione Generale Ambiente e Clima
Dario Fossati
tel. +39 02 6765 5194
Contatti
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E-mail: infominiere@regione.lombardia.it
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