Descrizione
L’attivazione dei tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e a cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia in condizione di regolarità è riservata ai seguenti soggetti:
- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l’impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’impiego.
Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l’impiego.
L’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari per persone straniere residenti all’estero possono essere soggetti promotori:
- le istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06;
- autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006);
- enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa, nonché una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
I tirocini si distinguono in due tipi:
- tirocini c.d. curriculari sono esperienze formative ed orientative di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.
Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso.
Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati.
- tirocini c.d. extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) finalizzati ad hanno l'obbiettivo di agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome.
Gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con DGR 7763 del 17/01/2018 (consultabile al presente link) rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.
Rientrano nei suddetti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti ai seguenti soggetti beneficiari in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo di istruzione:
- cittadini italiani;
- cittadini in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- cittadini stranieri (non comunitari) regolarmente soggiornanti in Italia.
I tirocini per persone straniere residenti fuori dall'Unione Europea sono attivati per i cittadini stranieri maggiorenni extracomunitari, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano di possedere un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, come da All. A “Indicazioni operative” (D.d.u.o. 12 febbraio 2016 - n. 909).
Per svolgere un tirocinio è necessaria la compresenza di un soggetto promotore e di un soggetto ospitante.
In particolare, il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Si fa presente che i cittadini, il soggetto promotore e il soggetto ospitante non sono tenuti a inviare a Regione Lombardia alcuna documentazione inerente ai tirocini curricolari. Inoltre, i dati relativi ai tirocini curricolari non dovranno essere caricati in alcuna piattaforma telematica di Regione Lombardia.
Tutti i tirocini sono regolati da una convenzione e un Piano Formativo Individuale tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
I tirocini devono essere promossi da soggetti terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro che li ospitano che garantiscano la regolarità e la qualità dell'iniziativa.
Il soggetto promotore individua un proprio Tutor didattico organizzativo per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e per la redazione del Dossier individuale nonché dell’attestazione finale.
Il Soggetto promotore è tenuto a mettere in atto azioni di verifica sull'affidabilità del soggetto ospitante; in particolare il soggetto promotore è responsabile:
- dell’accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n°7763 del 17/01/2018);
- del controllo dell’identità del firmatario del soggetto ospitante;
- dell’accoglienza e assistenza del tirocinante all’arrivo;
- del monitoraggio del progetto e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante;
- dell’attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale;
- della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio.
Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, i tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati si caratterizzano per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) vincoli di durata:
- ai tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
- per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
- per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.
b) Soggetti attuatori:
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari.
d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto, inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.
Come accedere
Tirocini formativi curriculari
L’attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
Si fa presente che i cittadini, il soggetto promotore e il soggetto ospitante non sono tenuti a inviare a Regione Lombardia alcuna documentazione inerente ai tirocini curricolari. Inoltre, i dati relativi ai tirocini curricolari non dovranno essere caricati in alcuna piattaforma telematica di Regione Lombardia.
Tirocini formativi extracurriculari
I soggetti promotori possono estrarre e compilare il Progetto Formativo individuale e la Convenzione individuale riportati tra gli allegati a fondo pagina.
Entro 30 giorni dall’attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell’apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo 3.5 Comunicazioni obbligatorie della Deliberazione N. 7763/2018. I tirocini extracurriculari, infatti, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.
Gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con DGR 7763 del 17/01/2018 rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.
Tirocini per stranieri (extra-UE) residenti al di fuori del territorio italiano
Tra i requisiti indicati per la presentazione dei progetti di tirocinio per le persone straniere (extra-UE) maggiorenni residenti al di fuori del territorio italiano, occorre attestare un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda.
Per i progetti di tirocinio per le persone straniere (extra-UE) maggiorenni residenti al di fuori del territorio italiano, i soggetti promotori sono:
- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06;
- enti autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006);
- enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per poter attivare un tirocinio per persone straniere (extra-UE) residenti al di fuori del territorio italiano, il soggetto promotore è tenuto a presentare la seguente documentazione:
- Domanda di Tirocinio - vedi allegato a fondo pagina (all. B del D.d.u.o. 12 febbraio 2016 - n. 909);
- Convenzione e Progetto formativo in due copie sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante;
- Fotocopia del passaporto del tirocinante o documento d’identità equivalente (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) con validità di almeno 3 mesi successiva alla scadenza del tirocinio.
La documentazione deve essere inviata al Protocollo Generale di Regione Lombardia Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro- UO Lavoro – Struttura Occupazione e Occupabilità – Palazzo Città di Lombardia 1, 20124 Milano.
Contatti
-
Per i tirocini extracurricolari non finanziati da Regione Lombardia si invita a inviare le richieste di informazioni ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo e-mail: tirocini@regione.lombardia.it
In caso di tirocini finanziati da Regione Lombardia si invita a contattare il responsabile della relativa linea di intervento/avviso pubblico tramite l’indirizzo indicato nel relativo avviso.
Per quanto riguarda i tirocini curricolari NON FINANZIATI (la cui attivazione è riservata alle Istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati, in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini) è possibile inviare richieste esclusivamente inerenti ai punti previsti dal paragrafo 4.2 della DGR 7763/2018, al seguente indirizzo e-mail: tirocini@regione.lombardia.it. Si ricorda inoltre che il soggetto promotore e il soggetto ospitante non sono tenuti a inviare alcuna documentazione a questo indirizzo e-mail.
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.