I cittadini stranieri possono ricevere assistenza sanitaria in Italia in base ai seguenti riferimenti normativi:
Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR)
I cittadini stranieri possono beneficiare dell’erogazione di prestazioni sanitarie se ricorrono le condizioni per la loro iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.
Per gli aventi diritto l’iscrizione si effettua presso la sede della Agenzia di Tutela della Salute (ATS) territorialmente competente (sportelli “Scelta e Revoca”) ed è successivamente comprovata dal possesso della Tessera Sanitaria.
In base al paese di provenienza e alle ragioni di permanenza in Italia, l’iscrizione di un cittadino straniero al SSR può essere:
- obbligatoria (iscrizione “di diritto", non a pagamento);
- volontaria (iscrizione non “di diritto”, ma ottenibile su base volontaria, a pagamento).
Cittadini comunitari
Il cittadino comunitario presente nel nostro Paese per periodi superiori a tre mesi può richiedere:
- l'iscrizione obbligatoria al SSR, qualora ricada nelle numerose condizioni previste dal Dlgs 30/2007;
- l'iscrizione volontaria a pagamento, al SSR, qualora non ricorrano le condizioni di cui al Dlgs 30/2007 e non sia in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o modulistica comunitaria.
Cittadini extracomunitari
Il cittadino extracomunitario presente nel nostro Paese può richiedere l'iscrizione obbligatoria, oppure l'iscrizione volontaria a pagamento, al Sistema Sanitario Regionale se in possesso di permesso di soggiorno con le motivazioni indicate nella Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità.
Particolari categorie di cittadini che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria.
Per alcune particolari categorie di cittadini (esempio: minori irregolari, profughi, richiedenti asilo, minori soggiornanti per recupero psicofisico, ecc.) è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR, senza assegnazione del medico e con validità limitata, anche in assenza dei requisiti di cui al Dlgs 30/2007 ed alla Circolare 24.03.2000 n. 5 del Ministero della Sanità.
Validità dell'iscrizione:
- Iscrizione obbligatoria: la validità è pari alla tempistica di validità della documentazione che ha dato luogo al diritto all'iscrizione;
- Iscrizione volontaria: la validità si esaurisce al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
Assistenza erogata
- Iscritti al SSR: parità di condizione con i cittadini italiani;
- Non iscritti al SSR: è garantita l'assistenza urgente o medicalmente necessaria, per quanto continuativa, con le forme di accesso e le modalità organizzative previste da Regione Lombardia.
Assistenza ai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)
Anche i cittadini italiani residenti all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi e iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), per i quali ricorrono le condizioni di cui al DM Sanità-Tesoro del 1.2.1996 e alla Circolare Ministero Sanità 1000.V-19/833/630 dell'11.11.96, possono richiedere l'iscrizione obbligatoria al SSR per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno solare.
Tali cittadini hanno diritto alle sole prestazioni urgenti erogate dalle strutture ospedaliere, nel periodo di validità dell'iscrizione.