Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Tassa automobilistica Bollo auto

Esenzione bollo per acquisto auto a basse emissioni e agevolazioni per veicoli ibridi - Anno 2026

Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Tassa automobilistica Bollo auto
Data inserimento:
20 Gennaio 2026

Esenzione triennale per acquisto autovettura a basse emissioni con contestuale rottamazione di veicolo a maggior impatto ambientale; bollo scontato del 50% per 5 anni per le auto ibride, immatricolate dal 1° gennaio 2021 nuove di fabbrica ed esenzione permanente per auto elettriche e a idrogeno. Non è previsto il contributo quale rimborso delle spese di demolizione dei veicoli

L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico e concorre al contenimento dei valori di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Per l'anno 2026 prevede:

l'esenzione triennale dal pagamento della tassa auto è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche per le autovetture ad uso privato classe Euro 6 di potenza non superiore a 100 Kw, aventi le caratteristiche di seguito riportate. L'esenzione viene applicata per le auto acquistate (o acquisite in regime di locazione finanziaria) nel corso del 2026, se nello stesso anno si demolisce un veicolo appartenente alle classi emissive sotto riportate. Per le auto nuove la data di riferimento è quella di immatricolazione, per quelle usate la data dell’atto di acquisto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico. L'autovettura è ammessa al beneficio anche se immatricolata dopo il 31 dicembre 2026, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Il veicolo oggetto di demolizione deve essere intestato al proprietario/locatario dell’auto nuova o a persona appartenente al suo nucleo familiare. A ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura.

L’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto è cumulabile, se più favorevole, con il beneficio previsto per l’acquisto di veicoli dotati di strumentazione di ricarica esterna. Trascorsi i 3 anni si beneficerà della riduzione del 50% della tassa auto per i 2 anni successivi.

Si precisa che i veicoli elettrici e i veicoli alimentati esclusivamente a gas (GPL o metano) sono esenti dal pagamento della tassa auto (per i requisiti tecnici che i veicoli a gas devono possedere fare riferimento alla risoluzione 1/2005).


CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Per usufruire dell’agevolazione i veicoli demoliti, a prescindere dalla cilindrata, devono appartenere ad una delle seguenti classi emissive (il dato è riportato sulla carta di circolazione):

  • Euro 0 benzina o diesel, non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE;
  • Euro 1 a benzina o diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE;
  • Euro 2 diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, o 98/77/CE;
  • Euro 3 diesel, omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A;
  • Euro 4 diesel, omologati ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF. 98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE riga B1; 2001/100/CE-B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE-B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE riga B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE riga B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE riga B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE-B (con dispositivo antiparticolato); 2001/100/CE-B (con disp. antip.); 2002/80/CE-B (con disp. antip.); 2003/76/CE-B (con disp. antip.);
  • veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4.

N.B.: non è possibile accedere al beneficio se il veicolo viene radiato dal P.R.A. per esportazione all'estero.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

L'autovettura acquistata (anche in leasing), nuova di fabbrica o usata, deve:

  • appartenere alla categoria M1 (destinata al trasporto di persone, avente non più di 8 posti, oltre a quello del conducente);
  • appartenere alla classe emissiva Euro 6;
  • essere una potenza non superiore a 100 kw;
  • essere immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021;;
  • avere alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o solo a benzina.

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli alimentati a gasolio, anche se non esclusivamente.


Ulteriori precisazioni:

  • per usufruire dell'esenzione triennale, l'immatricolazione - o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato - deve avvenire nel 2026, così come nel 2026 deve essere demolito il veicolo inquinante. L'autovettura è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2025, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data;
  • per i veicoli di nuova immatricolazione, l'esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità per 3 anni;
  • per i veicoli acquistati usati, anche se provenienti da altra regione, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta;
  • in caso di demolizione del veicolo inquinante nel corso del 2026, l'esenzione triennale dal pagamento del bollo auto è riconosciuta anche se l'auto nuova di fabbrica risulti immatricolata nel 2027, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di compravendita tra privati, la data di riferimento è quella dell’autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita;
  • il beneficiario dell'agevolazione sarà tenuto al pagamento della tassa auto dal mese successivo a quello di scadenza dell’esenzione, che in genere coincide con il mese di immatricolazione;
  • in caso di vendita dell’autovettura, entro il periodo di validità dell'agevolazione, ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell’esenzione per il periodo residuo;
  • in caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà, a decorrere dal periodo d’imposta successivo;
  • relativamente al "superbollo", visita il sito dell'Agenzia delle Entrate per info.

