Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Accreditamento sanitario

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

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SERVIZI E PROCEDIMENTI
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Accreditamento sanitario

La legge n. 735 del 10.7.1960 prevede la possibilità per i cittadini italiani e comunitari richiedere il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione a concorsi pubblici e quale titolo di valutazione nei medesimi.

A seguito di alcuni interventi legislativi, la competenza ad effettuare tale riconoscimento è stata trasferita dal Ministero della Salute alle Regioni.

Per chiedere il riconoscimento a Regione Lombardia occorre essere residenti in un Comune della stessa Regione e non essere iscritti all’AIRE.
Per essere riconosciuto il servizio deve essere prestato sulla base di un rapporto di lavoro presso Enti dotati di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici. Deve pertanto trattarsi di Enti pubblici, di Istituzioni che svolgono attività di interesse pubblico, oppure di Istituzioni private senza scopo di lucro.
Tali caratteristiche devono essere attestate dall’autorità sanitaria del Paese estero ed il relativo certificato deve essere vistato, ai sensi della legge n. 735/1960, dal Consolato Italiano del luogo in cui è stato svolto il servizio.
E’ inoltre necessario produrre lo Stato di Servizio rilasciato dal legale rappresentante dell’Ente presso il quale è stata svolta l’attività, completo degli elementi indispensabili per la valutazione del servizio stesso, quali ad esempio: la tipologia di rapporto di lavoro intercorso, la qualifica rivestita dall’interessato, le attività svolte, il tempo di lavoro (pieno o parziale), la durata del servizio. Anche lo stato di servizio deve essere vistato dal suddetto Consolato.

Entrambi i certificati sopra descritti devono essere tradotti in lingua italiana dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

Può essere riconosciuto con le procedure della legge n. 735/1960 anche il servizio prestato nell’ambito dei progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge n. 125 del 11.08.2014. Al riguardo si precisa che non richiede uno specifico riconoscimento la partecipazione a progetti di cooperazione da parte di dipendenti di Aziende sanitarie ai quali sia stata concessa l’aspettativa a tal fine.

Nota: Si rimanda al sito Bandi e Servizi per l'Avviso pubblico per l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico ei infermiere in base a una qualifica professionale conseguita in Paesi Extra-UE.

 

 

 


Come presentare domanda

In allegato sono disponibili:

  • Le istruzioni per la compilazione della domanda di riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero;
  • Il fac-simile della domanda di riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero.

Responsabile del procedimento

Paola Carini
Welfare
Affari Generali e Personale
tel. 02 6765 6029
email: paola_carini@regione.lombardia.it

Termine e conclusione del procedimento

Ai sensi della legge regionale n. 1 del 01.02.2012, art. 6, il termine entro cui deve concludersi il procedimento è di 30 giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento.
Il predetto termine può essere interrotto in caso di necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni alla medesima domanda.

Diritti e Tutele

  • Gli interessati saranno informati, entro i termini di conclusione del procedimento, delle integrazioni documentali e dei chiarimenti necessari per ottenere il riconoscimento del servizio, o dei motivi per i quali il servizio stesso non può essere riconosciuto. Potranno inoltre produrre di propria iniziativa, entro il termine di conclusione del procedimento, osservazioni o documenti ritenuti utili ai fini della valutazione della domanda ed acquisire le informazioni relative allo stato della loro pratica rivolgendosi direttamente al funzionario incaricato dell'istruttoria.
  • Avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, decorosi i termini per la conclusione del procedimento e fintanto che dura l'inadempimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, comunque non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine.
  • Avverso il diniego del riconoscimento, è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di diniego.
  • Entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di diniego è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, è il Direttore Generale del Welfare, al quale gli interessati potranno rivolgersi affinché concluda il procedimento entro il termine di 15 giorni (metà del termine originariamente previsto, ai sensi dell' art.2, c. 9ter., l. n. 241/1990), indirizzando le relative istanze al seguente indirizzo di posta elettronica: welfare@pec.regione.lombardia.it

Contatti

Allegati

Ultimo aggiornamento: 09 Marzo 2026

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