I tirocini sono una metodologia formativa, ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; pertanto, non costituiscono un rapporto di lavoro.
I tirocini si distinguono in due tipi:
- tirocini c.d. curriculari sono esperienze formative ed orientative di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.
Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso.
Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati.
- tirocini c.d. extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) finalizzati ad hanno l'obbiettivo di agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con D.g.r. n. 7763 del 17 gennaio 2018 (consultabile a questo link) rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.
Rientrano nei suddetti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti ai seguenti soggetti beneficiari in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo di istruzione:
- cittadini italiani;
- cittadini in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- cittadini stranieri (non comunitari) regolarmente soggiornanti in Italia.
I tirocini per persone straniere residenti fuori dall'Unione Europea sono attivati per i cittadini stranieri maggiorenni extracomunitari, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano di possedere un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, come da All. A “Indicazioni operative” (D.d.u.o. n. 909 del 12 febbraio 2016).
Per svolgere un tirocinio è necessaria la compresenza di un soggetto promotore e di un soggetto ospitante.
Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:
- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l’impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’impiego.
Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l’impiego.
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Tutti i tirocini sono regolati da:
- Convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante;
- Piano Formativo Individuale
Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.
Per ogni tirocinio vi è un tutor didattico organizzativo (garantito dal promotore) e un tutor aziendale (indicato dall’ospitante).
Come accedere
Tirocini extracurriculari
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Il soggetto ospitante:
- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Il soggetto ospitante non può:
- utilizzare tirocinanti a lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione
- realizzare con il medesimo tirocinante più di un tirocinio
- realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione
- svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
Gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con D.g.r. n. 7763 del 17 gennaio 2018 rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.
Tirocini formativi curriculari
Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.
Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.
Si fa presente che i cittadini, il soggetto promotore e il soggetto ospitante non sono tenuti a inviare a Regione Lombardia alcuna documentazione inerente ai tirocini curricolari. Inoltre, i dati relativi ai tirocini curricolari non dovranno essere caricati in alcuna piattaforma telematica di Regione Lombardia.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti.
Tirocinio per stranieri (extra-UE) residenti al di fuori del territorio italiano (ai sensi del D.d.u.o. n. 909/2016)
Per i progetti di tirocinio per persone straniere (extra-UE) maggiorenni, residenti al di fuori del territorio italiano, i soggetti ospitanti sono i datori di lavoro iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato o comunque attivi sul territorio regionale da più di due anni, con la presenza di almeno sei dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato.
Il soggetto ospitante:
- può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;
- deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di un tirocinante;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero massimo di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini del conteggio delle “risorse umane” si considerano le presenze relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, i tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati si caratterizzano per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) vincoli di durata:
- ai tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
- per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
- per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.
b) Soggetti attuatori:
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari.
d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto, inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.
I Progetti di distacco per finalità formative sono realizzati in base ad un apposito progetto formativo sottoscritto dal soggetto ospitante. Per tutti i dettagli operativi e specifica disciplina consultare l’Allegato G del D.d.u.o. n. 909/2016.
Quando
In qualsiasi momento dell’anno (nel limite della programmazione del contingente triennale delle quote d’ingresso per quanto riguarda i tirocini per persone straniere residenti all'estero).
Monica Mussetti
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, CRISI AZIENDALI E AMMORTIZZATORI SOCIALI
MISURE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E COLLOCAMENTO MIRATO
tel. 0267652899
monica_mussetti@regione.lombardia.it
Contatti
-
Per i tirocini extracurricolari non finanziati da Regione Lombardia si invita a inviare le richieste di informazioni ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo e-mail: tirocini@regione.lombardia.it
In caso di tirocini finanziati da Regione Lombardia si invita a contattare il responsabile della relativa linea di intervento/avviso pubblico tramite l’indirizzo indicato nel relativo avviso.
Per quanto riguarda i tirocini curricolari non finanziati (la cui attivazione è riservata alle Istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati, in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini) è possibile inviare richieste esclusivamente inerenti ai punti previsti dal paragrafo 4.2 della D.g.r. 7763/2018, al seguente indirizzo e-mail: tirocini@regione.lombardia.it
Si ricorda inoltre che il soggetto promotore e il soggetto ospitante non sono tenuti a inviare alcuna documentazione a questo indirizzo e-mail.
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