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Tassa automobilistica Bollo auto

Bollo auto: tutto quello che c'è da sapere

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Tassa automobilistica Bollo auto
Data inserimento:
27 Novembre 2025

Bollo auto: come e dove pagare

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, il primo giorno del mese in cui il pagamento deve essere effettuato, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, come indicato nel Pubblico Registro Automobilistico, nonché utilizzatori di veicoli in locazione senza conducente a lungo termine (dodici o più mesi), come risulta dai contratti annotati nell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’art. 94, comma 4 bis, del Codice della Strada, ex d.Lgs. n. 285/1992).

Dall'entrata in vigore della legge statale n. 190/2014 la tassa automobilistica di proprietà è dovuta fino al compimento del 29° anno del veicolo. I veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla sola tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli).

Le informazioni di interesse per le imprese e per gli intermediari della riscossione sono pubblicate in questa sezione.

Riferimenti normativi:
art. 5 D.L. 30/12/1982 n. 953
l.r. 14/07/2003 n. 10

Tutte le informazioni

Nel caso in cui il veicolo sia stato oggetto di furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, pignoramento, sequestro o fermo amministrativo (purchè non dovuto a inadempimento fiscale), il pagamento non è dovuto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’evento si è verificato, sempre che risulti registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di demolizione, furto o esportazione definitiva il pagamento non è dovuto se l’evento (la data di trascrizione al PRA in caso di esportazione) si è verificato entro il termine ultimo concesso per effettuarlo. In questi casi è possibile chiedere il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita (scopri come). In caso di vendita, non è invece previsto il rimborso. Il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva.

Per alcuni veicoli e per alcune categorie di persone sono previste esenzioni e riduzioni (vedi paragrafo dedicato).

La Regione può richiedere il pagamento della tassa non versata entro il 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello in cui doveva essere effettuato. Il termine di prescrizione si interrompe con la notifica di un'ingiunzione di pagamento da parte di Regione. Se le procedure esecutive non sono espletate entro un anno dalla notifica, l'ingiunzione viene rinotificata.

E' prevista l'esenzione della tassa automobilistica per i seguenti soggetti:

  • Persone con disabilità Vai alla scheda
  • ONLUS (art. 44, commi 8 - 9 e 10, della l.r. 14 luglio 2003 n.10)  per i veicoli che al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) risultano essere di loro proprietà o in locazione. Il riconoscimento dell’esenzione è automatico, non è necessario inoltrare alcuna istanza

e per i seguenti veicoli:

  • veicoli intestati a titolo di proprietà o di noleggio ad imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente e servizio taxi, purché strumentali all’attività esercitata, a seguito della crisi epidemica in atto, limitatamente all’anno 2021
  • Ciclomotori e quadricicli leggeri (mini car) (l.r. n. 24 del 5 agosto 2014, art. 6, comma 1)
  • Veicoli ad idrogeno
  • Veicoli elettrici e veicoli alimentati esclusivamente a gas (la risoluzione 1/2005, qui allegata, fornisce chiarimenti circa i requisiti tecnici che questi ultimi devono possedere)
  • Autobus adibiti a servizio pubblico di linea
  • Autoveicoli adibiti allo spurgo dei pozzi neri
  • Autoveicoli adibiti con sistemi automatizzati al contestuale carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani
  • Autoambulanze per i servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilabili adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Veicoli ultratrentennali, se non adibiti ad uso professionale, per i quali si paga solo la tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli. I veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono invece tenuti al pagamento della tassa automobilistica (legge statale 190/2014) se non iscritti ai registri storici di cui al seguente punto.
  • Veicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Storico FIAT, Storico Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (art. 48, comma 4, della l.r. 10/2003), esenti dal pagamento della la tassa di proprietà e di quella di circolazione, ai sensi dell’art. 5, comma 34 del d.l. 953/1982 e dell'art. 48, comma 4, della l.r. 10/2003, purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 1048, della legge 145/2018. Sono altresì esenti i veicoli iscritti nel Registro Aci Storico a seguito di presentazione di apposita istanza (vai alla scheda).
  • Veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento e condotti da militari e agenti in divisa o muniti di un distintivo di riconoscimento
  • Veicoli, appartenenti ad Enti Pubblici, destinati esclusivamente ad azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica, purché tale finalità risulti sulla carta di circolazione
  • Autocarri esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie
  • Autoveicoli, muniti di apposita licenza, per il trasporto esclusivo di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche per conto di enti morali ospedalieri o di associazioni umanitarie
  • Autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti e aviazione civile
  • Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento
  • Autoveicoli di proprietà della Giunta e del consiglio Regionale, secondo le risultanze del PRA

