ll regolamento europeo (UE) 2021/782, per tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, impone alle imprese di trasporto ferroviario e ai gestori delle stazioni una serie di obblighi. Nel caso di inadempienza, è possibile presentare un reclamo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
ll regolamento impone alle imprese di trasporto ferroviario e ai gestori delle stazioni una serie di obblighi relativamente a:
- informazioni che devono essere fornite ai passeggeri relativamente al viaggio:
- modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni;
- obblighi e responsabilità nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, anche in caso di ritardo del treno;
- obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri;
- garanzie e assistenza a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
- qualità del servizio e trattamento dei reclami.
Nel caso di inadempienza, è possibile presentare un reclamo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), soggetto preposto per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni tramite il Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe) oppure compilando e inviando il modulo preposto via :
- raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione dei Trasporti, Via Nizza 230, 10126 Torino
oppure
Nel caso di reclami relativi ai servizi ferroviari di competenza regionale possono essere presentati anche a Regione Lombardia, compilando lo stesso modulo e inviandolo attraverso:
- raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Lombardia, Direzione Generale Trasporti e mobilità sostenibile, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano,
oppure
Regione Lombardia trasmetterà i reclami pervenuti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti con periodicità mensile.
Attenzione: secondo il Regolamento emanato dall'Autorità di Regolazione Trasporti, il reclamo non può essere accolto se non è stato prima presentato all’impresa, oppure se non sono ancora trascorsi i tempi previsti per la risposta dell’impresa.
È possibile consultare il Regolamento (UE) 2021/782 alle seguenti pagine: