L’art. 10, comma 8 del Dlgs 33/2013, prevede che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
L’art. 30 della l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, modificato dalla l.r. 6 giugno 2019 , n. 9, prevede che l’Organismo indipendente di valutazione della performance, nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, è composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito della valutazione delle performance.
Prima della modifica introdotta dalla l.r. 9/2019, efficace a decorrere dalla prima nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance successiva alla sua entrata in vigore, il numero dei componenti era pari a cinque (Numero componenti OIV uscente).
Tale organismo, tra le principali funzioni, ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.
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