Esenzione per i veicoli iscritti nei registri storici
Dal 1° gennaio 2022 l'esenzione dal bollo auto e dalla tassa di circolazione è automaticamente riconosciuta agli autoveicoli e ai motoveicoli iscritti nei seguenti registri storici:
- A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano)
- F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)
- Storico FIAT
- Storico LANCIA
- Storico ALFA ROMEO
purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 1048, della legge 145/2018, rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione Civile o presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA). Tale informazione sarà acquisita all’archivio della tassa auto e produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione.
L’esenzione è riconosciuta dal periodo di imposta in corso esclusivamente al compimento del 20° anno dalla costruzione, a condizione che l’annotazione sia effettuata entro il terzo mese successivo.
Sono altresì acquisite all’archivio regionale della tassa auto le annotazioni sulla carta di circolazione dei Certificati di Rilevanza Storica registrate prima del 1° gennaio 2022.
Poiché l’annotazione sulla carta di circolazione fa riferimento al veicolo, in caso di successivi passaggi di proprietà, il nuovo proprietario non dovrà comunicare le avvenute variazioni a Regione.
Le esenzioni riconosciute entro il 31 dicembre 2021, tramite le vecchie procedure, restano valide ma in caso di un futuro passaggio di proprietà del veicolo esente, il nuovo proprietario, per conservare il diritto all’esenzione, dovrà far annotare il Certificato di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione (vedi Risoluzione n. 1/2021, qui allegata).
L'esenzione è inoltre riconosciuta ai veicoli appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro aventi tra gli scopi sociali la tutela dei veicoli di interesse storico o la diffusione della cultura della valorizzazione dei veicoli storici finalizzata ad incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione e il recupero dei veicoli a motore attraverso l’attenzione all’aspetto tecnico, alla storia e all’importanza sociale.
Per i veicoli iscritti nel Registro ACI Storico o nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) occorre invece presentare specifica istanza di esenzione, utilizzando il modulo qui allegato che riporta anche le modalità di presentazione. L'iscrizione produrrà i suoi effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza. L’istanza presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno dalla costruzione consente il riconoscimento dell’esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso.
Nel caso in cui il veicolo risulti acquisito in regime di minivoltura per la successiva rivendita, non può essere richiesta né è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per storicità tra 20 e 29 anni dalla costruzione.
N.B.: in sede di prima applicazione del comma 4bis dell’art. 48 della l.r. 10/2003, i veicoli già iscritti nel R.I.V.S. potranno beneficiare dell’esenzione a decorrere dal primo periodo di imposta dell’anno 2024, a condizione che l’istanza sia presentata entro il 31 maggio 2024 (vedi Risoluzione 1/2024 in allegato a questa pagina).
Riferimenti normativi:
art. 48, comma 4, l.r. 10/2003
Risoluzione 1/2021 (qui allegata)
Contatti
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Per informazioni:
Servizio di assistenza ACI, attraverso la compilazione di un apposito form -
Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02 8390 8383 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle18.00, festivi esclusi)
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