Sospensione del pagamento della tassa auto per veicoli in attesa di essere rivenduti
La sospensione decorre dal periodo successivo a quello di scadenza di validità della tassa (art. 40 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10) e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
Dal 1° gennaio 2022, le minivolture trascritte al PRA confluiscono automaticamente nell'archivio regionale con la data dell’atto di compravendita. Le risultanze del PRA saranno pertanto indispensabili, e sufficienti, per il riconoscimento della sospensione. Per i veicoli presi in carico a partire dal 1° gennaio 2022, inoltre, non sarà più dovuto il pagamento dei diritti fissi a Regione Lombardia.
Riferimenti normativi:
D.P.R. 05/02/1953, n. 39
D.L. 30/12/1982, n. 953
l.r. 14/07/2003, n. 10
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