Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Animali e sanità pubblica veterinaria

Peste suina africana (PSA)

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Peste suina africana (PSA)

A seguito dell’insorgenza di positività PSA nei cinghiali o negli allevamenti suini vengono individuate e formalizzate dalla Commissione specifiche aree territoriali (zone di restrizione: Zona Infetta, Zona I; Zona II; Zona III) dove vengono adottate specifiche misure sanitarie finalizzate alla gestione delle popolazioni dei cinghiali e degli allevamenti suini.

Tali misure sanitarie sono di tipo gestionale e strutturale e mirano a diminuire il rischio di diffusione della malattia ai territori indenni e di trasmissione tra gli allevamenti.

Tali misure sanitarie devono essere adottate tempestivamente dagli Enti/Operatori coinvolti e la verifica del loro puntuale rispetto è demandato alle Autorità sanitarie e gestionali (Servizi Veterinari delle ATS, Sindaci, Provincie, Enti gestori, ecc.) anche con il supporto delle Forze dell’Ordine.

La non osservanza di tali regole determina il rischio di diffusione della malattia e l’aggravarsi delle conseguenze sanitarie ed economiche, legate alla moria degli animali e alle restrizioni alla movimentazione degli animali e dei loro prodotti (salumi, prosciutti, ecc.)

In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, zona infetta, zona di tipo I, II, III.

Zona infetta

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana in cinghiali selvatici

Zona di restrizione di tipo I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di restrizione di tipo II

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo III

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

Zona di Controllo dell’Espansione Virale (Zona CEV)

Come indicato nell'articolo 3 dell' Ordinanza n.3/2025 del Commissario Straordinario alla PSA , è un'area in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una “zona bianca”, in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della PSA.

Elenco dei Comuni in zona CEV

 

L’elenco dei Comuni dove sono in vigore queste misure sanitarie varia in funzione della situazione epidemiologica.

In questa sezione sarà riportato,

- l’elenco aggiornato dei Comuni, distinto per zone di restrizione, dove sono vigenti le restrizioni previste dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale di riferimento, in materia di prevenzione e controllo della Peste Suina Africana. 

- le misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione

Le misure in vigore nelle zone di restrizione di tipo I e nelle zone di restrizione tipo II, quest’ultime sovrapponibili alle misure previste per la zona infetta, sono state stabilite con ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5/2023 e smi.
Nelle zone di restrizione, come anche in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al Corpo di Polizia Provinciale o al Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’ATS stessa. 
L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna, sia in zona di restrizione I che in zona di restrizione II e zona infetta, devono svolgersi nel rispetto delle misure di biosicurezza conformi all’allegato I dell’ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2023 e smi.
In zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria al cinghiale e l’attività venatoria collettiva e l’attività consentita deve rispettare specifiche misure di biosicurezza riportate all’art. 3 dell’ordinanza stessa.
Le altre attività all’aperto non hanno limitazioni in zona di restrizione I, mentre in zona di restrizione II e in zona infetta per potere essere svolte devono rispettare le misure di biosicurezza conformi agli allegati I e II dell'ordinanza n. 5/2023 riportate nei punti seguenti e, inoltre, nel caso prevedano la partecipazione di più di 20 persone (30 per le scolaresche), devono essere autorizzate dai sindaci (previo parere favorevole della ATS e del Commissario Straordinario alla PSA) utilizzando l’apposita modulistica prevista nell’allegato 5 dell’ordinanza commissariale.

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Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio 2026

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