Con l'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri della Comunità e la creazione del Mercato unico (1993) i controlli veterinari su animali vivi e sui prodotti di origine animale sono svolti dall'Autorità dello Stato di provenienza dell’animale o di produzione e immissione in commercio del prodotto.
Lo Stato di destinazione può procedere solo a controlli a sondaggio a carattere non discriminatorio: in Italia questo compito è affidato agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) dipendenti dal Ministero della Salute.
La normativa nazionale (d.lgs 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche) stabilisce che gli operatori che ricevono i prodotti da un altro Paese comunitario debbano rispettare alcuni obblighi:
- preventiva registrazione presso l'UVAC territorialmente competente;
- registrazione di tutte le consegne;
- segnalazione all'UVAC e al Servizio Veterinario delle ATS competenti per territorio, dell'arrivo degli animali o dei prodotti.
Il mancato rispetto di tali obblighi è soggetto a sanzioni.
L’UVAC della Lombardia può incaricare i Dipartimenti Veterinari ad effettuare controlli documentali, fisici e analitici a destino delle partite di animali o prodotti. Nel caso in cui l'accertamento sia sfavorevole, le successive 5 partite di analoga tipologia e provenienza introdotte nel territorio nazionale sono sottoposte ad ulteriori controlli, con differimento della loro commercializzazione.
Le partite risultate non conformi sono soggette ai provvedimenti disposti dall’Autorità Sanitaria.
Le informazioni possono essere richieste all’UVAC della Lombardia che ha sede a Milano, in Viale Monza 1.
E-mail: UVAC.Lombardia@sanita.it
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