I cittadini che hanno ottenuto un provvedimento di riconoscimento di “vittime del dovere” (ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266), possono presentare richiesta di esenzione dagli obblighi tributari (art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 - quali ad esempio il versamento della tassa auto e dell'addizionale regionale IRPEF e IRAP).
La richiesta di esenzione della tassa automobilistica è ammissibile esclusivamente nel caso in cui gli autoveicoli rientrino o risultino classificati nella categoria a “uso privato trasporto persone” e non in quella a “uso professionale” (es: autocarri).
L’esenzione dagli obblighi tributari è riconosciuta esclusivamente per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere, il cui evento si sia verificato a decorrere dall’anno 2018.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno di imposta successivo all’anno di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere.
La domanda per l’esenzione dagli obblighi tributari regionali deve essere inviata all’Unità Organizzativa Tutela delle Entrate Tributarie Regionali all’indirizzo e-mail: tributi@pec.regione.lombardia.it
Per approfondimenti sugli aiuti alle vittime del dovere e ai loro familiari previsti da Regione Lombardia è possibile consultare questa pagina
In fondo a questa pagina sono disponibili in allegato il Regolamento regionale n. 1 del 5 febbraio 2025 - Modifiche al regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 «Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell’articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 - e i relativi documenti nonché il modello di domanda per la richiesta di esenzione.