E' inoltre prevista l'esenzione triennale per l'acquisto di autovetture a basse emissioni a seguito di demolizione di un veicolo inquinante (leggi QUI)

Per alcune categorie di veicoli è prevista una riduzione della tassa automobilistica nella misura del:

- 75% per autovetture adibite a servizio pubblico da piazza (taxi)
- 50% per 5 anni per chi acquista veicoli ibridi, anche con ricarica elettrica esterna (benzina/elettrico, GPL/elettrico, metano/elettrico
- 50% per autovetture adibite a noleggio con conducente per trasporto persone
- 40% per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida
- 30% per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente
- 20% per autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate e trattori stradali per il traino di semirimorchi muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore o di sospensione ad essa equivalente.
Per autoveicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno o con doppia alimentazione fin dall'omologazione o a seguito di successiva installazione di impianto (a gas metano, GPL, idrogeno e ad elettricità), la tassazione si determina in base alla potenza massima del motore espressa in KW (€ 2,58 per KW), a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista oltre i 100 i KW.

Risoluzione n. 1 del 2015

Documento PDF - 29.26Kilobyte

Primo pagamento: entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.
La targa viene registrata sui sistemi regionali alcuni giorni dopo l'immatricolazione. Da quel momento è possibile effettuare il pagamento online o presso i canali autorizzati (vedi paragrafi successivi).
Il periodo tributario è di 12 mesi calcolati dal primo giorno del mese di immatricolazione.

Anni successivi: entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

Per i veicoli immatricolati prima del 2004, la scadenza è quella stabilita in occasione dell’immatricolazione.

Prima della scadenza Regione Lombardia invia un promemoria via mail ai soli cittadini che si sono registrati all'Area Personale Tributi. Per maggiori  dettagli, leggi qui.

L'importo della tassa, sempre relativo a 12 mesi, si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi).

L'importo minimo è di € 20. Le tariffe con importi inferiori devono essere adeguate a tale valore

In allegato il tariffario regionale in vigore.

Calcola bollo Servizio ACI

 

Il pagamento online si esegue, anche per i veicoli di nuova immatricolazione, sulla piattaforna PagoPA dedicata ai pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, cui si accede:

  • tramite i seguenti servizi telematici che calcolano il bollo dovuto per l'anno in corso e per le ultime tre annualità, anche a seguito del ricevimento di un sollecito o di un avviso di accertamento:

Basta inserire la targa del veicolo, i dati del proprietario e la scadenza. Per i bolli arretrati la data di scadenza da indicare è quella di fine validità. Es: per il periodo tributario "marzo 2020- febbraio 2021, indicare febbraio 2021 anche se la scadenza per effettuare il pagamento nei termini è marzo 2021. 
Questi sistemi consentono di pagare anche tramite "conto corrente". Se la propria banca non è tra quelle in elenco, selezionare "Mybank", poi su "continua sul metodo selezionato" e infine su "paga adesso". Nella pagina successiva scorrere il menu a tendina e selezionare la propria banca.
​​

  • solo per i pagamenti relativi all'annualità in corso, direttamente dall'homebanking del proprio istituto di credito (posto che abbia aderito alla piattaforma pagoPA).

