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Parchi e aree protette

Parchi regionali: istituzione e ampliamento

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Istituire un parco regionale

I Parchi regionali sono istituiti con legge regionale, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate. 

comuni, le province e le comunità montane interessate formulano una proposta di adesione, accompagnata da una descrizione del valore ambientale dell’area, dagli estratti degli strumenti di pianificazione da una proposta di perimetrazione in scala 1:10.000 

Gli enti locali interessati o, in alternativa, la Regione procedono, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991 , alla convocazione di una conferenza programmatica degli enti locali per la redazione del documento di indirizzo che contiene l’analisi territoriale, la perimetrazione provvisoria e gli obiettivi del futuro parco, oltre alle norme di salvaguardia da applicare fino all’adozione del piano. 

Gli atti prodotti vengono pubblicati negli albi pretori dei Comuni delle Province e delle Comunità Montane interessate 

La Giunta regionale, verificata la coerenza con il quadro normativo vigente e con la pianificazione regionale, predispone quindi la proposta di legge istitutiva del parco, definendo finalità, perimetro provvisorio, ente gestore e tempistiche per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento.  

Il Consiglio regionale approva la legge e, una volta pubblicata, la conferenza degli enti del Parco elabora lo Statuto che deve essere approvato dai consigli comunaliNei successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituito l’ente gestore e con delibera di Giunta regionale viene approvato lo Statuto. 

Infine, entro i termini stabiliti, l’ente gestore procede alla redazione del PTC. 

Ampliare un parco

L’ampliamento di un parco naturale o regionale avviene tramite una legge regionale e richiede il coinvolgimento degli enti locali attraverso una conferenza programmatica.  

Gli enti locali interessati avviano il procedimento approvando una delibera con cui propongono l’ampliamento e individuano le aree da includere, corredando la richiesta con una relazione ambientale, gli stralci del PGT e la perimetrazione dell’area in scala 1:10.000. Se nuovi enti chiedono di aderire al Parco, la Comunità del Parco valuta e delibera anche sulla loro richiesta di adesione alla Comunità. 

Successivamente il Parco, o la Regione, convoca la conferenza programmaticaai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, per elaborare il documento di indirizzo, che comprende l’analisi territoriale, la perimetrazione provvisoria, gli obiettivi da perseguire e la valutazione degli effetti dell’ampliamento. In questa fase vengono definite anche le norme di salvaguardia da applicare fino alla pubblicazione del Piano. Il documento e gli atti della conferenza sono poi pubblicati per 15 giorni agli Albi Pretori degli enti locali interessati. 

Terminata questa fase, il Parco trasmette alla Giunta regionale l’istanza di ampliamento con tutta la documentazione necessaria. La Giunta verifica la conformità della proposta alle norme vigenti, definisce la perimetrazione provvisoria e le modalità per elaborare la variante al Piano Territoriale di Coordinamento, e trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge. Il Consiglio approva quindi l’ampliamento con legge, che successivamente viene pubblicata sul BURL. 

Una volta pubblicata la legge, la Comunità del Parco, se necessario, aggiorna lo Statuto. Entro due anni l’ente gestore procede all’adozione della variante al PTC relativa alle aree ampliate 

Responsabile

FRANCESCA DE CESARE

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Ultimo aggiornamento: 14 Aprile 2026

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