Gli “Interventi assistiti con gli animali” indicano una serie complessa di attività che si basano sul rapporto uomo-animale con un’utilità in campo medico e psicologico.
Il primo a verificare scientificamente il ruolo dell’animale da compagnia (pet) come co-terapeuta nella cura di malattie psichiatriche fu il neuropsichiatra infantile Boris Levinson, che inventò il termine “pet therapy”, per indicare l’uso terapeutico degli animali da compagnia, cioè il “potenziale curativo” dell’animale al servizio della salute umana.
In particolari condizioni di fragilità, l’animale è in grado di svolgere la funzione di ammortizzatore e può rappresentare un valido aiuto per pazienti con problemi di comportamento sociale e di comunicazione, specie se bambini o anziani, ma anche per chi soffre di alcune forme di disabilità e di ritardo/disturbo mentale. Grazie al contatto con l’animale è possibile arrivare a soddisfare taluni bisogni (affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e recuperare certe abilità perse.
E’ dimostrato che accarezzare un animale, oltre che ad aumentare la coscienza della propria corporalità, stimola energie positive nel paziente, distogliendolo o rendendogli più accettabile il disagio di cui è portatore.
Le attività di “pet therapy” sono caratterizzate tuttavia da una grande eterogeneità, sia per quanto riguarda il percorso formativo degli operatori, sia per la tipologia degli utenti e le metodologie adottate.
La Conferenza Stato Regioni ha approvato, tramite Accordo, le “Linee guida nazionali in materia di interventi assistiti con gli animali (IAA)” che, in base agli ambiti di attività, si identificano in:
- terapie assistite con gli animali (TAA), finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale;
- educazione assistita con gli animali (EAA), finalizzata a promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita, relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà;
- attività assistite con gli animali (AAA), finalizzate al miglioramento della qualità di vita e allo sviluppo della corretta interazione uomo-animale.
Le linee guida armonizzano l’attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento con il fine di tutelare sia la persona che l’animale, che deve essere opportunamente selezionato sulla base di una valutazione comportamentale e monitorato nel corso degli interventi assistiti, al fine di preservarne lo stato di salute e il benessere.
Per la corretta applicazione degli IAA sono quindi necessari i seguenti requisiti.
- Il coinvolgimento di un’equipe multidisciplinare che, a seconda del tipo di intervento, è composta da figure sanitarie e tecniche con diversi compiti e responsabilità. Ogni figura professionale apporta elementi fondamentali, andando ad integrarsi con le altre figure in modo complementare. I membri dell’equipe partecipano direttamente sia alla progettazione e alla valutazione dei programmi, sia allo svolgimento dell’attività e delle terapie.
- Una specifica formazione dei componenti dell’equipe con il relativo conseguimento dell’attestazione di idoneità, secondo gli standard previsti.
- L’erogazione degli interventi presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che devono rispondere anche a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.
Le specie animali impiegate negli IAA sono: il cane, il gatto, il coniglio, l’asino e il cavallo.
Con la delibera n. 5059 del 18 marzo 2016 Regione Lombardia ha recepito l’Accordo Stato Regioni e, al fine di assicurare sul territorio regionale un’uniforme erogazione degli Interventi Assistiti con gli Animali, ha disciplinato le modalità di formazione degli Operatori (Allegato B) e di rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture presso le quali sono erogate le IAA (Allegato C).
Formazione
La formazione degli Operatori e delle Figure Professionali, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) è disciplinata dalla DGR n.X/5059 del 18/04/2016 (Allegato B), che definisce criteri e modalità di erogazione dei percorsi formativi da parte degli enti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia.
I percorsi di formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni, trovano collocazione all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale istituito dalla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” sue successive integrazioni e modifiche e dai relativi provvedimenti attuativi.
Capisaldi del sistema di formazione regionale sono:
- accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi;
- standard di erogazione, secondo cui gli operatori accreditati devono rispettare procedure uniformi relative all’avvio e allo svolgimento dei percorsi;
- standard di certificazione, per il rilascio di attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale.
Possono realizzare corsi di formazione esclusivamente i soggetti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia (articoli 24, 25 e 26 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19).
Nella piattaforma Gefo è stata creata una apposita offerta, la n. 194 - Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - percorsi formativi, dove caricare le attività formative.
I corsi sono realizzati secondo le procedure contenute nel decreto regionale n.12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”.
Corsi riconosciuti
Per conoscere i corsi di formazione per Operatori e Figure Professionali realizzati dagli enti accreditati è possibile consultare il catalogo dell'offerta formativa disponibile all’interno dell’applicativo Gefo. Dopo aver cliccato il tasto a destra "Ricerca", si suggerisce di inserire come parola chiave "animal" o "pet therapy"; l'elenco dei corsi visualizzati comprende sia quelli non avviati, che quelli conclusi.
Per qualsiasi informazione è necessario contattare direttamente l'ente accreditato che organizza il corso.
Centri specializzati e strutture per l’erogazione degli IAA
Gli interventi assistiti con gli animali (IAA ) possono essere svolti presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie..), devono rispondere a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.
L’Allegato C - Procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano TAA/EAA, (DGR n.X/5059 del 18/04/2016), prevede disposizioni specifiche per garantire che i Centri specializzati e le strutture che erogano Terapie assistite con gli animali (TAA) ed Educazione assistita con gli animali (EAA) con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida.
L’Allegato C definisce quindi modalità operative uniformi sul territorio e la modulistica necessaria ai fini del rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali.
Nell’allegato sono presenti anche i requisiti richiesti dalle diverse tipologie di Centri specializzati e strutture, secondo quanto disposto dalle linee guida, al capitolo 5. Strutture.
Come accedere
Formazione
La formazione degli Operatori e delle Figure Professionali in materia di interventi assistiti con gli animali (IAA) è disciplinata dalla delibera n. 5059 del 18 aprile 2016 (Allegato B).
Istruzione Accreditamento operatori.
Strutture erogatrici di IAA
Le modalità operative e la modulistica necessaria per il rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture erogatrici di IAA sono definite dalla Delibera n. 5059 del 18 aprile 2016 (Allegato C).
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