L'art. 48 dello Statuto regionale (l.r. Statutaria 1/2008) prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possano essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.
L'art. 1 della l.r. 30/2006 (come da ultimo modificato dall’art. 1 della l.r. 14/2010) ha istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge ha definito i soggetti che lo costituiscono.
I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, sulla base delle competenze attribuite.
Pertanto la Giunta regionale, nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo, definisce annualmente, anche attraverso il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), gli indirizzi operativi cui i soggetti del Sistema devono attenersi.
L’elenco dei soggetti appartenenti al Sistema regionale è aggiornato dalla Giunta regionale con propria deliberazione in occasione dell’approvazione di nuovi enti ovvero di modificazioni o estinzione di quelli esistenti.
La composizione del Sistema regionale è indicata negli Allegati A1 e A2 della Legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006.
Riferimenti normativi:
Art. 48 Statuto regionale
Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30
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