La ricevuta generata dal sistema attestante il pagamento non deve essere esposta o conservata sul veicolo.

Sulla propria Area Personale Tributi (si accede con SPID, con Carta d'Identità Elettronica o con il Pin della CNS) si può controllare la posizione tributaria relativa ai propri veicoli e ai pagamenti effettuati.

 

Web App Pagobollo

Calcola bollo servizio ACI

Soggetti aderenti alla piattaforma pagoPA (PSP)

 

Presso i punti di riscossione ordinari: Sportelli, home banking e bancomat degli istituti aderenti alla piattaforma pagoPA; Agenzie Pratiche Auto e altri canali collegati al nodo dei pagamento pagoPA (es: tabaccherie, edicole, ecc...).

Di norma viene richiesta una commissione di € 1,87 (diritti di riscossione) cui potrebbero aggiungersi eventuali altri costi per l'accesso al nodo dei pagamenti, come meglio dettagliato sul sito pagoPA.

La ricevuta generata dal sistema attestante il pagamento non deve più essere esposta o conservata sul veicolo.

Accedendo all'Area personale Tributi con un sistema di autenticazione forte (SPID, Carta d'Identità Elettronica o Tessera Sanitaria - CNS munite di PIN)  si può controllare la posizione tributaria relativa ai propri veicoli e ai pagamenti effettuati.

 

Chi paga il bollo in domiciliazione bancaria usufruisce di una riduzione de15% sull'importo altrimenti dovuto e paga una commissione di solo 1 euro.

Per beneficiare della riduzione fin dalla prima scadenza la richiesta deve essere inviata esclusivamente online dall'Area Personale Tributi (a cui si accede con SPID, Carta d'Identità Elettronica - CIE o PIN della Tessera Sanitaria) e inoltrata entro la fine del mese precedente (esempio: scadenza 30 aprile, domanda inviata entro il 31 marzo).

La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi, salvo revoca.

Per approfondire è possibile consultare questa pagina 

Le persone giuridiche proprietarie/utilizzatrici di un numero di veicoli non superiore a 50 domiciliare la tassa auto con le modalità indicate in questa scheda. Per un numero di veicoli superiore è possibile attivare il pagamento cumulativo, che prevede una riduzione del 10%.

Nel caso di mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica, entro un anno dalla scadenza e comunque prima che Regione Lombardia notifichi l'ingiunzione all'interessato, è possibile sanare la propria posizione tributaria.

L'importo da versare, comprensivo di sanzioni e interessi (vedi allegato), viene calcolato automaticamente dal sistema al momento del pagamento.

Riferimenti normativi:

art. 13 del d.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997
art. 13 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997
artt. 86, 90 e 95 della l.r. n. 10 del 14 luglio 2003

Il pagamento si effettua:
  • On line
    • sulla piattaforma pagoPA, gestita da soggetti autorizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, accedendo:
      • dalla web app PagoBollo, inserendo la targa del veicolo e i dati del proprietario
      • da IO, l'app dei servizi pubblici
      • dal Portale di ACI
        N.B: selezionare la voce "bollo auto" dalla sezione "Altre tipologie di pagamento". Per i bolli arretrati la data di scadenza da indicare è quella di fine validità. E' possibile pagare anche tramite "conto corrente". Se la propria banca non è tra quelle in elenco, selezionare "Mybank", poi su "continua sul metodo selezionato" e infine su "paga adesso". Sulla pagina successiva sarà possibile selezionare la propria banca da un apposito menu a tendina.
    • tramite l'homebanking di alcuni Istituti di Credito.
  • Presso gli intermediari abilitati che di norma applicano una commissione pari a €1,87 (diritti di riscossione) cui si possono aggiungere eventuali altri costi per l'accesso al nodo dei pagamenti (per i dettagli, consultare il sito www.pagopa.gov.it):
    • Sportelli, Bancomat e home banking di alcuni Istituti di Credito
    • Tabaccherie abilitate, aderenti al circuito Lottomatica o convenzionate con Banca 5 Spa
    • Ricevitorie Sisal abilitate
    • Agenzie Pratiche Automobilistiche abilitate, associate alle reti ACI, AVANTGARDE, ISACO, ITALIA NET SERVICE, SERMETRA, STANET
    • Altri canali collegati col nodo dei pagamenti PagoPA.

