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Sospensione del pagamento della tassa auto per veicoli in attesa di essere rivenduti
Le imprese autorizzate/abilitate al commercio di veicoli non sono tenute al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli presi in carico con la procedura della cosiddetta minivoltura, purchè questa sia regolarmente registrata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La sospensione decorre dal periodo successivo a quello di scadenza di validità della tassa (art. 40 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10) e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
Dal 1° gennaio 2022, le minivolture trascritte al PRA confluiscono automaticamente nell'archivio regionale con la data dell’atto di compravendita. Le risultanze del PRA saranno pertanto indispensabili, e sufficienti, per il riconoscimento della sospensione. Per i veicoli presi in carico a partire dal 1° gennaio 2022, inoltre, non sarà più dovuto il pagamento dei diritti fissi a Regione Lombardia.
ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 5, comma 49, del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. f) del d.Lgs. n 147 del 7 agosto 2026, le trascrizioni al PRA effettuate dopo 60 giorni dalla data di cessione del veicolo per la rivendita non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i periodi ricompresi fino alla data di effettiva trascrizione al PRA della medesima cessione.
D.P.R. 05/02/1953, n. 39
D.L. 30/12/1982, n. 953
l.r. 14/07/2003, n. 10
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