Inoltre, il legislatore regionale ha valorizzato gli obiettivi del PRSS rimodulando le agevolazioni per i veicoli, cosiddetti, ibridi con l’art. 4, comma 1, lett. i) e j) della l.r. 20/2025, a seguito della quale i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, di potenza termica fino a 100 Kw, immatricolati per la prima volta, anche all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, beneficiano della riduzione del 50% del pagamento della tassa automobilistica dalla data di prima immatricolazione per i periodi di seguito indicati:

a. sessanta mesi se le emissioni di CO2 sono comprese fra 1 e 60 g/km;

b. ventiquattro mesi se le emissioni di CO2 risultano superiori a 60 g/Km e fino a 120 g/Km. 

Per i veicoli provenienti dall’estero o da altra Regione, l’esenzione si applica per i soli periodi residuali rispetto alla data di prima immatricolazione ricadenti nella competenza della Regione Lombardia secondo quanto indicato all’art. 48, comma 5 lett. c-sexies e comma 5.1 essendosi conclusa l’agevolazione di cui al comma 5, lett. c-quinquies al 31 dicembre 2025.

Infine, l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica è cumulabile con quanto previsto all’art. 48, comma 5 lett. c-sexies) e comma 5.1 della l.r. 10/2003, se i requisiti prescritti risultano pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli

Al termine del triennio esente si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui periodi tributari nel solo caso di cui alla precedente lettera a).

Laddove sussistano i presupposti, l’agevolazione è cumulabile con analoghe misure fiscali stabilite dalla legislazione statale.

COME USUFRUIRE DELL’ESENZIONE TRIENNALE

Se il veicolo rottamato e l’autovettura acquistata appartengono alla stessa persona, l’esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati presenti sui sistemi informatici per la gestione della Tassa Auto e dell'Agenzia delle Entrate. Non è pertanto necessario trasmettere alcuna richiesta.

Se invece il proprietario del vicolo rottamato e il proprietario dell’autovettura acquistata non coincidono, quest’ultimo dovrà, non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla consegna del veicolo al demolitore:

  • accedere all'Area Personale Tributi (con SPID, CIE o PIN della Tessera Sanitaria), compilare e inviare telematicamente l'apposito modulo raggiungibile dal seguente percorso: Home Page -> Collegamenti rapidi -> Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi -> Ecoincentivi  -> Esenzione triennale bollo.
    Il modulo dovrà riportare:
    • la targa del veicolo demolito e quella del veicolo acquistato, appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare,
    • la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico (come risulta dallo stato di famiglia) con valore di autocertificazione sulla quale l’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nell'attesa del riconoscimento dell'esenzione, non si dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato se ne potrà chiedere il rimborso con le modalità qui descritte.


COME OTTENERE LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA TASSA AUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI IBRIDI E A IDROGENO

La riduzione quinquennale del 50% della tassa automobilistica per i veicoli ad alimentazione ibrida (benzina/elettrico), appartenenti alle categorie M1 e N1, compresi quelli a ricarica esterna, di classe EURO 6 e di potenza fino a 100 Kw, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuta automaticamente dal sistema in sede di pagamento. 
Sempre automaticamente è riconosciuta l'esenzione permanente per i veicoli alimentati ad idrogeno.

Le esenzioni riconosciute in base ai criteri degli anni scorsi restano valide.

Per problemi di natura tecnica relativi all'accesso all'Area Personale, compilare il seguente form.

Per informazioni nel merito del tributo:

  • Servizio di assistenza ACI, attraverso la compilazione di un apposito form,
  • Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02 8390 8383 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle18.00, festivi esclusi)

Allegati

Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026

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