In caso di mancato pagamento nei termini, Regione Lombardia provvede alla notifica di un avviso di accertamento o di ingiunzione di pagamento con l’applicazione della sanzione del 30% e degli interessi legali maturati. Il versamento di quanto dovuto deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

In caso di ulteriore mancato adempimento di quanto richiesto con l’avviso o l’ingiunzione di pagamento si procede con la consegna del flusso delle posizioni irregolari all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) che procede alla notifica della cartella di pagamento per le somme iscritte a ruolo comprensive di spese del procedimento e di notifica. In caso di mancato pagamento della cartella, AdER provvede ad attivare le procedure di recupero di carattere cautelare (fermo amministrativo e ipoteca) o esecutivo (pignoramento, esecuzione forzata, etc.).

A fronte della cartella inevasa, AdER procede con l’invio di un preavviso di fermo al quale seguirà, in caso di ulteriore inadempimento, l’iscrizione al PRA del provvedimento.

AdER provvede autonomamente alla riscossione riversando a Regione Lombardia gli importi e rendicontando costantemente la propria attività.

La rete degli uffici di Ader è estesa in ogni provincia dove è presente almeno un punto di contatto presso il quale i contribuenti possono rivolgersi per eseguire il pagamento, chiedere informazioni, proporre contestazioni o istanze di riesame in autotutela.

Il Portale di AdER Agenzia delle entrate-Riscossione è lo strumento più veloce e più garantito nella presentazione e presa in carico delle istanze.

L’iscrizione a ruolo dei crediti regionali (tributari e non tributari) comporta:

  • per il contribuente l’obbligo di corrispondere oltre alle somme dovute, le spese della procedura e di notifica sostenute da AdER;
  • per la Regione il rimborso dell’aggio dell’1% sulle somme iscritte a ruolo e, in caso di discarico totale o parziale, l’obbligo di corrispondere una quota (da stabilirsi con decreto MEF) relativa alle spese della procedura e di notifica. Queste ultime non sono dovute in caso di dichiarazione di inesigibilità.

È possibile presentare ricorso avverso un atto emesso da Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data della sua notifica.

Il ricorso deve essere (ex art. 18 e seg. del d.Lgs. 546/1992):

1) intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (per gli atti emessi e notificati da Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica l’art. 4 del d.Lgs. 546/1992);

2) notificato a Regione Lombardia esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata: presidenza@pec.regione.lombardia.it.

Nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il ricorso inviato in forma di documento informatico - ai sensi dell’art. 10 D.M. 4 agosto 2015, adottato in attuazione del Decreto n. 163/2013 - deve essere:

  • in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  • sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale (il file avrà estensione *.pdf.p7m)

ATTENZIONE: Il domicilio digitale di Regione Lombardia cui notificare il ricorso è esclusivamente presidenza@pec.regione.lombardia.it.

In caso di notifica a indirizzi PEC differenti da quello soprariportato, il ricorso potrà essere ritenuto inammissibile per difetto di notificazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. N. 546/1992 e degli artt. 5 e 7 del D. M. n. 163/2013.

