Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. VIII/1526 del 22.12.2005 e pubblicato sul BURL n. 3 - 2° supplemento straordinario del 17 gennaio 2006, si è posto una serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la rimozione dell’amianto dal territorio regionale.
La normativa Nazionale (Legge 257/1992 e DM 6/9/1994) integrata da quella Regionale (L.R. 17/2003 e il PRAL) prevede che, rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il proprietario o l’amministratore dell'immobile comunicano alla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) del proprio territorio i dati compilando il Modulo NA/1 (allegato). La mancata comunicazione alle ATS è sanzionata (art. 15 comma 4 Legge 257/1992, art. 8bis L.R. 17/2003 e d.g.r. IX/4777 del 30 gennaio 2013).
In assenza di rimozione, il proprietario attua il Programma di manutenzione e controllo secondo quanto descritto al punto 4 del DM 6/9/1994. Per le coperture esterne l’Indice di Degrado (ID), secondo quanto stabilito dalla d.d.g. 13237 del 18/11/2008, consente di verificare lo stato di conservazione del manufatto.
In attuazione della d.g.r. IX/3913 del 6/8/2012 denominata “Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica”, in coerenza con la logica che persegue la semplificazione amministrativa e la limitazione delle attività inefficienti e inefficaci, è stato progettato e realizzato il servizio telematico per la trasmissione di comunicazioni, piani e relazioni relativi al tema amianto.
L’applicativo denominato Ge.M.A., acronimo di Gestione Manufatti in Amianto, consente al datore di lavoro delle imprese esercenti attività di bonifica amianto (iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10A e 10B) di rendere immediatamente fruibile notifiche e piani per i lavori di bonifica, artt. 250 e 256 DLgs 81/08, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
L’invio telematico di questi documenti alimenta, peraltro, senza soluzioni di continuità, la composizione informatica della relazione annuale prevista dall’art. 9 L. 257/92 per un facile assolvimento dell’obbligo di trasmissione posto a suo carico.
Come accedere
Piattaforma Ge.M.A. All’indirizzo sopra indicato è scaricabile il manuale utente.
Quando
Le imprese esercenti attività di bonifica amianto presentano la notifica art. 250 DLgs 81/08 e il piani di lavoro art. 256 DLgs 81/08 prima dell'inizio delle attività. Le stesse imprese presentano entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale ex art. 9 L. 257/92 relativa alle attività realizzate nell’anno precedente.
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.