Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Navigazione laghi, fiumi e navigli

Natanti da diporto ad uso commerciale

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Navigazione laghi, fiumi e navigli

Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina sull’uso commerciale dei natanti da diporto che comprendono unità con scafo fino a 10 metri, inclusi pedalò, canoe e tavole. (D.G.R. n. 351 del 16 luglio 2018, in applicazione del Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005, art. 27, comma 6).

La normativa regionale si applica ai seguenti utilizzi commerciali:

  • locazione;
  • noleggio;
  • centri di immersione e addestramento subacqueo come unità di appoggio per attività sportive o ricreative.

Province e Città metropolitana di Milano devono tenere — anche tramite le Autorità di Bacino — un elenco ricognitivo dei natanti e rilasciare i relativi codici identificativi alfanumerici.

 

Obblighi degli operatori nautici e registrazione dei natanti

Per ottenere il codice alfanumerico, gli operatori devono presentare agli enti competenti una dichiarazione in duplice copia, resa ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il modello messo a disposizione dall’autorità competente e corredata dalla documentazione richiesta.

La copia della dichiarazione, completata con il codice alfanumerico assegnato a ciascun natante e vistata dall’ente, deve essere conservata nella sede operativa indicata e mostrata in caso di controllo da parte del personale di vigilanza.

Gli operatori devono riportare in modo chiaro e visibile sullo scafo il codice alfanumerico assegnato, anche tramite l’apposizione di una targa (non obbligatorio).

L’inserimento nell’elenco ricognitivo e l’assegnazione del codice alfanumerico sono gratuiti per l’operatore nautico.

Ogni variazione dei dati della dichiarazione, cessione o cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 15 giorni dal suo verificarsi.

 

Registro di locazione e noleggio

Per le attività di locazione e noleggio, all’avvio e durante l’esercizio dell’attività l’operatore deve:

  • stampare, a proprie cure e spese, il Registro di locazione e noleggio (facsimile disponibile sui siti delle Province/Autorità di Bacino);
  • far firmare il registro dall’ente competente.

Se l’operatore svolge entrambe le attività (locazione e noleggio) deve tenere due registri distinti.

Nel registro devono essere annotati, per ogni utilizzo:

  • il codice identificativo del natante;
  • la data e l’orario di inizio e fine dell’utilizzo;
  • le generalità complete dell’utilizzatore.

Il registro deve essere conservato presso la sede operativa ed esibito in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

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Ultimo aggiornamento: 12 Marzo 2026

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