Regione Lombardia emana le direttive per l’applicazione della l.r. 20 dicembre 1999, n. 28 e dei relativi provvedimenti attuativi e coordina l’attività dei Comuni, per garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori degli impianti, anche in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative. Tali direttive sono pubblicate nella sezione “Avvisi” dell’Applicativo in uso ai Comuni.
Ai Comuni è riconosciuta una cifra capitaria annuale, secondo i criteri stabiliti dalle delibere di Giunta Regionale n. 48802 del 1° marzo 2000, n. 77 del 13 giugno 2000 e n. 5707 del 27 luglio 2001.
Ai sensi dell’art 4 della lr 28/1999 tale importo sarà liquidato solo a seguito del ricevimento della relazione delle attività svolte nel corso dell'anno, comprese le verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia municipale.
La relazione, redatta su apposito modello secondo le modalità indicate nella “Guida rapida” in allegato in fondo a questa pagina, dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello a cui è riferita.
Decorso inutilmente il termine sopra indicato, la quota annuale non sarà più corrisposta.
La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla scadenza ultima prevista per la sua trasmissione.
Ai Comuni è altresì riconosciuta, ai sensi della DGR 5707 del 2011, l’acquisizione diretta al proprio bilancio degli importi riscossi ed effettivamente introitati a seguito dell’attività di vigilanza delegata ai sensi degli artt. 7 e 8, della l.r. n. 28/1999.
I Comuni provvedono a:
- raccogliere le richieste di adesione al servizio da parte dei cittadini e aggiornare l’anagrafe dei beneficiari;
- certificare il diritto all’abilitazione dell’identificativo;
- trasmettere informaticamente le generalità dei beneficiari a Regione Lombardia;
- comunicare informaticamente a Regione Lombardia le revoche delle autorizzazioni per le abilitazioni degli identificativi dei beneficiari;
- comunicare, con le modalità indicate con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale:
- le informazioni attinenti alle autorizzazioni per la vendita di carburanti nel proprio territorio;
- i controlli sui consumi, anche su richiesta di Regione Lombardia, con conseguente trasmissione dei risultati;
- eventuali irregolarità rilevate nei confronti sia dei gestori che dei beneficiari.
le attività svolte nel corso del 2023 devono essere rendicontate, entro il mese di gennaio 2024, utilizzando il modello qui allegato, con specifico riferimento alle verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia municipale, comprensive delle violazioni rilevate e delle sanzioni amministrative applicate.
Per la gestione delle richieste dei cittadini che desiderano beneficiare dello sconto sui rifornimenti di carburante per autotrazione, Regione Lombardia ha predisposto un apposito applicativo "Sistema Sconto Carburante".
Gli operatori comunali per poter operare nel Sistema devono chiedere l'abilitazione a Regione Lombardia.
Le richieste di nuove abilitazioni devono essere inviate dal Sindaco, o da un suo delegato (in questo caso è necessario l'atto di delega), tramite il modulo qui allegato da inviare, dalla casella PEC del Comune, a: tributi@pec.regione.lombardia.it. Se il modulo e l'eventuale delega non sono firmati digitalmente, deve essere allegata la copia del documento d'identità del firmatario (ai sensi degli artt. 20 e 65 del d.lgs 82/2005).
In caso di variazioni, con particolare riguardo alle cessazioni dal Servizio Sconto Carburante degli operatori abilitati, dovrà essere comunicata tempestivamente a Regione Lombardia che procederà a disabilitarne l'accesso.
In allegato il Manuale per l'uso dell'applicativo.
Manuale d'uso dell'applicativo sconto carburante
Documento PDF - 1.09Mb Documento PDF - 1.09MegabyteIl vademecum costituisce una sorta di manuale cui l'operatore comunale deve fare riferimento per comunicare ai cittadini residenti la nuova modalità di fruizione dello sconto carburante. In esso si trovano suggerimenti riguardo l'uso dei materiali messi a disposizione, da veicolare sia tramite gli strumenti tradizionali sia tramite la tecnologia digitale.
Di seguito i materiali da stampare e mettere a disposizione dei cittadini negli spazi di affissione comunale, all'interno degli uffici e nei locali dei servizi comunali aperti al pubblico. Le indicazioni per il loro utilizzo sono riportate nel Vademecum per l'operatore comunale predisposto da Regione Lombardia.
In allegato i moduli da mettere ai disposizione dei cittadini interessati all'agevolazione sconto carburante.
Le richieste di adesione presentate dai cittadini saranno archiviate secondo le regole previste dalle singole Amministrazioni comunali. Trattandosi di documentazione relativa alla fruizione dello sconto sui rifornimenti di carburante, con riflessi sulla normativa fiscale regionale, statale e comunitaria, se ne raccomanda la conservazione per un periodo di almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 12, comma 4bis, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.
Modulo adesione al servizio sconto carburante
Documento PDF - 164.46Kb Documento PDF - 164.46KilobyteDi seguito le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 28/1999.
- Chiunque effettui rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo (dispositivo/credenziali di accesso) altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000 oltre al ritiro immediato delle credenziali di accesso impropriamente utilizzate.
- Il beneficiario che cede il proprio identificativo (dispositivo/credenziali di accesso) ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000
- Il gestore dell’impianto che non ottemperi a quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000 oltre alla sospensione provvisoria dell’autorizzazione di cui al medesimo articolo 5, comma 1, per un periodo non superiore a trenta giorni.
- Il gestore dell’impianto che non ottemperi a quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 1.000 a € 10.000.
- Nel caso in cui il gestore dell’impianto sia incorso nella medesima violazione per la quale abbia subito la sospensione provvisoria prevista dal comma 4, la Regione procede alla revoca definitiva dell’autorizzazione di cui all’art. 5 comma 1.
- La Regione procede alla revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 5 nel caso di sentenza di condanna definitiva o di sentenza di Applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a carico del gestore dell’impianto per uno o più reati connessi alle disposizioni della presente legge.
Assistenza tecnica
- Numero verde: 800.070.090 selezione 2 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 20, festivi esclusi)
- spoc_csb@ariaspa.it
Per richiedere l'aggiornamento dell’archivio tassa auto:
- Call center ACI 02.23327892 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)
- E-mail: assistenzacartasconto@informatica.aci.it.
Allegati
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