I modelli selvicolturali
In Lombardia i “modelli selvicolturali”, denominati anche “indirizzi selvicolturali”, costituiscono l'insieme delle indicazioni tecniche, gestionali e programmatiche definite all'interno dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF). Essi integrano e completano le prescrizioni contenute nel regolamento forestale lombardo, ossia il r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), declinando operativamente le azioni necessarie al conseguimento delle condizioni forestali obiettivo. Tali modelli orientano la gestione verso la valorizzazione della funzione prevalente del soprassuolo, la quale può essere:
- produttiva
- naturalistica
- protettiva
- didattico-ricreativa o paesaggistica dei boschi
Esemplificando, le Norme Forestali Regionali definiscono le regole in base alle categorie o alle più comuni tipologie forestali: lariceti, peccete, faggete, castagneti, robinieti ecc., mentre solo in misura limitata tengono conto della funzione predominante del soprassuolo o di altri parametri gestionali.
I modelli selvicolturali consentono invece una maggiore articolazione delle indicazioni operative, potendo differenziare le prescrizioni in base
- alla singola tipologia forestale o a gruppi di tipologie forestali simili (es. faggete primitive, faggete submontane, faggete montane, faggete altimontane)
- alla destinazione selvicolturale, ossia alla principale funzione svolta dal bosco (protettiva, naturalistica, produttiva ecc.)
- ad altri parametri individuati nel piano, quali caratteristiche stazionali, assetto strutturale o obiettivi di gestione specifici
In sintesi, i modelli selvicolturali rappresentano l’insieme delle regole d'uso del bosco predisposte dall’Ente forestale e approvate dalla Regione al fine di garantire una gestione forestale sostenibile, pianificata e adatta alla realtà territoriale.
Considerata la maggior complessità dei modelli selvicolturali rispetto alle norme regionali, nel 2019, con l.r. 9/2019, è stato modificato l’art. 50 della l.r. 31/2008 stabilendo che i modelli selvicolturali «vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali». Ne consegue che tali modelli non si applicano direttamente alle famiglie o alle imprese agricole o artigianali che effettuano prelievi modesti di legna, ma sono vincolanti per:
- le imprese boschive
- i consorzi forestali
- gli Enti, per il rilascio di autorizzazioni e pareri
- i professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali, anche qualora destinati a famiglie o imprese agricole
Nel caso in cui i boschi inseriti in un piano di indirizzo forestale siano gestiti mediante un piano di assestamento forestale, gli interventi selvicolturali seguono le indicazioni e le prescrizioni del piano di assestamento (cfr art. 50 c. 6 l.r. 31/2008). In fase di redazione del piano di assestamento, il tecnico incaricato è tenuto a definire gli interventi tenendo conto dei modelli selvicolturali del PIF, adattandoli alle specificità del territorio assestato.
I modelli selvicolturali si trovano all’interno dei singoli Piani di Indirizzo Forestale. Nel caso dei PIF relativi al territorio di competenza diretta della Regione Lombardia, ossia il territorio esterno alle Comunità Montane, alla Provincia di Sondrio e ai parchi naturali regionali, i modelli selvicolturali si trovano in questa pagina.
Per un periodo di quattro anni, i modelli selvicolturali risultavano obbligatori ma privi di una specifica disciplina sanzionatoria.
Nel 2023, con l.r. 4/2023, è stata introdotta una modifica alla l.r. 31/2008 che ha previsto sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto. L’art. 61 c. 6 della l.r. 31/2008 ora reca: «Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali, dai modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 72,00 euro a 361,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.»
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