Regione Lombardia, in attuazione delle disposizioni della l.r. 6/2012, disciplina i servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale.
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata all'Agenzia per il trasporto pubblico locale (TPL) nel cui territorio di competenza è ubicato l’aeroporto quale punto di origine o di destinazione della relazione di traffico proposta. In caso di relazione che colleghi due o più aeroporti lombardi, la competenza è attribuita all’agenzia per il trasporto pubblico locale sul cui territorio è ubicato uno degli aeroporti ed è esercita la maggior percorrenza della relazione di traffico proposta.
Le Agenzie per il trasporto pubblico esaminano le istanze (SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività) delle Imprese che intendono avviare l’attività di collegamento aeroportuale mediante autobus verificando il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale n. 8 del 27 ottobre 2015, approvato con la d.g.r. n. X/4199 del 23 ottobre 2015 e pubblicato sul BURL Supplemento al n. 44 del 30 ottobre 2015.
Rimane in capo a Regione Lombardia il monitoraggio del servizio, in termini di frequentazione, numero di passeggeri trasportati e percorrenze offerte, i cui risultati devono essere comunicati alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile ogni volta che lo richieda ed almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite.
Regione Lombardia potrà rendere disponibili tali dati ad altre pubbliche amministrazioni e all'autorità aeroportuale.
Riferimenti normativi
- Regolamento Regionale n. 8 del 27 ottobre 2015
- l.r. n. 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti
- Regolamento CE 1071/2009 (in allegato)
- Regolamento CE 1073/2009 (in allegato)
Come presentare domanda
La presentazione della SCIA di avvio dei servizi di collegamento aeroportuale e della SCIA di variazione dei medesimi servizi deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma regionale www.bandi.regione.lombardia.it.
Termine e conclusione del procedimento
La SCIA prevista dalla L.241/1990 consente di avviare l’attività dal giorno stesso in cui essa viene trasmessa. In caso di incompletezza o irregolarità della SCIA, di accertata carenza dei requisiti di cui all’art. 3 o nel caso in cui risulti che il servizio oggetto di SCIA comprometta gravemente l’esistenza di un servizio di trasporto pubblico locale comparabile coperto da uno o più contratti di servizio sulle tratte dirette interessate, in base ad un’analisi dettagliata e motivata svolta dagli enti titolari dei contratti di servizio, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, ferma restando l’applicazione della disciplina di cui all'art. 19, della legge n. 241/1990.
Diritti e Tutele
Nei confronti di eventuali provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto alla prosecuzione è possibile presentare:
- ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.
Contatti
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Daniela Negri
tel: 02 6765 3135
email: daniela_negri@regione.lombardia.itJacopo Calovolo
tel: 02 6765 5256
email: jacopo_calovolo@regione.lombardia.it
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