Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Contratti formazione e lavoro

Il Contratto di Formazione e Lavoro (C.F.L.) nelle Pubbliche Amministrazioni

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Contratti formazione e lavoro

Il Contratto di Formazione e Lavoro (C.F.L.) è stato istituito per facilitare la transizione dalla scuola (insegnamento teorico) al lavoro (applicazioni di nozioni teoriche - di base e specifiche - e applicazioni di nozioni tecnico-pratiche), attraverso un programma di formazione professionale.

L’art. 3 della Legge 19/12/1984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 - che ha istituito il C.F.L., prevede che i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro siano stabiliti mediante progetti di formazione e lavoro che devono essere approvati dalla Commissione Regionale per l’Impiego (ora C.R.P.L.F.).

Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili, tra cui i contratti di formazione e lavoro, con due limiti. Il primo si riferisce alla necessità che il ricorso alle forme flessibili avvenga nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui all’art. 35 del citato D.lgs. n. 165/2001. Il secondo limite è connesso al ruolo assegnato all’autonomia collettiva nella definizione della modalità di utilizzo delle forme flessibili: sono i contratti collettivi che provvedono a disciplinare la materia ex art. 36, D.lgs. n. 165/01.

Il C.F.L. è destinato a giovani in età compresa tra i 16 ed i 32 anni.

È possibile attivare le seguenti tipologie di CFL:

  • Tipologia A2 è un contratto mirato all'acquisizione di professionalità elevate (minimo 130 ore di formazione) e la durata del contratto non può superare i 24 mesi.
  • Tipologia B è un contratto mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo la cui durata non può superare i 12 mesi. La formazione prevista è di minimo 20 ore di base ed è relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro e alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. In Regione Lombardia, la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (C.R.P.L.F.) richiede espressamente una formazione aggiuntiva specifica rispetto alla formazione di base.

Come accedere

  • Il C.F.L. è riservato alle Pubbliche Amministrazioni.
  • Le Pubbliche Amministrazioni intenzionate a stipulare un Contratto di Formazione e Lavoro devono chiedere l’autorizzazione preventiva, mediante presentazione di apposito progetto formativo (vd paragrafo “modalità di presentazione dei progetti CFL”), alla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (C.R.P.L.F.), che in Regione Lombardia è l’Organo deputato alla valutazione e approvazione dei progetti. Quest’ultima ha provveduto a delegare allo scopo un’apposita Sottocommissione (Sottocommissione C.F.L.), che si riunisce periodicamente.
  • Le P.A. dovranno declinare i contenuti del progetto formativo (formazione teorica di base, formazione teorica specifica e formazione tecnico-pratica) nonché i tempi, le modalità del percorso formativo, il C.C.N.L. applicato, il profilo e i livelli di inquadramento da attribuire al lavoratore.
  • È necessario presentare un progetto per ogni mansione/profilo.
  • I progetti pervenuti vengono sottoposti alla Sottocommissione entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento al protocollo regionale; se nei 30 giorni successivi al ricevimento, la Sottocommissione non effettua riunioni, allora i progetti vengono valutati dalla Direzione Generale Formazione, Lavoro - UO Sistema e Servizi Territoriali per il Lavoro nei successivi ulteriori 30 giorni.
  • Al fine di Ottimizzare le tempistiche di presentazione e valutazione dei progetti si invitano le Pubbliche Amministrazioni a contattare l’Ufficio competente che svolge un’attività di informazione e consulenza, preliminare alla formale valutazione della Sottocommissione.
  • Le Pubbliche Amministrazioni che non hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro è venuto a scadere nei 24 mesi precedenti la richiesta, non possono presentare nuovi progetti. La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Nella percentuale sopra menzionata non si computano inoltre: le dimissioni, il licenziamento per giusta causa, i periodi di prova non superati, i rifiuti alla trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato.
     
  • Modalità di presentazione dei progetti CFL 
  • Le P.A. dovranno compilare e sottoscrivere esclusivamente con firma PAdES il modulo PDF (Allegato 1) ed inviarlo tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it con il seguente destinatario:
  • Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
    Al Dirigente UO – Sistema e Servizi Territoriali per il Lavoro
    Paola Angela Antonicelli

    Nell’oggetto dovrà essere specificato: Progetto di formazione per assunzione con CFL - << Nome PA >>

    Una volta valutato il progetto, all’amministrazione richiedente verrà dato riscontro via PEC mediante rinvio del modulo riportante l’esito della valutazione.
  • L’autorizzazione ha validità sei mesi dalla data del verbale di approvazione.

    La presentazione dei progetti mediante altre modalità comporterà la necessità della sua ripresentazione via PEC.
     
  • Riferimenti normativi
  • D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
  • art.15, legge 24/06/1997, n. 196
  • art. 9, legge 28/11/1996, n. 608
  • art.16, legge 19/07/1994, n. 451
  • art. 9, legge 01/06/1991, n. 169
  • art. 8, legge 29/12/1990, n. 407
  • art. 3, legge 19/12/1984, n. 863

Responsabile

PAOLA ANGELA ANTONICELLI
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
SISTEMA E SERVIZI TERRITORIALI PER IL LAVORO
tel. 0267655170
Paola_Angela_Antonicelli@regione.lombardia.it

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 08 Maggio 2026

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