Coloro che non si avvalgono dell'assistenza tecnica per le controversie di valore inferiore a 3.000 euro, devono effettuare le notificazioni e i depositi esclusivamente con modalità telematiche, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79 del d.Lgs. n. 546/1992, di procedere alla notifica mediante:

  • invio raccomandata indirizzata a Regione Lombardia - Presidenza - P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, senza busta con ricevuta di ritorno;
  • consegna agli sportelli del protocollo di Regione Lombardia - Via Francesco Restelli n. 2 – 20124 Milano (Palazzo Lombardia) o presso gli Uffici Territoriali di Regione Lombardia;
  • ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Entro i successivi 30 giorni dalla notifica a Regione Lombardia, il ricorso deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 546/92.

Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il sito www.giustiziatributaria.gov.it.

 

 

Per i pagamenti online effettuati sulla piattaforma pagoPA, il sistema rilascia un’attestazione di pagamento che costituisce ricevuta a tutti gli effetti.

Per i pagamenti in domiciliazione bancaria è previsto che, entro un paio di settimane dall’addebito in conto, venga inviato, all’indirizzo di posta elettronica fornito dal contribuente al momento dell’attivazione del servizio, la relativa attestazione di pagamento. 

Il pagamento effettuato tramite banca (anche in domiciliazione) può comunque essere sempre dimostrato esibendo il solo estratto conto.

La ricevuta del pagamento non deve più essere esposta o conservata sul veicolo. Gli agenti preposti al controllo stradale non hanno titolo a chiederne l’esibizione.

Quando si acquista un veicolo usato non si è responsabili dei bolli pregressi. Non è pertanto necessario chiedere al venditore le ricevute dei pagamenti effettuati. Se il termine per il pagamento del bollo scade nel mese in cui il veicolo viene venduto questo dovrà essere effettuato dal venditore, se residente in Lombardia. L’acquirente beneficia del pagamento effettuato per l’annualità in corso fino alla scadenza successiva.

Ai fini degli accertamenti tributari, le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate, in assenza di atti o comunicazioni di contestazione da parte di Regione, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto ovvero fino al decorso dell'eventuale termine prorogato per la prescrizione dell'accertamento tributario. 

 

Informazioni e assistenza in materia di tassa automobilistica:

  • Servizio di assistenza attraverso la compilazione di un apposito form
  • Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02.8390.8383 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle18:00, festivi esclusi)
  • Sportelli spazioRegione presenti sul territorio e lo Sportello Tributi presso spazioRegione Milano (Via Melchiorre Gioia, 39 - tel. 02-6765.5472 - dal lunedì al giovedì 9:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30 e il venerdì 9:30 - 12:30) forniscono informazioni sui punti abilitati a erogare i vari servizi sul territorio.
  • Sportello Tassa Auto presso gli spazioRegione presenti sul territorio. Consulta indirizzi e orari su questa pagina

Servizio di consulenza fornito dalle Agenzie di pratiche automobilistiche

Assistenza tecnica Area Personale (difficoltà di accesso/consultazione o nella compilazione/inoltro del modulo per la domiciliazione bancaria)

  • Attraverso questo modulo, selezionare dal menu a tendina la voce "Problemi tecnici ……"
    Per problemi relativi al codice PIN della "Tessera Sanitaria - CNS":
    • Numero verde 800 030 606 - selezionare il tasto 2 (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)
    • Email: contactcenter-SISS@regione.lombardia.it
    • Sportelli di spazioRegione per informazioni sulla Carta e rilasciano il codice PIN. Consulta indirizzi e orari su questa pagina

Informazioni sui requisiti per richiedere l’esenzione del bollo auto per persone con disabilità:

  • spazioDisabilità - LombardiaFacile presso spazioRegione Milano - Via Melchiorre Gioia, 39 - tel. 02 6765.4740 (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00) 
  • Email: spaziodisabilita@regione.lombardia.it
  • Gli Uffici Territoriali di spazioRegione accolgono e istruiscono le domande di esenzione. E' inoltre possibile prenotare un appuntamento con un operatore dello SpazioDisabilità secondo le modalità pubblicate su questa pagina 
Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026

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