Le imprese che intendono avviare attività di produzione, utilizzo, commercio e trasporto di mangimi possono, di seguito, trovare informazioni utili per consentire l’orientamento nel settore dell’alimentazione animale e l’individuazione delle autorità competenti per gli approfondimenti e per l’acquisizione dei necessari atti sanitari indispensabili per diventare “operatore del settore dei mangimi”.
Igiene dei mangimi
Il Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, fornisce i requisiti necessari per coloro che intendono diventare operatori del settore dei mangimi.
Attività di produzione di alimenti per animali
• Riconoscimento (art. 10)
• Fabbricazione di additivi di mangimi, quali:
o additivi nutrizionali: tutti gli additivi del gruppo (cat. 3, gruppi a, b, c, d, del Community Register of Feed Additives);
o additivi zootecnici: tutti gli additivi del gruppo (cat. 4, gruppi a, b, c, d, del Community Register of Feed Additives);
o additivi tecnologici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 1. b) ("antiossidanti") del regolamento (CE) n. 1831/2003: soltanto quelli con un contenuto massimo fissato;
o additivi organolettici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 2. a) ("coloranti") del regolamento (CE) n. 1831/2003: carotenoidi e xantofille;
o proteine ricavate da microrganismi appartenenti al gruppo dei batteri, dei lieviti, delle alghe, dei funghi inferiori: tutti i prodotti del gruppo (a eccezione del sottogruppo 1. 2. 1) (Community Register of Feed Additives).
L’istanza di riconoscimento deve essere presentata al Ministero della salute, Ufficio VII ex DGSA – Alimentazione animale Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
• Fabbricazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi, quali:
o additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4. d) ("altri additivi zootecnici" del reg. (CE) n. 1831/2003;
o coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi; (Cat. 5 del Community Register of Feed Additives)
o stimolatori della crescita: tutti gli additivi; (Cat. 4 gruppo d del Community Register of Feed Additives)
o additivi nutrizionali:
additivi contemplati dall'allegato I, punto 3. a) (vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente bene definite) del reg. (CE) n. 1831/2003: A e D;
additivi contemplati dall'allegato I, punto 3. b) ("composti di oligoelementi") del reg. (CE) n. 1831/2003: rame e selenio.
L’istanza di riconoscimento per le attività deve essere presentata alla ATS competente per territorio ove è localizzata la sede produttiva.
• Fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi, quali:
o additivi zootecnici: additivi contemplati dall'allegato I, punto 4. d) ("altri additivi zootecnici") del reg. (CE) n. 1831/2003;
o stimolatori della crescita: tutti gli additivi; (Cat. 4 gruppo d del Community Register of Feed Additives);
o coccidiostatici e istomonostatici: tutti gli additivi; (Cat. 5 del Community Register of Feed Additives).
L’istanza di riconoscimento per le attività deve essere presentata alla ATS competente per territorio ove è localizzata la sede produttiva.
• Registrazione (art 9 c.2)
Va presentata per le attività di produzione di alimenti per animali diverse da quelle per cui è previsto il riconoscimento..
L’avvio dell’attività di produzione di alimenti per animali per la quale è prevista la registrazione deve essere preceduto dalla presentazione della SCIA al Comune ove insiste la sede produttiva dell’impresa.
Attività di commercio di alimenti per animali
• Riconoscimento (art. 10)
o commercio di additivi di mangimi cui si applica il reg. (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la dir. 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del reg (CE) n. 183/2005;
o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del reg (CE) n. 183/2005.
L’istanza di riconoscimento per le attività di commercio deve essere presentata alla ATS competente per territorio ove è localizzata la sede produttiva.
• Registrazione (art 9 c.2)
Va presentata per le attività di commercio di alimenti per animali diverse da quelle per cui è previsto il riconoscimento.
L’avvio dell’attività di commercio di alimenti per animali per la quale è prevista la registrazione deve essere preceduto dalla presentazione della SCIA al Comune ove insiste la sede produttiva dell’impresa.
Attività di trasporto di alimenti per animali
• Registrazione (art 9 c.2)
L’avvio dell’attività di trasporto di alimenti per animali per la quale è prevista la registrazione deve essere preceduto dalla presentazione della SCIA al Comune ove insiste la sede legale dell’impresa.
Altre attività le cui produzioni sono destinate alla alimentazione animale (Reg (UE) N. 225/2012 che modifica l’allegato II del reg. (CE) n. 183/2005).
• Riconoscimento (art. 10, c. 3)
o trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del reg. (CE) n. 852/2004;
o trattamento oleochimico di acidi grassi;
o produzione di biodiesel;
o miscelazione di grassi;
l’istanza di riconoscimento per le “altre attività” deve essere presentata alla ATS competente per territorio.
Ulteriori attività
Le seguenti attività non rientrano nel campo di applicazione del reg. (CE) n. 183/2005 e pertanto non necessitano di registrazione o riconoscimento, né devono rispettarne i requisiti:
• produzione domestica privata di mangimi:
o per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
o per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
• somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
• somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
• fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
• vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
Gli elenchi delle imprese riconosciute e registrate del settore dei mangimi presenti nel territorio lombardo sono consultabili in allegato.
Mangimi dedicati
Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 90 "Attuazione della direttiva 90/167/CEE "con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e il D.M. 16 novembre 1993, regolamento d’ esecuzione del D.Lgs. n. 90/1993 stabiliscono i requisiti e le modalità per l’ottenimento della autorizzazione sanitaria per lo svolgimento delle attività relative ai mangimi medicati.
Le seguenti attività sono esercitate a seguito di acquisizione della autorizzazione sanitaria rilasciata dal Ministero della salute:
• produzione di mangimi medicati a partire da premiscele medicate o da prodotti intermedi:
o per la vendita;
o per esclusivo consumo aziendale;
• produzione di prodotti intermedi;
• commercio di mangimi medicati e/o prodotti intermedi;
• laboratori d’analisi.
L’istanza di autorizzazione sanitaria per lo svolgimento di queste attività deve essere presentata al Ministero della salute, Ufficio VII ex DGSA – Alimentazione animale Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
Informazioni ulteriori possono essere reperite attraverso:
• Portale del Ministero della Salute;
• Uffici dei Dipartimenti delle ATS Lombarde e dei Comuni lombardi.
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