Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che la Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.