Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Ambito di applicazione della VAS

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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Disciplina e Procedure della VAS

Indicazione dei Piani e Programmi per i quali è necessario attivare la procedura di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni dell’art. 6, d.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e descrizione degli atti normativi, di indirizzo e applicativi che costituiscono la disciplina regionale in materia di VAS.

VAS e Verifica di assoggettabilità a VAS: quali piani e programmi

La Valutazione ambientale strategica - VAS si applica a tutti i piani e programmi:

  • che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da assoggettare a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o verifica di assoggettabilità a VIA;
  • per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. n. 357 dell'8 settembre 1997.

 

La verifica di assoggettabilità a VAS può essere effettuata, in luogo della VAS, per:

  • i piani e programmi descritti sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
  • le modifiche minori dei piani e dei programmi descritti sopra;
  • piani e i programmi diversi da quelli descritti sopra che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

Casi di esclusione dalla VAS

L’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che sono esclusi dal campo di applicazione VAS:

  • i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni
  • i piani e i programmi finanziari o di bilancio
  • i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica
  • i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Il successivo comma 12 dispone che per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Regione Lombardia ha previsto ulteriori casi di esclusione dalla VAS. Nei modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS, al punto 2 "Ambito di applicazione" sono indicati eventuali casi di esclusione.

Contatti

Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026

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