Previsto un contributo di 90 euro per la demolizione di veicoli inquinanti e la riduzione del 50% della tassa auto per cinque anni per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, anche se a ricarica esterna, o GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati dal 1° gennaio 2019. Esenzione permanente per i veicoli ad idrogeno.
L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e concorre al contenimento dei valori di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria e prevede, anche per le persone giuridiche, le seguenti agevolazioni:
- un contributo di € 90 per la demolizione di un veicolo (autoveicolo, motocarro, autocarro, ecc.) appartenente ad una delle seguenti classi emissive (dato riportato sulla carta di circolazione)
- Euro 0 benzina o diesel, non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE
- Euro 1 a benzina o diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE
- Euro 2 diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, o 98/77/CE
- Euro 3 diesel, omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A
- Euro 4 diesel, omologati ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF. 98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE riga B1; 2001/100/CE-B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE-B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE riga B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE riga B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE riga B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE-B (con disp. antip.); 2001/100/CE-B (con disp. antip.); 2002/80/CE-B (con disp. antip.); 2003/76/CE-B (con disp. antip.)
- Autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina.
La data del certificato di presa in carico, rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve essere compresa tra il 2 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
- la riduzione per cinque anni d’imposta (a decorrere da quello di immatricolazione) del 50% della tassa auto dovuta dai proprietari/locatori di veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, acquistati dal 2019 nuovi di fabbrica, con alimentazione:
- benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna
- GPL/elettrico
- metano/elettrico
- l'esenzione permanente della tassa auto per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno.
Riferimenti normativi:
Art. 44, comma 19 bis della l.r. 10/2003
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